01 settembre 2021

Lo #SpatiumContradicendi, uno spazio mirato alla conciliazione precontenziosa.

“Le fasi di formulazione d'offerta e liquidazione del danno sono distinte e separate pur se concatenate: non può esserci pagamento - laddove possibile - senza comunicazione di offerta a cui segue un determinato tempo necessario per le eventuali controdeduzioni difensive”.

Nel leggere attentamente le norme di rango primario e secondario redatte dal Legislatore, appare evidente l'esistenza di uno spazio di trattativa (definito spatium contradicendi al pari del più noto spatium deliberandi) che intercorre tra la formulazione di offerta e la successiva liquidazione.
Infatti, a seguito di una richiesta risarcitoria che attivi il Codice delle Assicurazioni Private (DLgs 209/2005, legge "speciale" che ha accomunato tutte quelle precedenti inerenti il sistema assicurativo privato) non è consentita la diretta liquidazione tramite l'istituto civilistico dell'offerta "non formale" ex art. 1220 C.C. che sottende lo “spossessamento delle somme non contestate”, in funziondel brocardo "lex specials derogat generali".
Nel CdA (o CAP come è solito indicarlo l'IVASS) vige l'obbligo  di formulare/proporre offerta ovvero di indicare la somma messa a disposizione del creditore che, a seguito della relativa comunicazione di offerta, dovrà rispondere entro un tempo prestabilito, battezzato spatium contradicendi.
La prassi di cui sopra precedentemente era supportata da una malsana interpretazione (ovvero da una concessione dell’IVASS in nome di una "proattività" fuorilegge) in quanto nel CdA era prevista offerta contestuale alla liquidazione nell’art. 315 c. 3:
"Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento".
Tale articolo era applicabile solo in caso di acclarata mala gestio ovvero di ritardo nella formulazione di offerta e con il solo scopo di riduzione della conseguenziale multa da parte dell’Organo di Vigilanza e nel 2018 è stato abrogato, passando le sanzioni all'art. 310 c.1 c) CdA, diversamente formulato.

Appare evidente che in tale lasso temporale (spatium contradicendi) trova piena applicazione il diritto di difesa del danneggiato mediante il contraddittorio tra le parti.

Sul punto si riporta come il CdA sia rivolto "alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato a conseguire in tempi celeri e con modalità trasparenti un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subito; tale tutela è apprestata dall’ordinamento fissando le condizioni per l’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato attraverso una procedura caratterizzata da incombenti a carico dell’impresa e termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è stata presidiata con la previsione dell’applicazione di sanzioni pecuniarie” (Tar Lazio, Sez. II ter, 16 ottobre 2020, n. 10617).
Pertanto se fosse correttamente applicata tale Legge Speciale non sarebbe assolutamente necessario nemmeno l'istituto della Negoziazione Assistita poiché mero duplicato dello spazio giuridico sinora evidenziato; ciò diminuirebbe anche il ricorso al contenzioso poichè, è bene rammentarlo, il Codice delle Assicurazioni ha un chiaro intento deflattivo in quanto redatto “in prospettiva di una satisfattiva soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari.” (Sent. Corte Costituzionale n. 111/2012).
Il tutto venne ipotizzato sin dalla redazione della Legge 990/69 (da cui è mutuato l'attuale Titolo X Dlgs. 209/2005) allo scopo di "favorire accordi transattivi (...); evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie (...); evitare che i costi di gestione [dei sinistri] siano aggravati da troppe citazioni, frettolose ed inutili" (così si legge nella relazione del Senatore Mario Dosi al progetto di legge destinato a divenire la legge 990/69, in AS 895-A)." (Corte Cassazione, Sez. III Sent. 32919/2022).
Per perseguire tale intento, tuttavia, non bisogna solo affidarsi alla dilazione temporale utile alla istruzione del fascicolo “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle Assicurazioni Private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Corte Cassazione, Sez. III Sent. 1829/2018).
Quindi l'assenza di uno spazio di contraddittorio "confligge icto oculi con la ratio sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore al giudizio, imposta nel caso in esame dal d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ovvero (conformemente a una strutturazione incrementata da anni e ormai, in sostanza, generale l'obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi, adeguando il contenzioso alle concrete potenzialità della giurisdizione, la ragionevole durata del processo pubblico."(Corte Cassazione, Sez. III Sent. 26368/2022)
Riportandoci alla lettura pedissequa dell’articolato di Legge (DLgs 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, brevemente CAP o CdA), è evidente che sia l’art. 148 che l’art. 149 prevedono che l’offerta venga formulata (148 c. 1), indicata (art. 8 c.1 DpR 254/2006 collegato all’art. 149), proposta (148 c. 2) all’avente diritto dall’impresa entro lo spatium deliberandi, ovvero lo spazio entro il quale la compagnia è obbligata alla messa a disposizione di una somma di denaro basata sulle proprie determinazioni ovvero all’indicazione dei motivi che la spingono a respingerla.
Infatti l’art. 148 CdA “[…] prevede l’obbligo di tempestiva comunicazione, volta a comunicare al danneggiato, in tempi certi e oggettivamente verificabili, l’esito della sua richiesta […]” (TAR Lazio, Sez. II ter, 18 ottobre 2021, n. 10703).
Tale comunicazione non ha valore confessorio in quanto "il codice delle assicurazioni pone l’obbligo all’assicuratore di comunicare l’offerta ovvero di comunicare “specificamente” i motivi per i quali non ritiene di farla. Quando avanzata, l’offerta è fonte dell’obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno" (Corte Cassazione, Sez. III Sent. 24205/2015)
Solo dopo l'avvenuta comunicazione di offerta l’avente diritto (il creditore) ha la facoltà di riscontrare la proposta ricevuta dall’impresa (il debitore) entro lo spatium contradicendi e di poter effettuare ulteriori attività a tutela del proprio credito (p.es. la richiesta di atti ex art. 146 CdA laddove l’offerta ne fosse priva diversamente da quanto disposto da IVASS nella Lettera al Mercato del 15/12/16). 

Il legislatore ha previsto che lo spatium contradicendi sia di 15 giorni (art. 149 c. 5) o 30 gg (art. 148 c. 8), a seconda se la richiesta risarcitoria sia stata inoltrata con procedura di Risarcimento Diretto od invece di Risarcimento c.d. Ordinario.

Entro tale spazio l’avente diritto ha la facoltà di accettare (148 c. 6 o 149 c. 4) o rifiutare (148 c. 7 o 149 c. 5) la (semmai nuova) offerta, indicando eventualmente anche le modalità di pagamento all’impresa che deve provvedere entro 15gg da detta comunicazione.
In assenza di riscontro, ovvero al termine dello spatium contradicendi, l'impresa liquiderà l’offerta (eventualmente rielaborata) tranne in caso di avvenuta cessione del credito poiché - in tal caso specifico - la liquidazione del danno avverrà "[...] previa esibizione di fattura [...]" ex art. 149bis c.1 CdA.
Pertanto durante lo spatium contradicendi si potrà intavolare la trattativa affinché l'avente diritto possa difendere le proprie tesi in quanto quest’ultimo, avuto contezza delle motivazioni dell’offerta e nel caso la ritenga non congrua e motivata potrà controdedurre dimostrando a sua volta le proprie ragioni inducendo l'impresa - in presenza di controargomentazioni convincenti - a rivalutare il tutto sia in termini di an che di quantum portandola, quindi, a riproporre una nuova offerta, diversamente motivata e probabilmente più congrua.
La ratio legis del CdA "[...] non è affatto quella di “favorire” comunque il danneggiato, agevolando la sua difesa nel giudizio risarcitorio, ma piuttosto quella – contrapposta – di evitare che il danneggiato agisca giudizialmente per il risarcimento e, comunque, di impedire la mora dell’assicuratore diligente, che dia comunicazione di un’offerta “congrua”, cui faccia seguire il pagamento. Soltanto a questo pagamento, peraltro, e non anche alla comunicazione dell’offerta, può essere riconosciuta la natura di (vera e propria) offerta non formale, con gli effetti dell’art. 1220 cod. civ., quando non vi sia stata accettazione." (Corte Cassazione, Sez. III Sent. 24205/2015)

(ultimo aggiornamento 29/12/2022)

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Dott. Ing. Ciro Gammone e Dott. Per.Ind. Roberto Barbarino

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