Il conducente multato con l’assicurazione auto scaduta da meno di 30 giorni può pagare una sanzione ridotta a, in due modi: o ripristinando tempestivamente l’assicurazione oppure demolendo il veicolo.
Ciò è indicato dal comma 3 art. 193 CdS che indica: "3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria."
Ciò è indicato dal comma 3 art. 193 CdS che indica: "3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria."
In entrambi i casi, comunque, l’interessato potrà ulteriormente ridurre la multa sino a scendere all’importo di 147,18 euro, ovvero ad un quarto della multa "normale" (da 841 a euro 3.287 ex comma 2 art. 193 C.d.S) ridotto di un ulteriore 30% a condizione che il multato, entro 5 giorni, proceda sia a quanto detto prima che al pagamento della multa.
Quindi, ricapitolando, se la tua assicurazione è scaduta (da tagliando) da meno di trenta giorni:
1) puoi pagare 1/4 della multa se riassicuri prontamente il veicolo o lo rottami entro 30gg dalla multa;
2) puoi ulteriormente ridurre di un 30% il risultato della precedente decurtazione del 75% se esegui quanto indicato nel punto 1) e paghi la multa entro 5 giorni dalla multa.