15 dicembre 2015

Rc auto, truffe a Napoli? Secondo l'ACI le assicurazioni ne approfittano


Riporto un articolo pubblicato su Omniauto.it, una rivista on-line a me cara.
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Non c’è dubbio che le truffe in campo assicurativo incidano sui bilanci delle assicurazioni, e che queste scarichino tutti i costi sugli automobilisti, sotto forma di rincari Rc auto. Però, di recente, la filiale di Napoli dell’Automobile Club d’Italia ha voluto mettere i puntini sulle “i”. E le precisazioni non potevano che arrivare da Napoli, da sempre città al centro di polemiche per il numero enorme di incidenti e di frodi, con tariffe stellari anche per gli automobilisti virtuosi (che sono la maggioranza). Per la precisione, a parlare è Antonio Coppola, presidente ACI Napoli, sul Mattino di qualche giorno fa.

Parole di un certo peso

Sentiamo cosa dice Coppola a proposito dell’atteggiamento delle assicurazioni di fronte alle truffe Rca: “Gli automobilisti napoletani e campani risultano i più penalizzati in quanto costretti a soggiacere a tariffe particolarmente onerose per sopperire all’incapacità e all’indolenza delle compagnie nel combattere i fenomeni fraudolenti o pseudo-tali”. Questo il primo affondo. E poi: “È vero, i falsi sinistri esistono, ma la loro incidenza economica è tutta da verificare”. Coppola fa riferimento ai dati Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), che “non si riferiscono a vere e proprie truffe ma a casi di incidenti esposti al rischio frode (480.000 l’anno). Dei quali solo una minima parte (7.000 in tutta Italia) diventano, poi, oggetto di denuncia/querela, ovvero lo 0,2% del numero complessivo dei sinistri, pari a 2.890.000”. Quindi, ecco la distinzione fondamentale: sinistri a rischio frode, e sinistri oggetto di denuncia. Con numeri enormemente diversi.

Atto d’accusa

Coppola va al cuore della questione: “Ci troviamo di fronte a ipotesi, a stime, fornite dalle stesse imprese, su un fenomeno che conviene loro esaltare per giustificare l’applicazione di esose politiche tariffarie, tese, anche, all’elusione dell’obbligo a contrarre. Alle compagnie non interessa contrastare seriamente le frodi, poiché i costi sostenuti per liquidare i casi sospetti vengono più facilmente recuperati con incrementi dei premi da spalmare su tutti gli assicurati, a cominciare da quelli onesti, la cui unica colpa è quella di risiedere in un determinato territorio discriminato, addirittura, a livello di Cap all’interno delle gran di città”.

Quale soluzione

Come ricorda Coppola, il Disegno legge Concorrenza attende l’ok definitivo del Senato per combattere le frodi. Anche con le telecamere. Inoltre, ci sarà “una nuova norma che, pur non stabilendo un principio generale di equità tariffaria tra residenti di province diverse, costituisce, comunque, un primo passo in questa direzione. Il provvedimento, infatti, prevede sconti tali da annullare le differenze territoriali a favore solo degli assicurati residenti in regioni dove il costo medio della polizza Rca è superiore alla media nazionale, che non abbiano commesso incidenti negli ultimi cinque anni e che abbiano installato la scatola nera a bordo del veicolo”. Ossia la Tariffa Italia, la Rca unica, contestata dalle assicurazioni, che minacciano rincari e si oppongono a “imposizioni tariffarie”, e in generale al Ddl Concorrenza.
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12 dicembre 2015

Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè....



Solitamente, in caso di incidente stradale, la prima tentazione è quella di telefonare alla propria compagnia assicurativa per sapere cosa fare e come comportarsi.


Questa scelta non gioca a favore dell’ automobilista, perché, ovviamente, l’assicurazione che risarcirà il danno è la stessa con cui si ha il contratto assicurativo, ragion per cui saranno guidate ed istruite ed avranno tutto l’interesse a risparmiare.


Già precedentemente avevo pubblicato un articolo relativo alle nozioni ed alla normativa vigente che terminava così: "... rivolgiti a professionisti del settore !!"


Ci sono svariate ragioni per cui è opportuno rivolgersi ad un Patrocinatore Stragiudiziale, anche per una sola consulenza:



La prima cosa che proporrà la compagnia assicurativa sarà di portare la propria vettura presso una carrozzeria convenzionata. È bene sapere che, in questo caso, la carrozzeria lavora per l’assicurazione, non per voi in quanto tale carrozzeria baratta la convenzione con la compagnia applicando un costo orario inferiore... da qualche parte - quindi - dovrà pur risparmiare !


Personalmente consiglio di rivolgersi ad un carrozziere indipendente, meglio se associato FEDERCARROZZIERI, nel caso non si conosca un carrozziere di propria FIDUCIA.



La compagnia  cercherà di convincervi che, se volete far riparare l’auto da un vostro riparatore di fiducia ci sarà una franchigia od una penale da pagare. FALSO, ovvero illegittimo!

Trattandosi di risarcimento (ovvero di natura extracontrattuale) e non di indennizzo (di natura contrattuale) si ha diritto ad avere il veicolo com’era prima ed a scegliere a chi farlo riparare.... d'altronde il veicolo lo avete comprato voi, mica loro !



Se il veicolo è un po’ datato, è probabile che il danno sia considerato antieconomico. Per danno antieconomico si intende che il costo della riparazione supera il valore dell’auto al giorno del sinistro. Anche in questo caso il professionista, diversamente dal perito incaricato dalla fiduciario della compagnia, cerca il reale prezzo di mercato che porta a determinare un valore del bene solitamente superiore a quello indicato dal perito di compagnia. Quest'aspetto unito alla richiesta di tutti gli "oneri accessori" ed al F.R.A.M., porta a farvi riconoscere un risarcimento superiore a quello inizialmente proposto dalle Compagnie.



Vi sconsiglieranno categoricamente di rivolgervi ad un Patrocinatore Stragiudiziale professionista, facendovi credere che potrebbero farvi perdere del tempo e soprattutto parte della somma risarcita.


I Patrocinatori Stragiudiziali tutelano i diritti dell’automobilista (sia esso assicurato che danneggiato) che spesso vengono dimenticati dalle Compagnie ed agiscono nell’interesse di quest’ultimo.


Relativamente alle perdite di tempo il patrocinatore stragiudiziale tende alla risoluzione rapida di ogni vertenza in quanto non può continuare il proprio operato nella fase giudiziale, a differenza degli avvocati che, trovano nel Processo il loro naturale terreno.


In merito, poi, alle spese di patrocinio sappiate che queste verranno risarcite dalla Compagnia in quanto ogni cittadino gode del DIRITTO DI DIFESA costituzionalmente garantito. Tale diritto è ancor più necessario nei confronti delle Compagnie Assicurative al fine di compensare l’enorme squilibrio esistente fra le parti sul piano tecnico-giuridico.



In conclusione chiedendo consiglio alla propria compagnia su come comportarvi in caso di incidente stradale, chiederete una consulenza recandovi presso un agente che lavora per una Compagnia... Un turbillon di conflitti d'interesse!!


Il primo più vi fa pagare, più guadagna per ogni polizza venduta oltre a voler tenere bassi i danni rimborsati (risarcimenti od indennizzi) in funzione di statistiche annuali S/P e relativi "bonus".


La seconda -una S.p.A. mica una confraternita! - meno paga i danni (risarcimenti od indennizzi) e maggiormente aumenta i propri utili.



Pensateci bene: se vantate un credito indeterminato nei confronti di una banca vi rivolgereste alla stessa banca per farvi determinare il corretto importo ?


 Ho tratto spunto da questa fonte

04 novembre 2015

LETTERA APERTA AD UN AGENTE ASSICURATIVO


Es. dott. xxxxx,
sono stato informato dalla mia mandante, sig.ra xxxxxx (che ci legge per conoscenza), che un membro della Sua agenzia ha telefonato a casa della stessa LAMENTANDOSI del fatto che ha demandato il sottoscritto alla gestione del sinistro subìto il XXXXXXX. Non conosco il contenuto della telefonata nè le argomentazioni asserite ma di certo il Suo addetto sta facendo una (voluta ?) confusione di ruoli forse dovuta a poca conoscenza della materia od a politiche aziendali.
Ho il piacere di ricordare - prima a me stesso - che la sig.ra XXXXXX è Vs. cliente in quanto assicurata per la Responsabilità Civile Auto - obbligatoria per legge - ovvero per proteggere il proprio patrimonio allorquando cagiona un danno a terzi. In quel caso - e solo in quel caso - la XXXXXX, facendo scattare il vincolo di solidarietà con il proprio cliente, si sostituisce ad esso e provvede a pagare il danneggiato. E' per questi motivi che l'assicurata, tra l'altro, ha sottoscritto con Voi una polizza che contiene una serie innumerevole di clausole - anche comportamentali - ed è proprio per gestire tali evenienze che ha rilasciato liberatoria privacy dichiarando i propri contatti alternativi all'indirizzo (telefono, email etc..)
Il caso che ci occupa, però, è completamente diverso... la sig.ra XXXXXX è una DANNEGGIATA, figura giuridicamente differente dall'assicurata. Gode di DIRITTI (e doveri comportamentali) stabiliti dalla legge e non da un contratto! Ha subito un tamponamento e si è avvalsa delle facoltà concesse in primis dalla Costituzione Italiana (art. 24) di farsi tutelare da un professionista del risarcimento danni quale è il sottoscritto, "Patrocinatore Stragiudiziale" secondo la Norma UNI11477 e la Legge 04/2013.
Ora come faccio a spiegare alla mia mandante - che tra l'altro ha espressamente eletto domicilio presso il mio studio anche quale assicurata - che NON è stata lesa la Sua privacy ?
Come faccio a farle comprendere che la telefonata del Suo collaboratore era per instillarLe il dubbio di aver demandato un professionista allorquando dovevate essere Voi a gestire il sinistro, secondo Voi per legge ? Tra l'altro poi come potrei convincere la mia cliente che un Suo addetto - esperto in consulenze relative a coperture di rischio cucite su misura del cliente, anche quello più esigente - si possa configurare anche come un "patrocinatore" ? Come potrò tradurre le parole "alla XXXXXX non piace questo comportamento" ?
Comprenderà, allora, che mi risulterà arduo nascondere le vere finalità del Vs. operato, dettato sicuramente da ordini superiori ma non per questo eticamente condivisibili.
A tal fine, approfittando della comunicazione per conoscenza, mi chiedo SE avete spiegato che in regime di Risarcimento Diretto, in virtù del forfait in camera di compensazione, il servizio liquidativo della Sua compagnia - non di certo Lei che si occupa della parte commerciale - tenderà a risarcire il meno possibile il danno per poter ADDIRITTURA trarne vantaggio economico... Come dice ? questo non lo ha spiegato ? E come mai ?
Avrà almeno spiegato che il servizio liquidativo opera solitamente in via presuntiva ex art. 2054 e quindi, unitamente al vantaggio di cui prima, tenderà a pagare in misura concorsuale il danno cosicché al rinnovo di polizza la cliente troverà anche un aumento (non di classe CU ma di premio in funzione del maggiore "rischio") e la sua "virtuosità" sarà più difficilmente spendibile altrove.... Neanche questo ?
Io di certo Le ho spiegato che quanto sopra NON ACCADRA' mai se è patrocinata da un professionista che non è in conflitto d'interessi... non un agente che lavora PER la compagnia... non un avvocato che trova il proprio terreno naturale nell'iter giudiziario... ma un "problem solver" che "avvicina il risarcimento al danneggiato".
Mi faccia sapere perchè ha chiamato a casa la mia cliente malgrado la stessa abbia espressamente detto che intende servirsi del mio domicilio per ogni comunicazione... prima che la signora elabori la presente e mi dia mandato di reclamare sia per violazione della Sua privacy che per il mancato rispetto del Codice Civile in merito alla elezione a domicilio ed al mandato di rappresentanza.
In attesa di un Suo riscontro Le porgo i più cordiali saluti.
p.s. Ho spiegato alla signora anche cos'è l'OBBLIGO A CONTRARRE. A buon intenditor....

04 agosto 2015

#‎RCAuto‬ - COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO DI FEDERCARROZZIERI, ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME DELLA STRADA, ASSOUTENTI

“Le compagnie assicuratrici con sei miliardi di utili in tasca nella Rc auto la smettano di lamentarsi”

“Ora che le Commissioni Finanze e Attività produttive hanno confermato e ribadito il diritto delle vittime della strada a essere risarcite sulla base delle Tabelle di Milano e alla libertà di scelta del riparatore di fiducia, le compagnie assicuratrici vogliono alzare le tariffe. Una presa di posizione che stupisce: mentre il Paese ha timidi segnali di ripresa dopo una lunga recessione, le assicurazioni sfondano il muro dei due miliardi di euro di profitti nel solo ramo Rc auto nel 2014 e oltre sei miliardi negli ultimi tre anni. È invece da elogiare l’operato delle Commissioni e della relatrice Silvia Fregolent, che in larga maggioranza e in modo trasversale hanno difeso i diritti dei cittadini, dei danneggiati, degli automobilisti, degli assicurati e delle vittime della strada”.

Aldo Minucci, presidente Ania, attacca le modifiche al disegno legge concorrenza: “Comporterebbero un aumento del costo dei risarcimenti Rc auto con un inevitabile aumento del prezzo delle polizze”. Minucci si dice sorpreso “che un provvedimento elaborato e voluto dal governo con lo scopo di ottenere una maggiore trasparenza e informazione a favore degli assicurati della Rc auto e di determinare una significativa riduzione dei prezzi delle polizze, per effetto di posizioni demagogiche e interessate si traduca nel risultato opposto: l’aumento del costo dell’assicurazione Rc auto”.

A prendere le difese dei poteri forti scendono in campo sul Corriere della Sera due economisti che dovrebbero essere campioni di liberalismo quali Giavazzi e Alesina sul Corriere della Sera i quali dimostrano dimostrano come le lezioni di Einaudi siano andate perse perché il DDL, così com’era, avrebbe integrato verticalmente il settore della riparazione, composto da migliaia di artigiani che operano in libera concorrenza, in un oligopolio di compagnie assicuratrici creando una situazione conclamata di abuso di posizione dominante come peraltro confermato più volte dall’Antitrust prima dell’avvento di Pitruzzella, dal Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea e come sancito dalla legge Francese sulla tutela dei Consumatori.

In realtà, l’attuale ddl concorrenza è un primo passo per la tutela dei diritti dei cittadini, dei danneggiati, degli automobilisti, degli assicurati e delle vittime della strada. Le compagnie assicuratrici sfondano il muro di due miliardi di euro di profitti nel ramo danni nel ramo Rc auto nel 2014 e oltre sei miliardi negli ultimi tre anni: troviamo paradossale che il presidente Ania minacci rincari proprio quando la sua compagnia di riferimento vanta utili da capogiro (1,3 miliardi solo nel primo semestre del 2015) generati anche dai rami danni. Il presidente Ania dovrebbe sapere che il business assicurativo è anticiclico e i tempi di crisi prolungata hanno, nel settore danni, creato un gigantesco surplus di utili: questi non si sono tradotti in consistenti riduzioni dei premi a causa della struttura non concorrenziale e oligopolistica del mercato. Gli assicurati hanno, infatti, raccolto solo le briciole. Se vi sarà poi la ripresa, questa, oltre ad essere purtroppo tendenzialmente modesta, si aggancerà comunque a un nuovo modo con cui gli italiani concepiscono la mobilità, la cui riduzione è da ritenersi ormai strutturale per una serie di fattori.

In autostrada si viaggia di meno anche per l’alto costo dei pedaggi e per l’aumentato uso del treno, in città ormai le congestioni di traffico e il costo del carburante suggeriscono (dove possibile) l’uso del mezzo pubblico. Per fortuna, le auto sono più sicure e, per quanto ci sia moltissimo da fare ancora, anche le strade. Vi è da non trascurare la deterrenza dovuta alla patente a punti per chi usa l’auto per lavoro, l’aumento vorticoso degli autovelox (in certi casi indiscriminato) e le misure contro la guida in stato d’ebbrezza, che hanno modificato in buona parte alcune abitudini di guida sconsiderate e superficiali in attesa di una norma seria e non propagandistica sul cosiddetto “omicidio stradale”.

Si sta sviluppando in modo vertiginoso il car sharing e le giovani generazioni cominciano a pensare in massa che l’auto non sia più uno status symbol. Le compagnie non hanno nulla da temere né da minacciare, la riduzione dei sinistri (e quindi dei risarcimenti da pagare) è strutturale, secondo dati Ania, ormai a partire dal 2000.

L’impianto del disegno legge non aumenta i risarcimenti ma li àncora solo all’esistente. Sull’esistente le compagnie, con grande beneficio sociale, risarciscono, a partire dal 2000, un numero di sinistri che è calato da 3.700.000 a 1.800.000 (dati Ania). I morti sulle strade sono passati da oltre 6.000 a poco più di 3.000 (dati Ania): numero sempre drammatico e molto rilevante, ma che dimostra la tendenza costante aduna riduzione. I feriti, tra lievi e gravi, sono passati da 380.000 del 2000 a meno di 180.000 (dati Ania). Con tali presupposti, c’è spazio per significativi e sostanziosi e immediati ribassi tariffari in tutta Italia.

Stupisce quindi la presa di posizione dell’Ania, che si spinge a parlare di “posizioni demagogiche e interessate”. È assurdo che un’associazione il cui scopo precipuo è fare lobby e pressione sui vari governi parli in modo così azzardato. Quella stessa associazione, l’Ania, che bussa alle porte di tutti gli esecutivi per strappare regole a suo esclusivo vantaggio e il cui fine è solo di accrescere gli utili. In base a ciò che è stato approvato dalle commissioni un danneggiato può banalmente rivolgersi, domani come oggi, al carrozziere di fiducia; e le vittime della strada che hanno subito lesioni gravissime saranno, domani come oggi, risarcite sulla base delle tabelle di Milano. Si tratta di misure di buon senso ispirate alla libertà e alla tutela dei diritti di soggetti deboli. Sono peraltro destituite di ogni fondamento le statistiche (pagate dall’Ania) secondo cui le vittime della strada italiane sono risarcite più che all’estero: le audizioni nelle commissioni hanno ampiamente smentito i loro dati, portando alla luce studi della Commissione europea e di altre entità indipendenti.

Adesso, la palla passa prima all’aula e poi al Senato. Tant’è vero che i tentativi di pressione si stanno intensificando attraverso i mass media: l’Ania vuole mettere le mani (ancora più di quanto avvenga oggi) sul mercato della riparazione Rca e tagliare i risarcimenti. Federcarrozzieri, Associazione familiari vittime della strada e Assoutenti auspicano che il ddl concorrenza non sia modificato in peggio con colpi di mano dell’ultima ora; e che semmai vi sia un ulteriore afflato liberale con l’approvazione della portabilità delle polizze assicurative (misura adottata in Francia) e di altri provvedimenti di buon senso.

Il nostro compito sarà di vigilare attentamente sui lavori della Camera e sulle pressioni dell’Ania, di alcuni ambienti governativi, così come dell’Ivass e dell’Antitrust: due autorità che hanno proposto un impianto originario del provvedimento sfacciatamente filo-assicurativo. Sul sistema del controllo e della vigilanza urge una riforma radicale dei criteri di nomina dei vertici, che devono essere indipendenti dal potere politico, dell’accesso agli atti, del controllo da parte degli stakeholder per salvaguardare il mercato interno ed evitare che sia messo in mano a pochi gruppi concentrati.

Per una volta il gioco della democrazia ha vinto, pur parzialmente, sui poteri forti e questo è un segnale importante su cui lavorare per produrre una buona legge.

06 maggio 2015

Incidente stradale.... rivolgiti ai professionisti del risarcimento del danno.

Articolo ripreso dal blog di Luigi Mercurio, mio caro e stimato amico (fonte).


Primo passo – Il modello CAI

La compilazione del modello CAI è il primo momento fondamentale dopo un sinistro stradale. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.
La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.
Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali autorità intervenute sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, trasportati ed eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte.
Per utilizzare il modello CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello CAI a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti o una responsabilità concorsuale (30%, 50%, ecc.).
Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 giorni per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla guarigione clinica.
Il modello CAI può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 143 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti.
Attenzione: l’accordo non vincola l’assicuratore che, attraverso approfonditi accertamenti, ha la facoltà di ricostruire le circostanze del sinistro stradale.

Secondo passo – Come presentare  la richiesta di risarcimento danni

Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Per attivare tale procedura di risarcimento è necessario che si verifichino determinate condizioni:
L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore).
Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
Entrambi i veicoli sono identificati e assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
Se nell’incidente si registrano anche danni a persone, si può accedere al risarcimento diretto solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.
I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n. 153 (ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 con targa a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile.
Quindi, la procedura di risarcimento diretto “obbliga” il “danneggiato/assicurato”, in fase stragiudiziale, a richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, e non a quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 209/2005.
In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopraelencati, è necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 209/2005.
Alcuni casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:
gli incidenti in cui siano coinvolti tre o più veicoli a motore (es. i tamponamenti multipli).
Gli incidenti senza urto (es. da un veicolo cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo).
Nei casi di incidenti con veicoli agricoli, o con rimorchio non agganciato al veicolo (es. rimorchio, carrello o roulotte in sosta o spostata a mano).

Se il danneggiato/assicurato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:
  • raccomandata con avviso di ricevimento, anche inviata a mezzo PEC, indirizzata alla propria Agenzia o presso la Sede Legale ;
  • consegna a mano presso la propria Agenzia (in questo caso richiedere la ricevuta);
  • telefax alla propria Agenzia o presso la Sede Legale;
  • telegramma nelle stesse modalità;
  • e-mail (condizione se prevista nelle condizioni di polizza del contratto).
Raccomandiamo, sempre, l’invio mediante raccomandata A/R, anche attraverso l’utilizzo della PEC.

Nei casi in cui non può essere applicato il risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento del danno va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (od anche PEC) alla Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo responsabile del sinistro.

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

  • Data, luogo e ora del sinistro.
  • Generalità delle parti coinvolte (assicurati, conducenti dei veicoli).
  • Dinamica dell’incidente.
  • Dati dei veicoli coinvolti.
  • Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni.
  • Indicazione di eventuali lesioni subite.
  • Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente.
Due casi, meno comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:
  • gli incidenti avvenuti in territorio nazionale ma che coinvolgano veicoli con targa straniera.
  • gli incidenti verificatisi all’estero.
Nel primo caso, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 209/2005, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) indicando tutti i dati a disposizione (indicazioni del giorno, ora e luogo del sinistro, generalità delle parti coinvolte, dati dei veicoli, indicazioni di eventuali lesioni subite, indicazione di testimoni  o autorità, ecc.).
Nel secondo caso, se l’incidente si è verificato in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera il danneggiato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 151 del decreto legislativo 209/2005. Le modalità e la modulistica per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A., alla voce Centro Informazione Italiano. Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 0685796334 – PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: organismo@consap.it.

Per concludere, nel caso di persona trasportata rimasta infortunata nell’incidente stradale, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, l’azione di risarcimento danni deve essere esercitata nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava che, al di là delle responsabilità nel sinistro, deve provvedere al risarcimento congruo dei danni, fino al massimale previsto. Nel caso il risarcimento eccede il massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte non risarcita.

N.B. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.06.2009, ha stabilito quanto segue: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Quindi, il ricorso all’indennizzo diretto, in fase giudiziale, resta una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che può scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.

Terzo passo – consigli utili.

In caso di disaccordo tra le parti o in presenza di feriti si raccomanda di:
  • chiedere l’intervento sul luogo del sinistro delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.);
  • scattare fotografie dei mezzi coinvolti nell’incidente ritraenti le targhe e le zone danneggiate;
  • scattare fotografie panoramiche del luogo del sinistro;
  • verificare la presenza di testimoni e richiederne le generalità.
In caso di controversia ogni elemento probatorio a favore può semplificare il risarcimento dei danni subiti. Raccomandiamo, in tutti i casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.), oppure contattare un esperto di ricostruzione della dinamica di un sinistro per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!

Consiglio personale: rivolgiti a professionisti del settore !!

Non esitate ad affidare l’incarico ad un professionista del settore quali sono i "patrocinatori stragiudiziali"; nel caso vogliate riparare la Vs. vettura senza anticipare i costi di riparazione, invece, rivolgetevi ad un carrozziere indipendente MIOCARROZZIERE !
I primi sono professionisti orientati al veloce e congruo risarcimento del danno (e non all'instaurazione di inutili quanto lunghe cause giudiziarie ai soli fini speculativi) mentre i secondi sono i carrozzieri degli automobilisti, non delle assicurazioni!

Dai uno sguardo anche a questo articolo.

11 febbraio 2015

Assicurazioni. ANIA dichiara utili stratosferici e minimi ribassi... MO' BAST!

#cartadibologna, la presentazione ufficiale del 9 Aprile 2014, Roma.

EDIT: Il convegno è stato spostato ufficialmente al 14 Marzo.
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Il 9 aprile i membri del movimento contro il decreto RCAuto che avevano partorito la #CartaDiBologna, portarono all'attenzione dei parlamentari presenti una bozza di riforma della RCAuto che privilegiasse i diritti del cittadino in nome di principi fondamentali quali Libertà, Trasparenza e Concorrenza.


Cittadino tutelato sia come assicurato che come danneggiato.


Pochi giorni dopo Elena Bove scrisse un bellissimo articolo intitolato "La #cartadibologna traccia la mappa dei diritti."... in quanto il cittadino, sia in veste di assicurato che in quella di danneggiato, trova piena tutela nei 13 punti della #cartadibologna

Rinunciare ai diritti....

Sfortunatamente, però, il 18 Ottobre 2014, in un convegno di Federcarrozzieri a Roma, ebbi modo di sentire l'intervento dell'avv. Settimio Catalisano, UNARCA-OUA, il quale candidamente raccontò che un giudice pubblicamente gli disse: "... ma in momenti come questo bisogna pur rinunciare ad alcuni diritti....".
Ecco ! Un brivido mi pervase il corpo...

Il segno del destino: "I diritti non sono un lusso..."

Mi chiesi come fosse possibile che un Giudice, pur se non togato, potesse parlare in tal senso, potesse acconsentire alla negazione dei diritti sanciti in primis dalla Costituzione Italiana oltre che dalle Leggi...
Poi, quasi fosse un segno del destino, dopo solo due giorni ebbi modo di leggere su Repubblica un articolo bellissimo firmato da Stefano Rodotà dal titolo: "Perché i diritti non sono un lusso in tempo di crisi.".

Il destino lo costruiamo noi! "Serve un fronte comune"...

Sulla scorta di quanto accadeva diedi una mano a Luigi Mercurio per l'organizzazione di un convegno Federcarrozzieri a Benevento, dal nome "Allarme rosso Rca, agguato alla libertà di scelta: serve un fronte comune".

DDL concorrenza ? Non ci resta che combattere

Il pensiero di non piegarsi allo strapotere assicurativo ed ad un Governo miope che riproponeva sotto forma di decreto le idee mutuate dallo stralciato art.8 precedente decreto "Destinazione Italia" ha rafforzato il fronte comune, alzato l'attenzione tra le associazioni mobilitate tanto da esser pronti a riproporre la mobilitazione di Bologna dell'11 Gennaio 2014.

Utili stratosferici ANIA. Silenzio STRISCIAnte !

Nel contempo siamo riusciti a piazzare un colpo inaspettato riuscendo a far sapere sui media nazionali la reale portata degli utili dell'ANIA, (1.825 Mld nel 2012, 2.425 Mld nel 2013 e forse 3.5 Mld nel 2014) che invece di abbassare i premi delle polizze chiede al Governo di abbassare i risarcimenti ai cittadini...

Inizieremo stavolta da Napoli, al grido di MO'BAST!

L'associazione MO'BAST!, insieme ad ASSOUTENTI e con il significativo apporto economico del CUPSIT e di FEDERCARROZZIERI, sta preparando per Sabato 14 Marzo un convegno a Napoli, vertendo sul tema: "#RCAuto, un mercato senza concorrenza? Consumatori, autorità di controllo, diritti: proposte e progetti di riforma".

Vogliamo la #cartadibologna... in #RCAuto: piena #Concorrenza, maggiore #Trasparenza e più #Diritti.

23 gennaio 2015

#1. La #RCAuto che vorrei. Liberi pensieri in rete.

Da oggi riporterò articoli - ma anche video - aventi come leit motiv la #cartadibologna, ovvero un modo nuovo libero, concorrenziale e trasparente di intendere il "mondo" obbligatorio del mercato #RCAuto.

Inizio con un post dell'Avv. Elena Bove di Benevento, padrona di casa all'incontro #FEDERCARROZZIERI di Benevento del 29/11/2014.

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Un anno fa, per me, la sottoscrizione della Carta di Bologna ha rappresentato l’esordio di un 2014 improntato alla battaglia. La consapevolezza di doverla intraprendere è nata dalla convinzione di quanto urgente fosse un intervento che fermasse lo strapotere delle lobbies assicurative che anno dopo anno, senza tregua hanno ottenuto sempre maggiori spazi. Spazi utilizzati per violare i più elementari diritti di ognuno di noi, spazi utilizzati per espandersi a macchia d’olio, spazi via via più speciosi.
Un anno fa, grosso modo, all’inizio di febbraio, un passo in avanti è stato conquistato. Nella battaglia che ha visto sempre più adesioni, che ha lottato per informare, per aiutare ognuno di noi a comprendere come le notizie fossero deformate, come la normativa stesse stringendo la morsa con false promesse millantando risparmi in cambio di odiose rinunce alla libertà personale. Lo stralcio dell’art. 8 ha segnato un clamoroso risultato.
Neppure ventiquattrore dopo, però, c’era già la consapevolezza che “il braccio di ferro” era ben lungi dall’essersi concluso. Bologna, Genova, Torino, Biella, Firenze (Calenzano), Cagliari, Roma e per la prima volta al sud a Benevento hanno disegnato la mappa di una Italia pronta a reagire.
Come nelle previsioni gli escamotage si moltiplicano e nell’ennesimo DDL Concorrenza riappare la tenace Vicari che in totale dispregio di tutte le vessazioni sin qui sopportate da vittime della strada, consumatori tutti, carrozzieri, patrocinatori, avvocati, medici legali e professionisti d’ogni settore, insiste e persiste.
La forza delle lobby assicurative non pare conoscere ostacoli, trasversale e capace i raggiungere qualsivoglia premier, questa volta lusinga anche Renzi. E’ il suo turno, è la sua occasione per celebrare la prosecuzione di un unico solo, vero mandato, quello assegnato dalle assicurazioni.
E’ l’ennesimo tentativo per infiltrare un tot di norme pro assicurazione alla volta. La misura è colma. E’ bene che sia chiaro.
Non c’è tregua per chi ha lottato sino ad oggi, non c’è scoramento per chi assiste ai ripetuti tentativi, non ci sarà mai rassegnazione per chi è deciso a contrastare un sistema che può solo soffocare e condurre alla negazione di qualsivoglia forma di crescita e sviluppo civile.
Ancora una volta, occorre tenere alta la soglia, ancora una volta occorre leggere oltre gli sconti propagandati, ancora una volta bisogna chiarire, a quanti ancora non lo avessero compreso, che questa è questione di tutti, nessuno escluso!
Occorre spiegare nuovamente che manovre come questa hanno una serie di conseguenze inevitabili: l’abbassamento dei costi della manodopera incide senza dubbio sul tipo di riparazioni effettuate e questo, sempre di più, ci porterà ad essere tutti circondati da potenziali detentori di una vera e propria licenza d’uccidere, ferire o comunque danneggiare. Un’auto riparata a basso costo è un’auto che diventa un’arma nelle mani di chiunque la guidi , capace di cambiare la vita di tutti coloro che dovessero incrociarla.
In questi casi non cambia essere o non essere fiduciari, appartenere o meno ad una status privilegiato. Continuiamo a rimandare l’inserimento dell’omicidio stradale, continuiamo a chiudere gli occhi sul numero di morti e feriti in costante aumento. Sì, diamo priorità agli incassi delle compagnie assicuratrici, non paghe di rendiconti sbalorditivi. Quanto occorre ancora perché nuove ed ulteriori figure siano tagliate anche in ambito assicurativo? Non basta mortificare la libertà e la dignità professionale di tutti i professionisti che operano all’interno di questo sistema non basta imporre dictat sempre più stringenti imponendo tagli sempre più inaccettabili, la strada porta diritta ad una sola direzione: l’accumulo irrazionale di pochi, pochissimi contro la lesione dei diritti di tantissimi.
Non si sentano al riparo fiduciari d’ogni tipo, impiegati certi dell’indeterminato, amici degli amici, questa ennesima riproposizione dell’art. 8 in salsa rivisitata sa’ di muffa. Inutili i condimenti, i rimpasti e tutti i tentativi di presentarla in versione gourmet.. è una vera porcata!!!
di Elena Bove

(fonte)

22 gennaio 2015

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, IL PREVENTIVO HA VALORE? E LA FATTURA?

Un articolo trovato in rete che evidenzia la necessità di noi PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI di avvalerci dell'operato dei p.a. per la stima dei danni, laddove non vengono fornite fatture di riparazione.
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Spesso, al fine di provare il danno (emergente: cfr., amplius, il danno da circolacione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010) riferito alla spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, si fa riferimento al c.d. preventivo, documento ritenuto però, dalla giurisprudenza prevalente, insufficiente, da solo, a fondare la pretesa risarcitoria:
“....in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, il preventivo di riparazione del veicolo redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c. ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro; in mancanza di tali ulteriori elementi esso non è che una valutazione e come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l’acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi......”.
Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004 Redazione Giuffrè 2006,

Tra gli ulteriori elementi indiziari che possono (ma è bene avvertire che non sempre sono considerati sufficienti) fornire supporto al preventivo, la giurisprudenza ha indicato, ad esempio, la prova che i prezzi utilizzati in preventivo siano conformi ai prezzi di listino,
“.............in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità.....” Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3 - c. - Il merito 2008, 26 ovvero la produzione delle fotografie del veicolo interessato: “....nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, il difetto di motivazione è deducibile in cassazione soltanto sotto il profilo della mancanza di essa o della sua enunciazione meramente apparente, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza per violazione degli art. 132, comma 1 n. 4 del medesimo codice e 118, comma 2, seconda parte delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che rispettivamente impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione - e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata - tenendo presente il carattere non sillogistico, ma intuitivo del giudizio di equità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel valutare i danni subiti da un veicolo in un sinistro stradale, si era discostata da un preventivo di spese prodotto dalla parte perché gli importi indicati avevano solo valore indiziario, non essendo stati confermati nè corredati da fotografie del veicolo stesso)......”;
Cassazione civile , sez. III, 03 agosto 2005, n. 16254 Sorci c. Trombetta e altro Giust. civ. Mass. 2005, 9
Si è precisato, ulteriormente, che il mero preventivo non consentirebbe al magistrato neppure di disporre una consulenza tecnica d'ufficio:
“...nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., solo se unito ad altri elementi di prova. In quest'ultimo caso infatti può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Da solo e in sè considerato, invece, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica. Come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno, nè il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno al veicolo......”.
Tribunale Roma, sez. XIII, 26 marzo 2005 - Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)
Ci si è chiesti, inoltre, se la presenza in causa del preventivo possa consentire al giudice di liquidare il danno facendo ricorso all'equità, attraverso l'articolo 1226 del codice civile.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è divisa; a fronte di numerose pronunce che risolvono la questione in senso comunque favorevole al danneggiato,
“.......il risarcimento del danno materiale in via equitativa può essere determinato anche alla luce del preventivo di spesa depositato in atti dall'attore, che conserva efficacia di elemento utile per la formazione del convincimento del giudice, mentre gli ulteriori danni riportati per il fermo tecnico del veicolo non possono considerarsi sussistenti senza una effettiva prova....”;
Giudice di pace Frosinone, 31 marzo 2004 Z.M. c. D.S.G. e altro Giur. merito 2005, 1 72 (s.m.) (s.m.)
“...in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo è un documento che non può rivestire piena valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Inoltre, minore efficacia esso avrà allorché, come nel caso di specie, non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non sia stato indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. In base a tali considerazioni, i danni andranno liquidati in via equitativa ex art. 1226 c.c......”;
Giudice di pace Gragnano, 02 febbraio 2006, n. 234 - Il merito 2007, 1-2 40 (SOLO MASSIMA)
“....ove il danneggiato in occasione di un sinistro stradale intenda provare i danni subiti dal proprio veicolo unicamente attraverso la produzione di un preventivo, il giudice può liquidare il danno equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.....”;
Pretura Torino, 30 settembre 1996 Revello c. Paoli e altro Riv. giur. circol. trasp. 1997, 1047 nota ROSSETTI
anche se con puntigliose precisazioni,
“....il preventivo di riparazione redatto da una autocarrozzeria non costituisce prova idonea del danno subito dal veicolo, ma può costituire in presenza di determinate concorrenti circostanze (nella specie la corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in tale documento e i danni raffigurati nella documentazione fotografica) una utile base per la valutazione del danno in via equitativa....”;
Giudice di pace Roma, 16 marzo 1998 Rocchi c. Cardia e altro Riv. giur. circol. trasp. 1999, 585 nota ZARDO
altre ve ne sono che risolvono in senso nettamente opposto:
“......il danneggiato da sinistro stradale che non fornisce la prova precisa dei danni subiti dal proprio veicolo, né con fotografie rappresentati il danno subito, né dimostri la somma occorrente per riportare il veicolo allo "status quo ante sinistro", non può sopperire a tanto con il preventivo, che, in quanto documento di parte, non formatosi nel contraddittorio, non ha alcun valore probatorio. A maggior ragione se lo stesso, non solo è contestato da controparte, ma non è neanche confermato - corroborato da apposita prova testimoniale. Tanto, non consente al giudicante, neanche in via equitativa, di determinare la somma occorrente per riparare il veicolo.......”;
Giudice di pace Bari, 10 settembre 2007, n. 7514 - Giurisprudenzabarese.it 2007,
“....l’attore che richieda il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo in conseguenza di un sinistro stradale senza, tuttavia, fornire la prova del loro ammontare - limitandosi a produrre unicamente un preventivo di riparazione - non può invocare l’applicazione dell’art. 1226 c.c., norma di chiusura dettata a salvaguardia delle ipotesi di oggettiva impossibilità della prova, non di mera difficoltà, specie se dovuta ad inerzia della parte........”;
Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004 Redazione Giuffrè 2006,
La giurisprudenza di legittimità, con le seguenti precisazioni, pare propendere per la prima soluzione:
“.....qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali).......”.
Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2005, n. 8004 Giaretta e altro c. Carbone e altro Giust. civ. Mass. 2005, 5
Da notare come, in casi particolari, possa non risultare sufficiente, a dimostrare l'entità del danno, neppure la mera produzione di fattura:
“...la fattura relativa alle spese occorse per la riparazione del veicolo non è da sola sufficiente a provare l’entità del danno al mezzo subito in conseguenza di un sinistro stradale. Nel presente giudizio l'attore ha domandato il risarcimento del danno consistito nelle spese erogato per fare riparare il proprio autoveicolo. A dimostrazione della propria pretesa, l'attore ha prodotto: - una fattura, per l'importo di € 3.773,02, dalla quale risulterebbe che l'appellante avrebbe interamente sostituito: (a) il cofano; (b) i parafanghi anteriori destri e sinistri; (c) l'intero "fascione" anteriore; dalla stessa fattura risulterebbe che l'attore avrebbe altresì fatto riparare le portiere anteriori destra e sinistra del proprio veicolo; - 13 fotografie (di cui 4 in fotocopia), dalle quali si rileva che i danni conseguiti al sinistro del quale è causa sono consistiti in una leggera deformazione del cofano, nell'ammaccatura del parafango sinistro e nella rottura del fanalino anteriore sinistro. Dalle altre prove raccolte nel corso del giudizio, si apprende che l'urto è avvenuto in un parcheggio (e dunque, deve ritenersi, tra veicoli che procedevano a bassa velocità). Non è stata in alcun modo dimostrata, infine, quale sia stata l'entità dei danni subiti dall'altro veicolo. Questo essendo il materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado, ne discende con evidenza che il Giudice di pace ha sovrastimato il danno lamentato dall'attore. Infatti, a prescindere da qualsiasi giudizio circa la idoneità di una fattura a provare l'entità del danno, v'è da osservare che una non irrilevante parte dei lavori indicati in fattura sono: (a) o inutili, come le sostituzioni di parafanghi e cofano, in quanto l'entità dei danni non era tale da esigere una integrale sostituzione; (b) o privi di collegamento causale col sinistro, come nel caso della riparazione delle portiere, che non furono attinte dal sinistro e che non è dato neanche sapere se e come rimasero danneggiate. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e delle fotografie depositate in atti, stima equo ex art. 1226 c.c. determinare il danno lamentato dall'attore in € 1.500 attuali, comprensivi del pregiudizio da ritardato adempimento. Ne consegue che l'appello va rigettato e l'appellante, in accoglimento dell'appello incidentale, condannato a pagare a rifondere alla N. M. la somma di € 1.141,24, oltre interessi legali dalla data del pagamento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo....”.
Tribunale Roma, sez. XII, 28 aprile 2004 Redazione Giuffrè 2006,
Di R. Mizzon

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo ) Premessa Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice ...