23 gennaio 2015

#1. La #RCAuto che vorrei. Liberi pensieri in rete.

Da oggi riporterò articoli - ma anche video - aventi come leit motiv la #cartadibologna, ovvero un modo nuovo libero, concorrenziale e trasparente di intendere il "mondo" obbligatorio del mercato #RCAuto.

Inizio con un post dell'Avv. Elena Bove di Benevento, padrona di casa all'incontro #FEDERCARROZZIERI di Benevento del 29/11/2014.

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Un anno fa, per me, la sottoscrizione della Carta di Bologna ha rappresentato l’esordio di un 2014 improntato alla battaglia. La consapevolezza di doverla intraprendere è nata dalla convinzione di quanto urgente fosse un intervento che fermasse lo strapotere delle lobbies assicurative che anno dopo anno, senza tregua hanno ottenuto sempre maggiori spazi. Spazi utilizzati per violare i più elementari diritti di ognuno di noi, spazi utilizzati per espandersi a macchia d’olio, spazi via via più speciosi.
Un anno fa, grosso modo, all’inizio di febbraio, un passo in avanti è stato conquistato. Nella battaglia che ha visto sempre più adesioni, che ha lottato per informare, per aiutare ognuno di noi a comprendere come le notizie fossero deformate, come la normativa stesse stringendo la morsa con false promesse millantando risparmi in cambio di odiose rinunce alla libertà personale. Lo stralcio dell’art. 8 ha segnato un clamoroso risultato.
Neppure ventiquattrore dopo, però, c’era già la consapevolezza che “il braccio di ferro” era ben lungi dall’essersi concluso. Bologna, Genova, Torino, Biella, Firenze (Calenzano), Cagliari, Roma e per la prima volta al sud a Benevento hanno disegnato la mappa di una Italia pronta a reagire.
Come nelle previsioni gli escamotage si moltiplicano e nell’ennesimo DDL Concorrenza riappare la tenace Vicari che in totale dispregio di tutte le vessazioni sin qui sopportate da vittime della strada, consumatori tutti, carrozzieri, patrocinatori, avvocati, medici legali e professionisti d’ogni settore, insiste e persiste.
La forza delle lobby assicurative non pare conoscere ostacoli, trasversale e capace i raggiungere qualsivoglia premier, questa volta lusinga anche Renzi. E’ il suo turno, è la sua occasione per celebrare la prosecuzione di un unico solo, vero mandato, quello assegnato dalle assicurazioni.
E’ l’ennesimo tentativo per infiltrare un tot di norme pro assicurazione alla volta. La misura è colma. E’ bene che sia chiaro.
Non c’è tregua per chi ha lottato sino ad oggi, non c’è scoramento per chi assiste ai ripetuti tentativi, non ci sarà mai rassegnazione per chi è deciso a contrastare un sistema che può solo soffocare e condurre alla negazione di qualsivoglia forma di crescita e sviluppo civile.
Ancora una volta, occorre tenere alta la soglia, ancora una volta occorre leggere oltre gli sconti propagandati, ancora una volta bisogna chiarire, a quanti ancora non lo avessero compreso, che questa è questione di tutti, nessuno escluso!
Occorre spiegare nuovamente che manovre come questa hanno una serie di conseguenze inevitabili: l’abbassamento dei costi della manodopera incide senza dubbio sul tipo di riparazioni effettuate e questo, sempre di più, ci porterà ad essere tutti circondati da potenziali detentori di una vera e propria licenza d’uccidere, ferire o comunque danneggiare. Un’auto riparata a basso costo è un’auto che diventa un’arma nelle mani di chiunque la guidi , capace di cambiare la vita di tutti coloro che dovessero incrociarla.
In questi casi non cambia essere o non essere fiduciari, appartenere o meno ad una status privilegiato. Continuiamo a rimandare l’inserimento dell’omicidio stradale, continuiamo a chiudere gli occhi sul numero di morti e feriti in costante aumento. Sì, diamo priorità agli incassi delle compagnie assicuratrici, non paghe di rendiconti sbalorditivi. Quanto occorre ancora perché nuove ed ulteriori figure siano tagliate anche in ambito assicurativo? Non basta mortificare la libertà e la dignità professionale di tutti i professionisti che operano all’interno di questo sistema non basta imporre dictat sempre più stringenti imponendo tagli sempre più inaccettabili, la strada porta diritta ad una sola direzione: l’accumulo irrazionale di pochi, pochissimi contro la lesione dei diritti di tantissimi.
Non si sentano al riparo fiduciari d’ogni tipo, impiegati certi dell’indeterminato, amici degli amici, questa ennesima riproposizione dell’art. 8 in salsa rivisitata sa’ di muffa. Inutili i condimenti, i rimpasti e tutti i tentativi di presentarla in versione gourmet.. è una vera porcata!!!
di Elena Bove

(fonte)

22 gennaio 2015

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, IL PREVENTIVO HA VALORE? E LA FATTURA?

Un articolo trovato in rete che evidenzia la necessità di noi PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI di avvalerci dell'operato dei p.a. per la stima dei danni, laddove non vengono fornite fatture di riparazione.
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Spesso, al fine di provare il danno (emergente: cfr., amplius, il danno da circolacione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010) riferito alla spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, si fa riferimento al c.d. preventivo, documento ritenuto però, dalla giurisprudenza prevalente, insufficiente, da solo, a fondare la pretesa risarcitoria:
“....in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, il preventivo di riparazione del veicolo redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c. ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro; in mancanza di tali ulteriori elementi esso non è che una valutazione e come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l’acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi......”.
Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004 Redazione Giuffrè 2006,

Tra gli ulteriori elementi indiziari che possono (ma è bene avvertire che non sempre sono considerati sufficienti) fornire supporto al preventivo, la giurisprudenza ha indicato, ad esempio, la prova che i prezzi utilizzati in preventivo siano conformi ai prezzi di listino,
“.............in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità.....” Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3 - c. - Il merito 2008, 26 ovvero la produzione delle fotografie del veicolo interessato: “....nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, il difetto di motivazione è deducibile in cassazione soltanto sotto il profilo della mancanza di essa o della sua enunciazione meramente apparente, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza per violazione degli art. 132, comma 1 n. 4 del medesimo codice e 118, comma 2, seconda parte delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che rispettivamente impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione - e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata - tenendo presente il carattere non sillogistico, ma intuitivo del giudizio di equità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel valutare i danni subiti da un veicolo in un sinistro stradale, si era discostata da un preventivo di spese prodotto dalla parte perché gli importi indicati avevano solo valore indiziario, non essendo stati confermati nè corredati da fotografie del veicolo stesso)......”;
Cassazione civile , sez. III, 03 agosto 2005, n. 16254 Sorci c. Trombetta e altro Giust. civ. Mass. 2005, 9
Si è precisato, ulteriormente, che il mero preventivo non consentirebbe al magistrato neppure di disporre una consulenza tecnica d'ufficio:
“...nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., solo se unito ad altri elementi di prova. In quest'ultimo caso infatti può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Da solo e in sè considerato, invece, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica. Come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno, nè il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno al veicolo......”.
Tribunale Roma, sez. XIII, 26 marzo 2005 - Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)
Ci si è chiesti, inoltre, se la presenza in causa del preventivo possa consentire al giudice di liquidare il danno facendo ricorso all'equità, attraverso l'articolo 1226 del codice civile.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è divisa; a fronte di numerose pronunce che risolvono la questione in senso comunque favorevole al danneggiato,
“.......il risarcimento del danno materiale in via equitativa può essere determinato anche alla luce del preventivo di spesa depositato in atti dall'attore, che conserva efficacia di elemento utile per la formazione del convincimento del giudice, mentre gli ulteriori danni riportati per il fermo tecnico del veicolo non possono considerarsi sussistenti senza una effettiva prova....”;
Giudice di pace Frosinone, 31 marzo 2004 Z.M. c. D.S.G. e altro Giur. merito 2005, 1 72 (s.m.) (s.m.)
“...in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo è un documento che non può rivestire piena valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Inoltre, minore efficacia esso avrà allorché, come nel caso di specie, non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non sia stato indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. In base a tali considerazioni, i danni andranno liquidati in via equitativa ex art. 1226 c.c......”;
Giudice di pace Gragnano, 02 febbraio 2006, n. 234 - Il merito 2007, 1-2 40 (SOLO MASSIMA)
“....ove il danneggiato in occasione di un sinistro stradale intenda provare i danni subiti dal proprio veicolo unicamente attraverso la produzione di un preventivo, il giudice può liquidare il danno equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.....”;
Pretura Torino, 30 settembre 1996 Revello c. Paoli e altro Riv. giur. circol. trasp. 1997, 1047 nota ROSSETTI
anche se con puntigliose precisazioni,
“....il preventivo di riparazione redatto da una autocarrozzeria non costituisce prova idonea del danno subito dal veicolo, ma può costituire in presenza di determinate concorrenti circostanze (nella specie la corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in tale documento e i danni raffigurati nella documentazione fotografica) una utile base per la valutazione del danno in via equitativa....”;
Giudice di pace Roma, 16 marzo 1998 Rocchi c. Cardia e altro Riv. giur. circol. trasp. 1999, 585 nota ZARDO
altre ve ne sono che risolvono in senso nettamente opposto:
“......il danneggiato da sinistro stradale che non fornisce la prova precisa dei danni subiti dal proprio veicolo, né con fotografie rappresentati il danno subito, né dimostri la somma occorrente per riportare il veicolo allo "status quo ante sinistro", non può sopperire a tanto con il preventivo, che, in quanto documento di parte, non formatosi nel contraddittorio, non ha alcun valore probatorio. A maggior ragione se lo stesso, non solo è contestato da controparte, ma non è neanche confermato - corroborato da apposita prova testimoniale. Tanto, non consente al giudicante, neanche in via equitativa, di determinare la somma occorrente per riparare il veicolo.......”;
Giudice di pace Bari, 10 settembre 2007, n. 7514 - Giurisprudenzabarese.it 2007,
“....l’attore che richieda il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo in conseguenza di un sinistro stradale senza, tuttavia, fornire la prova del loro ammontare - limitandosi a produrre unicamente un preventivo di riparazione - non può invocare l’applicazione dell’art. 1226 c.c., norma di chiusura dettata a salvaguardia delle ipotesi di oggettiva impossibilità della prova, non di mera difficoltà, specie se dovuta ad inerzia della parte........”;
Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004 Redazione Giuffrè 2006,
La giurisprudenza di legittimità, con le seguenti precisazioni, pare propendere per la prima soluzione:
“.....qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali).......”.
Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2005, n. 8004 Giaretta e altro c. Carbone e altro Giust. civ. Mass. 2005, 5
Da notare come, in casi particolari, possa non risultare sufficiente, a dimostrare l'entità del danno, neppure la mera produzione di fattura:
“...la fattura relativa alle spese occorse per la riparazione del veicolo non è da sola sufficiente a provare l’entità del danno al mezzo subito in conseguenza di un sinistro stradale. Nel presente giudizio l'attore ha domandato il risarcimento del danno consistito nelle spese erogato per fare riparare il proprio autoveicolo. A dimostrazione della propria pretesa, l'attore ha prodotto: - una fattura, per l'importo di € 3.773,02, dalla quale risulterebbe che l'appellante avrebbe interamente sostituito: (a) il cofano; (b) i parafanghi anteriori destri e sinistri; (c) l'intero "fascione" anteriore; dalla stessa fattura risulterebbe che l'attore avrebbe altresì fatto riparare le portiere anteriori destra e sinistra del proprio veicolo; - 13 fotografie (di cui 4 in fotocopia), dalle quali si rileva che i danni conseguiti al sinistro del quale è causa sono consistiti in una leggera deformazione del cofano, nell'ammaccatura del parafango sinistro e nella rottura del fanalino anteriore sinistro. Dalle altre prove raccolte nel corso del giudizio, si apprende che l'urto è avvenuto in un parcheggio (e dunque, deve ritenersi, tra veicoli che procedevano a bassa velocità). Non è stata in alcun modo dimostrata, infine, quale sia stata l'entità dei danni subiti dall'altro veicolo. Questo essendo il materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado, ne discende con evidenza che il Giudice di pace ha sovrastimato il danno lamentato dall'attore. Infatti, a prescindere da qualsiasi giudizio circa la idoneità di una fattura a provare l'entità del danno, v'è da osservare che una non irrilevante parte dei lavori indicati in fattura sono: (a) o inutili, come le sostituzioni di parafanghi e cofano, in quanto l'entità dei danni non era tale da esigere una integrale sostituzione; (b) o privi di collegamento causale col sinistro, come nel caso della riparazione delle portiere, che non furono attinte dal sinistro e che non è dato neanche sapere se e come rimasero danneggiate. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e delle fotografie depositate in atti, stima equo ex art. 1226 c.c. determinare il danno lamentato dall'attore in € 1.500 attuali, comprensivi del pregiudizio da ritardato adempimento. Ne consegue che l'appello va rigettato e l'appellante, in accoglimento dell'appello incidentale, condannato a pagare a rifondere alla N. M. la somma di € 1.141,24, oltre interessi legali dalla data del pagamento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo....”.
Tribunale Roma, sez. XII, 28 aprile 2004 Redazione Giuffrè 2006,
Di R. Mizzon

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo ) Premessa Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice ...