18 maggio 2013

Assicurazioni: Spunto di riflessione..... l'evoluzione di un disastro.


Il costo delle polizze aumenta. Il costo ed il numero di sinistri diminuisce...ad evidenziare queste discrasie provvederanno forse gli inquirenti quando leggeranno con attenzione l'esposto redatto dall'associazione Mo Bast! con la supervisione dell'avv.to Bozzelli..
Ma chi è del settore ricorderà che anche nel 2002 il costo delle polizze s'era impennato oltremodo ma allora ci fu una sentenza del Consiglio di Stato che diede ragione all'Antitrust in merito all'esistenza di un cartello assicurativo tra 38 compagnie che artatamente aumentavano i premi assicurativi (di circa 1/6).
Poco dopo venne alla luce la denuncia di tale Giovanni D'Agata, un ex carabiniere e liquidatore del gruppo Allianz, che evidenziò come la compagnia assicurativa aumentava il numero di sinistri in modo fittizio per migliorare i parametri da consegnare agli attuarii al fine di valutare le tariffe assicurative...
Dopo circa 4 anni di stagnazione dei premi assicurativi dovuta ad un aumento ispettivo dell'Organo di Vigilanza (ISVAP ora IVASS), dal 2007 in poi, con l'arrivo del RISARCIMENTO DIRETTO si è assistito di nuovo ad un'impennata dei prezzi delle polizze...
Questa volta i motivi dell'aumento dei premi non è dovuto solo e semplicemente ad un "cartello" ma ad una CONVENZIONE, caldeggiata anche da varie associazioni di consumatori, che fa del flusso finanziario l'unico motivo di "valutazione del rischio", paventandola come un INDENNIZZO DIRETTO dell'assicuratore al proprio assicurato... In realtà queste imprese, in un mercato nient'affatto LIBERO, NON sono più ASSICURAZIONI ma ACCUMULATORI di LIQUIDITA'...
Non si spiegherebbe altrimenti la volontà delle compagnie di liquidare ad ogni costo sinistri SENZA verificarne l'accaduto, SENZA avvisare il presunto responsabile pur di rispettare i tempi liquidativi e accaparrarsi il "forfait" in stanza di compensazione per poi applicare il malus agli ignari assicurati od aumentare i premi al "parco buoi" in virtù di "presunte" truffe..
Non si comprenderebbe perché un assicurato modello che da oltre 10 anni non cagiona alcun sinistro nè ne subisce alcuno, diventi un "costo industriale" troppo alto poiché la sua polizza è troppo bassa...
Non si capisce perché nel 2010 sia stato possibile visionare un documento interno dell'Assitalia nel quale la stessa indica che le agenzie che fanno GUADAGNARE MENO DEL 30% (!) vanno chiuse, disdicendo gli assicurati senza distinzione alcuna...
Questa avidità "finanziaria" delle ASSICURAZIONI porta all'elevato costo della polizza RC Auto, che ricordo è obbligatoria, ed al corteggiamento da parte del Governo affinché le stesse comprino BOT e titoli di Stato..
Ma siamo matti ??!
Dovè finita l'etica, dove e come è applicata la ratio della mutualità sancita con la Legge 990/69?
Quando i costi dei premi assicurativi erano stabiliti dal CIPE, e parlo di 20 anni or sono, prima della finta "liberalizzazione" del settore, gli uffici liquidativi erano chiamati Ispettorati (nomen omen) ed agli ispettori (con l'incarico di liquidare i sinistri) competeva il controllo diretto di una o più agenzie. Tale rigido controllo sulla congruità dei conti, sulla realtà dei sinistri era dovuto al fatto che le compagnie NON POTEVANO malgestire un sinistro in quanto il costo delle polizze era pressoché bloccato e quindi una mala gestio si ripercuoteva sui bilanci aziendali.
Al momento della finta liberalizzazione - finta perché asincrona in quanto in un mercato comunque forzato e drogato dall'obbligatorietà di Legge - le compagnie hanno preferito contenere i costi vivi di esercizio (leggasi personale interno, qualificato e non e professionisti esterni, periti ed avvocati difensori) a scapito di una peggiore qualità della gestione del sinistro, poiché i relativi costi impropri (aumenti dei risarcimenti, truffe, oneri legali aggiuntivi, pagamento di multe) potevano semplicemente essere scaricati sugli assicurati l'anno successivo.
E' accaduto così, che gli ispettorati son diventati dei centri liquidazione danni e gli "ispettori" dei semplici "liquidatori" il cui solo compito era (ed è) di rispettare "tempistiche" gestionali e la formale regolarità della gestione...
Il loro compito è pagare .... quasi sempre... anche quando c'è odore di truffa.. anche quando il perito loro fiduciario segnala delle anomalie... anche quando l'assicurato dice di non aver effettuato il sinistro, nè di aver mai percorso una tale strada...
A tutto questo c'è un limite. MOBAST!

Assicurazioni. Mancata esposizione contrassegno.


Dimenticarsi di sostituire il contrassegno alla scadenza di polizza o di rata intermedia è purtroppo un’errore molto frequente; l’Art. 181 del Codice della Strada regolamento l’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo e ne indica le sanzioni per mancata esposizione oltre i tempi consentiti dalla Legge.
La mancata esposizione è valida sai per i mezzi circolanti sia per i mezzi in sosta su strada pubblica, perciò ricordatevi per tempo di sostituire il contrassegno ormai scaduto per non incorrere in sanzioni delle forze dell’ordine.

Cosa dice l’Art. 181 del Codice della Strada?

L’Art. 181 del CDS recita così nei suoi 3 commi:

É fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 21,00 ad € 85,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.
L’obbligo di esposizione quindi non vige per i motocicli e ciclomotori che per ovvie ragioni non potrebbero lasciare il contrassegno soggetto alle intemperie o a malintenzionati; per tutti gli altri mezzi l’esposizione del contrassegno è quindi legge. Il proprietario ha l’obbligo di sostituire il contrassegno scaduto entro 5 giorni, passati i quali è sanzionabile dalle forze dell’ordine sia se sopreso alla guida sia se il veicolo viene notato in sosta con il contrassegno scaduto.

La prova della copertura assicurativa

Il proprietario una volta elevata la multa ha l’obbligo di presentare entro 30 giorni alle forze dell’ordine che hanno emesso la sanzione dimostrazione di pagamento del premio di rinnovo o di rata intermedia; nel caso il proprietario fosse impossibilitato a fornire prova documentata della copertura assicurativa  si configurerebbe il reato di “mancanza di copertura assicurativa” regolamentata dall’Art. 193 del Codice della Strada, con relative conseguenze ben più gravi economicamente ma anche penalmente.

Sostituzione entro 5 giorni

E’ bene quindi evitare di dimenticarsi di sostituire il contrassegno assicurativo nei 5 giorni successivi alla scadenza indicata sul tagliando, anche se è bene ricordare che la copertura assicurativa è operativa comunque nei 15 giorni successivi alla scadenza nel caso di rata intermedia.

Dal 2013 proroga di 15 giorni alla scadenza di contratto.

A partire dal 2013 in caso di scadenza annuale nei contratti la compagnia concede comunque i 15 giorni di proroga della copertura.

Ultima raccomdazione riguarda le polizze online, le compagnie si impegnano ad inviare al cliente i documenti originali entro 5 giorni dalla data di effettuazione del pagamento (rilasciano comunque un certificato di circolazione provvisoria valido 5 giorni) per cui è preferibile pagare con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza per evitare di rimanere senza documenti originali in caso di ritardi postali o necessità di reinvio.

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo ) Premessa Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice ...