#PeritoAssicurativo: il dado è tratto.
La narrazione di una professione blindata, riservata agli iscritti c/o Ruolo Consap.
AUTODENUNCIA, l'ho finalmente fatto !
Mi sono autodenunciato, come promesso !
L'ho fatto inviando a IVASS, CONSAP ed alle associazioni di settore un documento digitalmente firmato (certificandone quindi la redazione, diversamente dalle perizie "intermediate") in cui racconto di aver redatto 2 perizie utilizzandole nella gestione risarcitoria nei confronti di 2 imprese assicuratrici.
Il documento ora è pubblico per cui chi crede che il #PeritoAssicurativo sia l'unico deputato alla "stima ed accertamento" del danno a cose e che un soggetto non iscritto a ruolo violi, nel redigere perizia, la "riserva di legge"... si accomodi pure, mi quereli!
Non deve neanche perdere tempo a raccogliere prove incontrovertibili... le ho fornite su un vassoio d'argento in quanto sono certo che la "professione di perito assicurativo" operi solo per conto delle imprese assicuratrici, diversamente da quanto detto nel tempo da tanti soloni.
Personalmente tendo a proteggere il professionista con le specifiche competenze acquisite ed la reale "riserva di legge".
L'ho ampiamente spiegato nell'articolo Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2 che è stato scritto dopo l'altro articolo #PeritoAssicurativo, cronaca di una morte annunciata (malgrado disperati colpi di coda) in cui evidenziavo tutti gli studi fatti... ho letto tanti di quegli articoli in merito, redatti da avvocati di ogni genere, che richiamavano atti amministrativi, sentenze TAR, sentenze si Cassazione del 2000... oggi troveremmo altre e tante altre sentenze.
Invece...
Il Codice delle Assicurazioni è una Legge Speciale che deroga le leggi generali ed in esso definisce una professione di esperti che "sarebbero" capaci di stimare ogni danno a cose cagionato da un veicolo assicurato per la RCAuto. Tale professionsta è vigilato e, nel venire sanzionato - anche da Consap - deve essere avvisato della sanzione unitamente all'impresa che l'ha incaricato.
Ora, come più volte detto, se il Legislatore avesse inteso la professione come una professone PUBBLICISTICA avrebbe inserito all'art. 329 c. 3 il termine "mandante" (in senso generico ) e non "imprese" (assicuratrici, come da Glossario).
E' evidente che "la professione di perito di assicurazione" è stata così circostritta solo al Titolo X del CdA (vedi art. 156 c.1 quando dice "nel presente titolo") e solo dietro incarico delle Imprese assicurative.
Il motivo di tale "contigentazione" è che tale professione fu inventata di sana pianta e non è figlia di un Titolo di Stato (il diploma è un prerequisito per l'esame di idoneità) ma di una specifica esigenza del Legislatore per fornire uno "strumento" alle Imprese affinché potessero rispettare le perentorie tempistiche di "offerta" inserite nella L. 39/77, che aggiornò l'iniziale L. 990/69.
Ora, se con la L. 166/92 tale professione vantava una sorta di verifica "orizzontale" tramite le commissioni istituite dal Ministero, con l'avvento del DLgs 209/2005 c.d. Codice delle Assicurazioni questa diviene una professione NON PIU' pubblicistica, mettendo a tacere le precedenti sentenze di cui una sempre riportata quale Cass. Sent Pen. VI n. 2811/2000.
V'è stata una trasformazione in una professione privatistica, oltre che specialistica, proprio perché "creata" all'interno di una Lex Specialis quale il Dlgs 209/2005.
Tale trasformazione non fu affatto compresa dalle storiche associazioni che, invece, avrebbero potuto evitare quanto avvenuto nel tempo...
Non avendo compreso il campo d'azione han fatto una serie interminabile di errori. Nel 2015, per esempio, manifestavano dinanzi il tribunale affinchè i CTU - anche nelle ricostruzioni - fossero solo coloro iscritti al Ruolo Periti Assicurativi, arrivando addirittura a fare delle interrogazioni parlamentari.
Ed il Ministero della Giustizia rispose a tale interrogazione dichiarando che la professione rientrasse all'interno di un rapporto PRIVATISTICO.
D'altronde al di fuori del Codice delle Assicurazioni non esiste neanche l'IVASS (che vigila la Legge) nè il Ruolo Periti Assicurativi ora presso la Consap (che vigila l'operato del Perito Assicurativo). E' per lo stesso motivo che tale professione NON è coperta dalla Legge sull'Equo Compenso, che sarebbe stata l'unica ancora di salvezza per vedere gli operatori remunerati in modo più "umano".
Il ruolo CONSAP, tra l'altro, non rientra neanche in quelli considerati da Decreto 109/2023 inerente l'Albo Unico dei CTU previsto dalla riforma Cartabia, che ha innovato la lettura delle disposizioni attuatice del Codice di Procedura Civile, aggiungendo le associazioni istritte al Mimit.
Quando, poi, Vi sostituite al cliente - dietro mandato di rappresentanza - nell'interfacciarvi con terzi, state operando quale #PatrocinatoreStragiudiziale.
In generale chi non opera per conto delle compagnie in RCAuto elimini il titolo di perito assicurativo dal proprio curriculum... e se vuole, si cancelli dal Ruolo Periti Assicurativi presso CONSAP.
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