Il ruolo del Cessionario del Credito alla luce della Sentenza di Cassazione Civile Sez. III n. 29113 del 2025
La genesi di un principio.
La pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 29113 del 4 novembre 2025, segna un momento di ricomposizione sistematica nel tormentato panorama della responsabilità civile automobilistica (RCA). L’intervento degli Ermellini assume i tratti di una vera e propria operazione di politica del diritto, volta a stabilizzare un mercato – quello della gestione dei sinistri e delle cessioni di credito – afflitto da un’endemica incertezza interpretativa e da un contenzioso seriale che ingolfa gli uffici dei Giudici di Pace, spesso anche a causa della omessa vigilanza da parte di IVASS.
La Suprema Corte ha avvertito l'urgenza di "dettare la linea" su una questione che vede contrapposti, da quasi due decenni, i colossi assicurativi da un lato e la filiera delle riparazioni (carrozzieri, noleggiatori, infortunistica) dall'altro: la legittimazione del cessionario del credito ad avvalersi della procedura semplificata di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
Personalmente, il principio espresso mi trova in profondo disaccordo. Ho sempre ritenuto la procedura ex art. 149 "iperspeciale" e per tale motivo uso il da sempre il 144. Ma la mancata vigilanza di IVASS (ovvero le falsità giuridiche narrate dal dott. Cesari) mi faranno usare questa Sentenza nei confronti dell'AAS. Comunque focalizzerei l'attenzione sulle conseguenze di tutto ciò: la conferma della inapplicabilità delle "Clausole Contrattuali" in RCAuto, il vero "campo di battaglia" quotidiano.
Il presente studio si propone solo di sintetizzare - ed ampliare secondo una mia personale visione - il principio enunciato nella sentenza. L'analisi muoverà dall'esegesi del principio di diritto cristallizzato al punto 6 della motivazione, per poi espandersi concentricamente verso i fondamenti dogmatici della cessione del credito, la natura giuridica dell'azione diretta, il rapporto dialettico con la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 180/2009) e le ricadute operative sul mercato.
1. Il principio di Diritto: analisi del "Punto 6"
1.1 Il testo del principio
Il cuore della sentenza n. 29113/2025 è il principio di diritto enunciato dalla Corte al punto 7 della decisione (frutto del ragionamento svolto al punto 6), emesso nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.:
«Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato».
1.2 Il ragionamento della Corte: smontare l'eccezione di "personalità"
La vera novità della sentenza risiede nel percorso argomentativo utilizzato per giungere a tale principio. Le compagnie assicurative hanno storicamente eccepito che l'azione ex art. 149 CdA fosse un diritto "strettamente personale" del danneggiato, in quanto norma di favore creata per tutelare il consumatore "debole" (il danneggiato-assicurato). Secondo questa tesi, trasferire l'azione a un professionista (il cessionario) avrebbe tradito la ratio della norma.
La Cassazione, nel punto 6 della motivazione, rigetta questa ricostruzione con due argomenti decisivi:
L'automaticità del trasferimento (art. 1263 c.c.): La Corte riafferma la forza espansiva della cessione del credito. Secondo l'art. 1263 c.c., il credito è trasferito con tutti i suoi "accessori". L'azione giudiziaria (inclusa quella speciale e semplificata dell'art. 149) è qualificata come un accessorio inscindibile dal diritto sostanziale. (ne ho già parlato per smontare le parole del dott. Cesari di IVASS, ndr). Non si può cedere il credito "nudo" trattenendo per sé lo strumento processuale per farlo valere. E non si può pretendere che il diritto valga solo in ambito processuale, ma essendo di natura sostanziale, tale diritto nasce al momento stesso della cessione.
La Tutela del soggetto debole: La Corte osserva che la ratio di tutela del danneggiato non implica l'intrasferibilità del diritto. Al contrario, la possibilità di cedere il credito a un operatore professionale (che si accolla i costi di riparazione e l'onere del recupero) rappresenta una forma di attuazione della tutela del soggetto debole, garantendogli la riparazione senza esborsi anticipati. Negare la legittimazione al cessionario significherebbe, paradossalmente, indebolire la posizione del danneggiato che la norma vorrebbe proteggere. Sul punto, però, la Corte non distingue le tipologie di cessione (Pro Solvendo o Pro Soluto): la prima - quella più comune - giustifica integralmente tale pensiero... la seconda lo rende superfluo in quanto appare evidente che il cessionario pro soluto diviene automaticamente anche "il danneggiato".
1.3 Il contesto processuale: L'inammissibilità e l'interesse della Legge
È cruciale notare che la Corte ha pronunciato questo principio nonostante abbia dichiarato inammissibile il ricorso principale.
L'inammissibilità è derivata da un vizio processuale fatale: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile (il proprietario del veicolo antagonista). La Corte ha ribadito che anche nella procedura di risarcimento diretto, il responsabile del danno è litisconsorte necessario.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto la questione di "particolare importanza" e foriera di "significative incertezze euristiche" nella giurisprudenza di merito (Giudici di Pace e Tribunali), decidendo quindi di attivare il potere officioso ex art. 363 c.p.c. per fissare il principio di diritto a futura memoria.
Ai lettori propongo di leggere anche la Sentenza 8244/2024 in cui analoga necessità fu sentita dal relatore, dott. Rossetti.
2. Inquadramento dogmatico e natura dell'azione
La sentenza chiarisce definitivamente la natura dell'azione esercitata dal cessionario, risolvendo la dicotomia tra natura contrattuale e aquiliana.
2.1 La tesi della natura extracontrattuale
La sentenza 29113/2025, in linea con la recente Ordinanza n. 8244/2024 e i precedenti (Cass. 21896/2017), conferma la natura extracontrattuale dell'azione di risarcimento diretto. Gli ermellini dimenticano di citare la genesi di tutto: la "famigerata" sentenza 5928/12 che fu il baluardo ideologico del movimento "Carta di Bologna" che tanti problemi ha creato al sistema ANIAcentrico...
Anche se l'azione si rivolge contro la "propria" assicurazione (gestonaria), il titolo non è il contratto di polizza, ma la legge (art. 149 CdA) che crea un meccanismo di accollo o mandato obbligatorio. L'assicuratore del danneggiato paga per conto dell'assicuratore del responsabile.
L'esistenza della polizza è solo un "presupposto legittimante", non la fonte dell'obbligazione risarcitoria, che rimane il fatto illecito (art. 2043/2054 c.c.).
2.2 Inopponibilità delle clausole contrattuali
Questa qualificazione ha un impatto pratico devastante per le eccezioni delle compagnie. Se l'azione non è contrattuale:
Le compagnie non possono opporre al cessionario (quasi sempre un carrozziere) le limitazioni contenute nella polizza del cedente (es. divieto di cessione del credito, obbligo di riparazione presso officine convenzionate, franchigie contrattuali specifiche).
Il cessionario fa valere il diritto al "risarcimento integrale del danno" secondo i parametri della responsabilità civile, non il diritto all'indennizzo secondo i massimali o le regole di polizza.
Il divieto di cessione del credito (pactum de non cedendo) ha effetto solo tra le parti (art. 1260 co. 2 c.c.) e non è opponibile al cessionario se non si prova che questi lo conosceva, ma soprattutto perde rilevanza in un'azione fondata sull'illecito extracontrattuale verso un soggetto (la gestionaria) che agisce come mandatario ex lege del responsabile civile.
3. Il rapporto con la Corte Costituzionale 180/2009
La sentenza 29113/2025 deve essere letta in combinato disposto con la pietra miliare della Corte Costituzionale n. 180/2009.
3.1 La conferma della facoltatività
La Consulta nel 2009 salvò l'art. 149 dall'incostituzionalità solo interpretandolo come facoltativo e alternativo all'azione ordinaria (art. 144 CdA).
La Cassazione 29113/2025 estende questa facoltà al cessionario. Prima di questa sentenza, vi era il dubbio se il cessionario fosse "costretto" all'azione ordinaria (art. 144) non potendo usare la 149.
Ora il quadro è simmetrico pur se la norma (secondaria ovvero il DPR 254/06 chiariva esplicitamente all'art. 1e) chi fosse il "danneggiato"):
Danneggiato: Può scegliere tra azione diretta (149) e ordinaria (144).
Cessionario: Subentrando nella stessa posizione, eredita la stessa facoltà di scelta. Non è obbligato a usare la 149, ma può farlo.
3.2 Implicazioni strategiche, anche nei confronti dell'AAS.
Questo crea un doppio binario di opportunità per il Cessionario:
Azione ex art. 149: Più rapida nella fase stragiudiziale (gestione diretta con la compagnia del cliente), con l'obbligo di dover citare in giudizio anche il responsabile civile (litisconsorzio necessario).
Azione ex art. 144: Rimane percorribile se si preferisce agire contro la compagnia di controparte (responsabile civile), ad esempio per evitare contestazioni legate al contratto del proprio cliente, anche se la natura extracontrattuale della 149 riduce questo rischio, ma in fase stragiudiziale sovente non è superabile vista la poca vigilanza di IVASS sull'argomento malgrado la Lettera al Mercato del 2017.
4. Impatto operativo sul mercato del risarcimento RCA
4.1 La vittoria delle Carrozzerie indipendenti
La sentenza 29113/2025 è una vittoria strategica per i riparatori indipendenti. Conferma la validità operativa della cessione del credito come strumento di finanziamento e tutela.
Le compagnie non possono più rifiutare di trattare con il cessionario o negare la legittimazione attiva in giudizio eccependo la natura "personale" della procedura CARD.
4.2 Maggior spazio per i Patrocinatori
Essendo il cessionario pienamente legittimato, ne consegue il diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali (come danno emergente ex art. 1223 c.c.) necessarie per istruire la pratica. La compagnia non può sostenere che l'intervento del legale o del consulente del credito fosse "inutile" perché il terzo "non aveva titolo".
4.3 Il Contrasto alle Clausole Vessatorie
La natura extracontrattuale dell'azione (ribadita implicitamente) offre uno scudo contro le clausole che impongono penali o franchigie maggiorate per chi non ripara nelle officine convenzionate. Il cessionario, agendo iure proprio (in forza della cessione) ma sulla base di un titolo extracontrattuale, può richiedere il costo integrale della riparazione a regola d'arte, svincolato dalle tariffe imposte dalle convenzioni assicurative.
Conclusioni
La sentenza Cass. Civ. n. 29113/2025, pur nascendo da un ricorso inammissibile, fissa punti fermi indiscutibili:
Legittimazione: Il Cessionario ha pieno titolo per agire in Risarcimento Diretto (Art. 149). (ma io preferisco sempre il 144, applicato dal 2017)
Motivazione: L'azione si trasferisce come accessorio del credito (Art. 1263 c.c.); la tutela del "debole" non impedisce la cessione.
Natura: L'azione è extracontrattuale; le eccezioni di polizza sono inopponibili. Per eliminare ogni dubbio anche in stragiudiziale, comunque, consiglio di agire per 144..
Facoltatività: Il cessionario, come il cedente, mantiene l'alternativa tra azione diretta (149) e ordinaria (144). Diciamo tutti ad IVASS ed al nuovo AAS.
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