15 dicembre 2018

#RCAuto. Gli onorari di patrocinio di una carrozzeria cessionaria.





La Sentenza Cass. civ. SS.UU. 16990/2017, ampliando la Sentenza SS.UU. 26973/08,  riporta la seguente massima: “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. Per poter porre a carico del danneggiante quella spesa, essa deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e non deve essere stata in concreto superflua.”

In merito alla valutazione “ex ante” da parte dall’on.le giudicante mi permetto di evidenziare che: “Non è superflua l’opera di patrocinio stragiudiziale di un carrozziere – terzo rispetto agli attori di un sinistro – che prima di accettare la cessione di credito da parte del danneggiato deve appurarne la sussistenza del diritto risarcitorio, ovvero la liquidabilità dell’opera prestanda, interfacciandosi con il creditore ceduto seguendo l’ampia e variegata normativa vigente.”.

La conoscenza necessaria di tale normativa – di natura Legislativa, primaria e secondaria, e specialistica (IVASS ed AGCM) – esula dalla competenza dell’artigiano carrozziere che quindi necessita di consulenza altamente specializzata che non potrà esser fornita dall’assicuratore ceduto, poiché estraneo alla sfera giuridica del cessionario. Tali competenze potrebbero essere messe in atto anche da personale interno alla struttura aziendale, ma ciò comporterebbe alta specializzazione, un continuo aggiornamento e quindi un incremento dei costi aziendali tanto da costringerla ad innalzare la propria “TARIFFA ORARIA” a scapito anche della clientela NON CEDENTE il credito, ovvero rendendosi meno appetibile sul mercato.

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Il patrocinatore, quindi, assume un ruolo rilevante ed assolutamente indispensabile nel processo valutativo e risarcitorio in quanto:


  1. verifica la congruità della documentazione presentata dal cliente al cessionario, chiedendo a quest’ultimo l’eventuale documentazione probatoria o chiarificatrice relativa al fatto storico e dinamico. Appare evidente come una consulenza professionale scevra da qualsivoglia conflitto d’interessi sia un elemento di maggiore consapevolezza della certezza del diritto risarcitorio e quindi della possibilità di assumersi l’onere (il rischio aziendale) di riparare un veicolo senza conoscere ancora gli esiti dell’istruttoria assicurativa. Quanto detto ha ancora più rilevanza alla luce delle modifiche al Codice delle Assicurazioni dell’art. 145bis (valore probatorio delle scatole nere) così come dell’art. 135 c. 3bis (identificazione dei testimoni), nonché della CARD2017 laddove le responsabilità vengono predeterminate velocemente entro 30gg senza la diretta partecipazione dei portatori d’interesse ma solo tramite l’eventuale allegazione di quanto prodotto dai danneggiati;

  2. determina la certezza del risarcimento non dal punto di vista tempistico ma da quello legale, verificata tutta la documentazione probatoria di cui al punto precedente. Difatti il ddl Concorrenza ha introdotto l’art. 149bis CdA che – invertendo gli oneri tra danneggiato e compagnia assicuratrice – obbliga quest’ultima a provvedere al risarcimento solo ed esclusivamente “[...] previa presentazione della fattura emessa [...]”, inserendo de facto unca condizione di procedibilità alla liquidazione come previsto dai commi 6, 7 ed 8 dell'art. 148 CdA, ferma restando la tempistica di comunicazione di offerta nei perentori 30 o 60gg, a seconda dell’allegazione o meno del modello CAI a firma congiunta. Ne consegue che l’intervento del patrocinatore NON PUO’ accelerare la tempistica gestionale ma di certo ne può sancire la certezza “ex lege”, superando la dicotomia assicurato/danneggiato, così in voga nel mondo assicurativo.
    Sulla scorta di tale voluta confusione l’intervento del patrocinatore consente anche di superare
    le trappole di natura contrattuale che, seppur non applicabili in ambito risarcitorio (Sent. Corte Cost. 180/2009, AGCM p26255 par. 62-64,  IVASS Lettera al Mercato 24/07/2017) sono sistematicamente richiamate dalle compagnie assicurative con il tentativo di destabilizzare il rapporto cedente-cessionario;

  3. quanto al punto 2) ottimizza il “flusso di cassa” aziendale prevedendo possibili intoppi gestionali evitando, quindi, di far incappare in problematiche relative alla liquidità economica che attenterebbero alla salubrità dell’azienda ed ai rapporti con i vari fornitori, ovvero alla filiera economica sottostante.

V’è anche da evidenziare come le assicurazioni leghino la gestione risarcitoria alla mera presentazione della denuncia di sinistro tramite il modello CAI in agenzia e non invece attendendo una dovuta richiesta risarcitoria.
Tale prassi in realtà innesca la gestio del sinistro
senza nessuna tutela legislativa per il cliente danneggiato, non essendo avvenuta alcuna richiesta risarcitoria. La sola accortezza che potrebbero avere le compagnie sarebbe evincibile se il danneggiato fosse il loro stesso assicurato come avviene in ambito CARD, laddove la tanto sbandierata tutela si riduce ad un semplice appuntamento con un perito per l’ispezione del danno ed eventuale risarcimento dello stesso.
Il carrozziere cessionario, però, è un soggetto terzo, estraneo a qualsivoglia rapporto contrattuale con loro, tanto da non essere neanche parificato ad un danneggiato ma un mero "avente diritto" (Sent. Cass. Civ. 52/2012)!

Questo modus operandi non sancisce alcuna certezza tempistica e liquidativa in quanto NON ATTIVA il processo risarcitorio attivato invece dal patrocinatore che – nell’utilizzare strumenti di comunicazione CERTIFICATI – invia alla compagnia Debitrice ex lege (e per mera conoscenza alla Gestionaria ex 143CdA) la documentazione necessaria per ottemperare a tutti i prerequisiti indicati dalle vigenti Leggi, così da “obbligare” il Gestionario di turno ad una gestione secondo la migliore tecnica assicurativa, partendo dalla richiesta risarcitoria con allegazione della documentazione necessaria (CAI, CESSIONE DI CREDITO, DOCUMENTO DEL CEDENTE) terminando all’invio di FATTURA con una serie di attività  intermedie tese a favorire il contraddittorio sia tecnico che successivamente liquidativo.

Questo flusso gestionale informativo consente al carrozziere cessionario di poter contare su una tempistica certa successiva alla fase riparativa ed alla conseguente notifica di fattura, così da potersi esporre in modo congruo all’interno della filiera economica.

In definitiva un’azienda di autoriparazione correttamente tutelata, relativamente al rapporto con le assicurazioni,  riesce ad essere più salubre e meno “dannosa” al sistema economico potendo contare su una maggiore liquidità, ovvero sulla certezza del proprio flusso di cassa.

per.ind. Barbarino Roberto

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

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