12 novembre 2016

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È in atto una vera battaglia tra assicurazioni e carrozzieri. Al centro vi sono punti che riguardano da vicino i diritti degli automobilisti, cioè dei...
LADISCUSSIONE.COM
Press Play On Tape Articolo di parte. Il risarcimento specifico ha il solo ed unico scopo di eliminare le truffe ai danni delle compagnie. La riparazione deve essere fatta a regola d'arte, pena l'uscita dal circuito delle carrozzerie convenzionate.
Roberto Barbarino ...delle due l'una: o sta ripetendo quanto le ha detto il suo "venditore di polizze" (non lo definirei consulente) o lei é interessato economicamente affinché le compagnie abbiano il controllo anche della riparazione.... Quindi o é incosciamente lobotomizzato o consciamente coinvolto nei meccanismi economico/finanziari delle assicurazioni.
Daniele Viola
Daniele Viola evitiamo le offese
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino offesa ? quale ? "incosciamente lobotomizzato" o "consciamente coinvolto" ?
P.S. noncredo sia offesa nè l'una nè l'altro.. nè tantomeno "venditore di polizze" .... quindi mi spieghi
Press Play On Tape
Press Play On Tape Delle due la terza, sono un assicuratore. Il mio unico interesse è la soddisfazione del cliente. Il risarcimento in forma specifica è uno strumento utile alla lotta contro le truffe assicurative, cosa che permette l'abbassamento delle tariffe. Gilberto Ruggiero.
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino ...ah ecco !!
[il commento che segue è solo riferito alla RCAuto poichè sul resto NON METTO LINGUA]

Lei è colui che vende polizze e guadagna in percentuale alla polizza venduta e poi a fine anno guadagna un rappel proporzionato al raggiungimento dei risultati ottenuti dalla Sua agenzia paramentrando il costo dei risarcimenti all'importo incassato... ovvero quanto meno SOLDI vengono redistribuiti sul territorio Lei più guadagna....
DOV'E' LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ???

.. e poi CHI è Suo cliente ?? L'assicurato, ovvio !! Ovvero colui il quale comprerà da Lei una polizza che copra i rischi da circolazione e quindi - SE e quando cagionerà un danno a terzi - la compagnia pagherà per conto suo...

il DANNEGGIATO, invece, è altra cosa... ha altri diritti non sanciti da alcun contratto ma dalla Legge... è proprietario del veicolo che gli è stato danneggiato da altri e quindi ne dispone come e quando vuole....

Lo so ... è un discorso a Lei poco conosciuto che non è scritto nelle newsletter delle compagnie... per leggere ciò bisogna comprendere e capire la COSTITUZIONE, IL CODICE CIVILE e qualche Legge....
Press Play On Tape
Press Play On Tape Quello che scrive è abbastanza corretto. Ovviamente io non lavoro pro bono, mi pare sacrosanto che a fronte di un servizio offerto vi sia un ritorno economico. Il cliente può ritenersi soddisfatto nel momento in cui, pagando il giusto, ottiene in cambio un servizio professionale. Il rapporto sinstri/premi è fondamentale per la compagnia per valutare l'andamento di un'agenzia. Se l'agenzia incassa 100 e la compagnia sborsa 120 per i sinistri, probabilmente ci sarà qualcosa da correggere.
Press Play On Tape
Press Play On Tape Vendere la polizza è solo una parte del mio lavoro, prendiamo ad esempio la gestione del sinistro. Il cliente può decidere di stipulare una polizza RCA con una compagnia online, bypassando l'intermediazione classica, ma nel momento in cui ci sarà da gestire un sinistro, il suo unico referente sarà un call center. Quali sono le sue esperienze con i call center?
Press Play On Tape
Press Play On Tape Stiamo comunque sviando l'attenzione da quello che è il senso del post, ovvero l'utilità del risarcimento in forma specifica. Per quello che mi riguarda, al centro della discussione ci deve sempre essere il cliente e non i nostri interessi.
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino NON FACCIA CONFUSIONE, la prego.. non con me quale Suo interlocutore...

Il sinistro CAGIONATO AD ALTRI IMPLICA la "DENUNCIA" (contrattualmente concordata che comunque nasce dal CODICE CIVILE) e questa la si porta solitamente all'agente od a questi si chiede "consulenza" su come compilare la stessa denuncia....

Quando invece il sinistro è subìto allora si effettua una "RICHIESTA DI RISARCIMENTO" normata dalla Legge (non dai contratti) poichè il RISARCIMENTO DEL DANNO è di natura extracontrattuale....

Quindi se LEI oltre ad essere un agente è ANCHE un patrocinatore.... benvenuto in famiglia !! Se invece Lei è SOLO un agente.. continui a "curare" i suoi assicurati... perchè i DANNEGGIATI li tutelano i professionisti denominati "patrocinatori" stra-giudizial....i

Quindi, in definitiva, correggendo solo di poco il suo precedente post:

La GESTIONE del sinistro (SUBITO) NON E' un compito di un AGENTE...nè fisico nè on line...
La GESTIONE del sinistro (CAGIONATO) E' un compito di un AGENTE...nè fisico nè on line...
Press Play On Tape
Press Play On Tape In un mondo ideale dovrebbe essere così, ma viviamo in Italia. Aggiungo che in presenza di CAD a doppia firma non dovrebbe essere necessario nessun patrocinante, ma lei sa benissimo che non è così. Se vuole possiamo parlare della concilizione paritetica.
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino ...senza sviare l'attenzione al POST (che comunque è utile per far comprendere anche delle differenze di fondo note a pochi)...
La CESSIONE DEL CREDITO consente al cittadino di far riparare il proprio veicolo presso QUALUNQUE carrozziere (e quindi anche presso quello di propria fiducia) che avrà come committente il cliente stesso ...
Diversamente il risarcimento in forma specifica (come lo intende Lei e non come indicato dall'art. 2058 c.c. che prevede che sia RICHIESTO dal danneggiato) è IMPORRE ad un Suo cliente (ASSICURATO ma anche DANNEGGIATO) di rivolgersi presso "quel determinato carrozziere" (convenzionato con la compagnia e forse anche Suo personale conoscente) che lavorerà per RIENTRARE nei paramentri della COMMITTENTE (la compagnia) e non per soddisfare il DANNEGGIATO!...

Ah maledetta confusione..... oramai si è perso proprio di vista l'interesse del cittadino/danneggiato.... !!
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino Press Play On Tape un CAI a DOPPIA FIRMA è una denuncia di sinistro....da qui a dire che il cittadino NO HA NECESSITA' di farsi patrocinare è come dire che lo stesso ha le competenze per rispondere a tutte le obiezioni "tecnico/giuridiche" che gli oppongono i periti/liquidatori/agenti...
p.es. : non corresponsione del FERMO TECNICO, valore commerciale antesinistro troppo basso, natura e tipologia delle riparazioni, costo orario applicato....limitazione del danno fisico senza corresponsione del danno morale e danni accessori...

Continuo o mi fermo qui ?
Press Play On Tape
Press Play On Tape La scelta delle carrozzerie convenzionate viene fatta solo ed esclusivamente dalle compagnie. In questo momento storico la compagnia non impone niente a nessuno, ma offre una riduzione di premio nel momento in cui si accetta di inserire in polizza la clausola di rfs. Ed anche in questo caso il cliente può comunque decidere di rivolgersi ad altra carrozzeria, avendo una riduzione sull'indennizzo, che nel caso della compagnia per la quale lavoro è pari ad 80€.
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino Press Play On Tape...la prego !! NON MI CONFONDA indennizzo con risarcimento.... quello no !! E' troppo per me !!
Press Play On Tape
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino Press Play On Tape ..questo è il punto !! Lei non ha capito la differenza tra INDENNIZZO (di natura CONTRATTUALE) con RISARCIMENTO (di natura EXTRACONTRATTUALE)...
L'accordo che consente alle compagnie di attuare Le politiche che Lei sta narrando (ovvero di confondere l'ASSICURATO con il DANNEGGIATO) si chiama CARD (Convenzione tra le Assicurazioni per il Risarcimento Diretto)... RISARCIMENTO, NON INDENNIZZO.
Questa precisazione è basilare poichè sulla stessa si basanon le fondamenta di OGNI DISCUSSIONE in merito.

Lei (la Sua mandante) tenta di contrattualizzare ciò che contrattuale NON E', come ogni Giudice in Italia sta sentenziando da anni !!
..e comunque... a fronte di 80 euro di penalità, qual'è lo sconto applicato ? il 3% ??? Che su 1000 euro sarebbero 30 Euro ??

....preferisco non commentare PERCHE' sposterei il piano sulle offese e Lei le interpreterebbe quali offese ad personam quando invece - in cuor mio - sono OFFESE AD AZIENDAM !!
Press Play On Tape
Press Play On Tape Offenda pure, non sa quante imprecazioni partono quotidianamente nei confronti della mandante. Concludo osservando che in una situazione contingente totalmente degenerata, vengono generati anticorpi atti a debellare il malaffare. Se il risultato di tutto ciò sarà far pagare meno una polizza auto, probabilmente chi ne beneficerà per primo sarà il cliente, categoria della quale faccio parte anche io. P.s. Uso il termine indennizo per abitudine, ma conosco perfettamente la differenza. P.p.s. Se però dice che i carrozzieri sono miei amici, l'offesa diventa personale.
Roberto Barbarino
Roberto Barbarino Press Play On Tape ..sulle imprecazioni, quindi, siamo concordi... Il discorso che segue, come già precisato prima, è SOLO IN AMBITO RCAuto poiché è l'unico ramo OBBLIGATORIO per Legge....

Il prezzo delle polizze GIA' DA TRE ANNI potrebbe essere - in media - più basso del 12% ed in alcune zone di oltre il 20%... ciò, però, danneggerebbe la Sua redditività (che è in primis proporzionale al premio stesso) oltre che gli UTILI delle compagnie che il TRE anni su 50Mld di fatturato ne hanno incassati ben 6Mld!!

In merito all'indennizzo comprenderà che - a mio avviso - il DIAVOLO è nei dettagli ! Quindi, la Sua abitudine.. è diabolica !

Relativamente alla - ipotizzata conoscenza del carrozziere - ho utilizzato appositamente il "forse" proprio per non offenderLa risultandomI - comunque - una "prassi consolidata"... me ne dolgo se l'ha interpretata ad personam e Le chiedo scusa...

12 ottobre 2016

CARD 2015 e... l'etica dell'ANIA e la #derivaindennitaria.


Nel mentre - come mio solito - vagavo per il WEB alla ricerca di informazioni specifiche (nella fattispecie la CARD 2015, ora liberamente scaricabile) ho provveduto a scrivere una lettera al dott. Massimo Greco, dirigente dei Servizi Assicurativi presso il MISE, del seguente tenore:

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Es. dott. Greco (e p.c. es. dott. Massimo Treffiletti c/o ANIA),
l'ho contattata stamane per poter acquisire copia della CARD 2015 così come da comunicazione ricevuta da parte della Cattolica Ass.ni S.p.A. (in allegato) che ha provveduto a correggere una mia affermazione avendo io fatto riferimento alla CARD 2013.
Il documento relativo alla Convenzione tra gli Assicuratori sul Risarcimento Diretto è scaricabile dal sito ANIA all'indirizzo (http://www.ania.it/it/pubblicazioni/?c=pubblicazioni%2Fnormativa-e-manuali-ania%2FCARD%2F&l=it) ma quella più aggiornata è la CARD 2013, come potrà osservare.
Resta il fatto che la CARD è direttamente collegata al D.P.R. 254/2016 e pertanto dovrebbe essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e comunque fruibile presso un sito Istituzionale e non solo sul sito dell'ANIA che resta sempre un'associazione privata...
Confido in una Sua pronta risposta in merito.
Cordiali saluti.

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Dopo pochissimo tempo mi è pervenuta risposta da parte del dott. Treffiletti presso l'ANIA il quale mi ha allegato la CARD 2015 accompagnado la mail con il seguente testo:




Quanto redatto dal dott. Treffiletti mi ha letteralmente spiazzato e mi ha fatto pensare che il mantra di ANIA sia lo stesso di mamma Google: don't be evil !

Leggere frasi come: "[...] non sono in alcun modo opponibili al terzo danneggiato nei cui confronti valgono esclusivamente le norme di legge sulla liquidazione del sinistro." mi da da pensare ... e non poco !!

Delle due l'una: o l'ANIA non è al corrente della #derivaIndennitaria messa in atto dalle compagnie assicurative (vedi clausole con proibizione di cessione del credito, obbligo di concilizione paritetica sotto i riflettori dell'AGCM, risarcimento in forma specifica presso le carrozzerie convenzionate etc.etc ) o non ha alcun potere in merito al predetto comportamento scorretto sia eticamente che - vedremo poi - giuridicamente.


Con questo pensiero e fatta quasi l'una, al momento Vi saluto tutti.



11 luglio 2016

#‎RCAuto‬. ‪#‎Allianz‬, ‪#‎ANIA‬, ‪#‎IVASS‬ e la ‪#‎DerivaIndennitaria‬. La ‪#‎CartadiBologna‬ vigila, sempre !

RCA: la responsabilità extracontrattuale non muta in contrattuale se il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore

La fattispecie della procedura di conciliazione paritetica e dell'obbligo di non rivolgersi a un avvocato.

Lo dicevamo 1 anno fa, su Facebook.


ora quest'articolo su StudioCataldi certifica la correttezza delle Ns. valutazioni.
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Avrà mica pensato l'Avv. Simili: "la clausola paritetica di Allianz si rivolge proprio a me, in modo esplicito?!".
1. Grazie, in primo luogo, alla segnalazione del Collega (ed Amico) del Foro di Torino, Angelo Massimo Perrini, infaticabile coordinatore della Commissione RC dell'OUA; prendiamo spunto da una pronuncia etnea per parlare di clausola di conciliazione paritetica, vale a dire dalla recente sentenza n. 1089 del 18 maggio 2016 emessa nel giudizio civile n. 1356 del 2016 con cui il Giudice di Pace di Catania, Avv. Gregorio Scuto, ha accolto la domanda di un'assicurata danneggiata, tutelata per l'appunto dall'Avv. Patrizia Maria Agrippina Simili (per rendere onore alla Collega che non conosciamo); talché, si è avuta la declaratoria di nullità della clausola or ora menzionata e la condanna del colosso di Monaco di Baviera a risarcire all'attrice la componente residuale non soddisfatta, oltre accessori di interessi legali e compensi di lite.
2. Va constatato: nessuna condanna officiosa è stata irrogata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., aggiunto dalla riforma apportata dalla Legge n. 69 del 2009, su cui di recente si è pronunciata la Corte Costituzionale, Pres. Paolo Grossi - Red. Mario Rosario Morelli, sancendo la natura punitiva con la sentenza n. 152 del 23 giugno 2016 in esito alla camera di consiglio del 1° giugno 2016: al punto 4.3. della declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale la Consulta concorda sulla natura non risarcitoria (o comunque non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria con finalità deflative della norma scrutinata.
3. Ricordiamo anche che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto la consultazione in materia di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 37 bis del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni).
Il relativo procedimento CV144 è stato, infatti, avviato in data 22 marzo 2016 nei confronti proprio di Allianz S.p.A. per la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti dalla Compagnia avente sede italiana in Trieste per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto bonus/malus che risultano utilizzati dal predetto professionista nel corso dell'anno 2015.
Al momento in cui scriviamo non se ne conosce ancora l'esito.
4. Una clausola che descriveremo per esteso nel prosieguo, al punto immediatamente successivo (5), "appare vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f) e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Era accaduto che l'assicurazione avesse defalcato dall'importo della liquidazione la somma di €500,00, pari alla c.d. penale posta dal contratto assicurativo in cambio dello sconto del 3,5%, vale a dire la cifra di 24 euro e cinquanta centesimi.
5. Per tale importo annuo (il premio pagato ammontava all'incirca ad €700,00) la Compagnia aveva imposto l'obbligo (più che un "impegno", come letteralmente indicato in polizza) di non rivolgersi ad un patrocinatore: "per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto - CARD, l'assicurato si impegna a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino nel campo del patrocinio (ad es. avvocati/procuratori legali e simili); - ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l'ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro".
6. Ora, l'attrice non poteva vedersi privata della garanzia che la Costituzione italiana contempla all'art. 24, vale a dire il diritto di difesa, stante il divieto di affidarsi ad "avvocati, procuratori e simili": nella triplice opzione di scelte pur proibite ha selezionato egualmente la terza, ossia... per l'avv. Simili tramite la quale ha ottenuto ragione.
7. Nell'effettuare la costituzione in giudizio avanti al GdP etneo Allianz ha eccepito in linea preliminare l'inadempimento dell'attrice all'obbligo di rispetto della clausola di conciliazione paritetica con cui in polizza si ricambia l'assicurato con lo sconto del 3,5% purché si approvi il divieto di far valere le proprie ragioni con l'assistenza dell'unico operatore davvero qualificato che esista nel mondo giuridico: l'avvocato.
Una privazione gravosa in cambio di uno sconticino.
8. Tale clausola - ricorda l'Estensore GdP Gregorio Scuto nella parte destinata allo svolgimento del processo - "riproduce l'accordo siglato nel 2001 tra l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le Associazioni dei Consumatori, finalizzato alla riduzione del contenzioso nel settore RC auto, attraverso un meccanismo di rapida risoluzione delle controversie, relativamente ai sinistri in cui l'ammontare del danno non sia superiore all'importo di € 15.000,00".
9. Il fatto - Un violento tamponamento inferto da una Renault Clio assicurata UnipolSai proveniente da tergo rispetto alla Fiat Punto dell'attrice, garantita per la rca con Allianz, che risarciva interamente i danni fisici, "mentre per il danno materiale inviava solamente la somma di € 212,00 non comprensiva di onorari, accettata in acconto", ricorda il GdP di Catania.
10. L'entità del danno veniva, dunque, accertata in € 712,00.
La domanda - L'attrice chiedeva il pagamento della somma residua pari ad € 500,00, oltre alle spese processuali.
11. Il passo che ha attirato maggiormente la nostra attenzione è quello dedicato alla natura dell'obbligazione, che non muta sol perché è la medesima compagnia assicuratrice del danneggiato a risarcirlo ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
Tale principio viene suffragato dalle ordinanze della Cassazione n. 5928 del 2012, che assume l'esistenza del contratto a mero elemento legittimante per accedere all'azione diretta; talché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito: trova giustificazione proprio nell'illecito; l'ordinanza della Sez. VI-3 è opera della pregevole penna di Raffaele Frasca; e n. 20374 del 9 ottobre 2015; tale ultima pronuncia sottolinea che l'azione diretta secondo la procedura di cui all'art. 149 CdA altro non è che la medesima azione prevista dall'art. 144 stesso testo per le ipotesi normali.
12. L'unica peculiarità consiste nella circostanza che destinatario di tale azione è l'assicuratore della vittima e non il vero e proprio responsabile civile, con accollo liberatorio per legge del debito di quest'ultimo.
Tale ordinanza ancora più recente della medesima Sottosezione 3 della Sesta Sezione è stata redatta da Francesco Maria Cirillo, con la presenza nel Supremo Collegio dello stesso Cons. Frasca, estensore della precedente.
Fungeva da presidente di ambedue i Collegi degli Ermellini Mario Finocchiaro.
13. Stando così le cose, "traendo origine dall'illecito e non dal rapporto contrattuale, il danneggiato può richiedere il risarcimento anche alla compagnia del danneggiante e in tal caso non si pone alcun problema, né di assistenza, né di ricorso preventivo obbligatorio alla 'Conciliazione Paritetica'; pertanto, se ciò l'attrice avesse fatto, avrebbe ottenuto il risarcimento integrale del proprio danno senza alcun pregiudizio".
Ecco allora che la clausola contestata "non ha ragione di esistere all'interno del contratto di assicurazione per la RC Auto predisposto da Allianz, poiché, nel caso di specie, l'assicurazione agisce quale mandataria della Compagnia assicurativa del responsabile civile, risarcendo il proprio assicurato per conto di altra Impresa, sicché non trovano giustificazione le limitazioni che tendono a trasformare illegittimamente un rapporto di natura extracontrattuale, in un rapporto contrattuale, all'interno del quale si ritiene di giustificare la prevista clausola penale".
La pronuncia è consultabile per esteso all'interno del sito www.unarca.it.
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Articolo originale di Paolo M. Storani - su www.studiocataldi.it

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo ) Premessa Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice ...