Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2
(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo)
Premessa
Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice
delle Assicurazioni Private (CdA d’ora in poi) è una Legge Speciale promulgata
al fine di uniformare le tante norme precedentemente emanate in argomento.
Il criterio di studio e di analisi
utilizzato nella presente disamina è basato unicamente su tale Legge in
ossequio al principio giuridico "Lex
specialis derogat generali",
ampliando lo spazio d’indagine solo laddove necessitava chiarire principi
non esplicitati nel CdA.
Il testo che segue è sintetico in quanto redatto da un “tecnico” non laureato
in Legge ed inoltre è pensato per la pubblicazione WEB e quindi con collegamenti ipertestuali ovvero senza
note. Una diversa versione, però, verrà realizzata a breve allegata ad
un’autodenuncia in merito alla redazione da parte mia di più stime tecniche in
ambito RCA redatte per conto dei miei clienti.
1. Lo scopo
"Ci sono cattivi esploratori che pensano che non ci siano terre dove approdare solo perché non riescono a vedere altro che mare attorno a sé." (Francis Bacon).
Il presente articolo non intende demonizzare coloro che espletano la professione di Perito Assicurativo ma intende definirne correttamente i limiti professionali visto che nel passato - non tanto remoto - si è declamato una serie indefinita di competenze richiedendone addirittura l’esclusività ovvero la riserva di legge. Personalmente ho sempre contestato il tutto parlando di “delirio d’onnipotenza”, tuttora presente nei pensieri e nel modo di ragionare di tanti professionisti. Non sto negando che la professione di Perito Assicurativo abbia una riserva di Legge come sancito dall’art. 305 c. 5 CdA ma che non lo sia tutto quanto ipotizzato dai vecchi nostalgici. D’altronde è pacifico che per pretendere il rispetto di una riserva bisogna definirne con precisione il territorio recintando lo stesso in modo insormontabile. Non è lecito affrontare con superficialità l’argomento considerando che si sta limitando lo spazio economico di altri cittadini o diminuendo quello riservato alla professione di Perito Assicurativo.
Il presente quindi articolo è la "pars destruens" di una più ampia analisi della professione di Perito Assicurativo finalizzata alla ricerca di alternative valide ovvero di una (o più) ipotesi di definizione professionale utili a superare l’empasse della “riserva di Legge” e con essa anche l’esclusione dalle tutele previste dalla Legge 49/23 sull’Equo Compenso e dalle facoltà di iscrizione all’albo Unico dei CTU come indicato nel D.M. 109/23, al netto delle norme transitorie. C’è, quindi, anche una “pars construens” che sarà pubblicata a breve.
2. La professione
2.1 La genesi.
L’art 5 della Legge 166/92, abrogata e diversamente riformulata nel Capo VI del Titolo X CdA, differisce solo per i riferimenti legislativi dalla formulazione inserita nell’attuale art. 156 c. 1 CdA: “L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.”
Come dopo avrò modo di chiarire posso affermare che non è variata nel tempo la visione del Legislatore in merito a tale professione per cui:
● Il “Perito Assicurativo” è il professionista che provvede “all’accertamento e stima” di danni a cose e può esercitare tale professione solo se iscritto nel Ruolo ex art. 157 CdA
2.2 L’oggetto.
L’articolo 156 CdA
parla di “[...] danni alle cose derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti soggetti alla disciplina del presente titolo…”.
Il riferimento è al Titolo X CdA la cui rubrica è “ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI"
che è inerente all’esercizio del Ramo 10 ex art. 2 CdA descritto come “Responsabilità civile autoveicoli
terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri
(compresa la responsabilità del vettore)”.
I termini di “furto ed incendio” inseriti nell’articolo non rimandano
all’operatività delle garanzie contrattuali CVT (Corpi Veicoli Terrestri, Ramo
3) per motivi più che evidenti. In primis il Legislatore non ha facoltà di
entrare “nel merito” di rapporti tra privati; in seconda istanza è evidente che
l’articolato di Legge indica i casi di danni CVT in cui possa eventualmente
scattare anche la Responsabilità Civile verso terzi e quindi la copertura
obbligatoria RCA: in caso di furto entro il giorno stesso della denuncia ex
art. 122 CdA; in caso di incendio quale mera estensione dell’art. 2054 Cod.Civ.
secondo il principio del neminem laedere ex art. 2043 Cod. Civ.
● Il “derivanti da” va interpretato, quindi, come “cagionati a seguito di” e non è connesso genericamente alla circolazione, furto ed incendio ma al concetto di Responsabilità Civile potenzialmente correlata a tali aspetti.
per cui:
● il Perito Assicurativo è il professionista iscritto al Ruolo RPA che accerta e stima tutti i danni alle cose cagionati dal veicolo assicurato a copertura dei quali interviene il contratto con l’impresa assicurativa.
2.3 La riserva di Legge ed i limiti di applicazione.
La genericità dei
danni risarcibili da RCA innesta un enorme problema in quanto, abbiamo visto,
che è di esclusiva pertinenza del Perito Assicurativo l’accertamento e la stima
di tutti i danni cagionati a tutte le cose.
Sovente trattasi di danni ad altri veicoli ma, non di rado, le evoluzioni
dinamiche degli incidenti stradali, coinvolgono e danneggiano manufatti di
vario genere... una colonnina di un distributore di benzina, un cancello,
un’inferriata, un muro di cinta, tabelle, insegne e chi più ne ha più ne metta!
Basti inoltre pensare che eventuali incendi possono danneggiare strutture in
acciaio ed, eventuali deflagrazioni, riescono ad intaccare persino strutture in
cemento armato, come a Borgo Panigale nel 2018. In questi casi per la corretta
stima si rendono necessarie competenze che sono riservate ad altre categorie
professionali e di certo del Perito Assicurativo. Tali limiti, furono
dichiarati nell’audizione al Senato del 2021 della CONSAP
in cui fu dichiarato che l’iscrizione al RPA si concretizza “[...] tramite una prova di idoneità, consistente
in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell'esercizio dell'attività.” ex art. 158 c. 3 CdA. Orbene in tale
audizione, argomentando sulla “ricostruzione dei sinistri stradali”, la CONSAP
ribadiva che tale attività “richiede la
conoscenza di cognizioni del tutto differenti in termini - per esempio - di
ingegneria, di cinematica o di meteorologia, oggi estranee al patrimonio
professionale dei periti.”.
La riserva di Legge del Perito Assicurativo è di fatto sovrapposta ad altre
riserve. Tale ipotetico conflitto è stato risolto già in premessa: il CdA è una
legge speciale e, normando solo i rapporti stragiudiziali, si sovrappone al
Codice Civile. Sintetizzando:
● La professione di Perito Assicurativo esiste solo nel Codice delle Assicurazioni ed opera solo in ambito stragiudiziale.
Infatti un danno
subito dallo stesso mezzo può prevedere diverse procedure di risarcimento
stragiudiziale: a seconda del danneggiante, ovvero in funzione delle
possibilità di scelta del danneggiato (come chiarito dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 180/2009).
E’ evidente che l’oggetto di cui accertare e valutare il danno sia lo stesso.
Cambia, però, lo scenario a seconda si opti per una richiesta ex art. 2054 Cod.
Civ. o ex art. 148 CdA; nel primo caso non si innescano le procedure deflattive
e le professioni appositamente create per facilitarle cosa che avverrebbe nel
secondo.
Per esempio, un danno cagionato da una bicicletta ad un veicolo, non consente
di invocare alcuna procedura insita nel CdA e - non essendoci alcun obbligo di
formulazione di offerta - non prevede neanche una stima del danno cagionato.
In sintesi:
● La limitazione dello spazio riservato al Perito Assicurativo, quindi, nell’ambito della medesima Legge Speciale che lo istituisce, è riconosciuta proprio perchè deroga i principi generali. Il limite non è dato dalle competenze di colui che opera, tant’è che al di fuori della riserva di legge il professionista opererà con la identica competenza ma non qualificandosi come Perito Assicurativo in quanto figura “privatistica”.
2.4 Il mercato di riferimento.
Inoltre a definire
“privatistica” la figura professionale di Perito Assicurativo è stato il
Ministero di Giustizia sin dal 2015 come già chiarito nel precedente articolo. La valutazione
del dirigente ministeriale spiega perché tale figura Professionale sia stata
esclusa dalla Legge sull’Equo Compenso e dalla formazione dei nuovi iscritti
all’albo dei CTU.
Sin dai lavori preparatori della L. 166/92 si evince che tale professione era
stata creata specificatamente per agevolare le imprese assicurative affinché
potessero più facilmente rispettare l’istituto di “formulazione di offerta” -
finalizzata alla deflazione del contenzioso - inserita dalla L. 39/77
nell’impianto normativo della L. 990/69. Il tutto è stato recepito nella
riscrittura del CdA tant’è che nel leggerlo ci si imbatte nel Titolo XVIII (“Sanzioni
e procedimenti sanzionatori”) Capo VIII (“Disposizioni in materia disciplinare
per i periti assicurativi”) da cui l’art. 329 c. 3 CdA: “I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante
lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha
incarichi in corso di esecuzione.” da leggere unitamente all’art. 330 c.1
CdA “Le sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei
confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione
responsabili della violazione.”.
Un’attenta disamina delle parole utilizzate (c.d. vox iuris) fa risaltare come palese la volontà del legislatore che
ha usato il termine “imprese” ex art. 1 s) CdA e non, invece, un più generico
“mandante”.
Tale limitazione è evidentemente correlata alle funzioni di vigilanza da parte di IVASS e CONSAP ovvero
alla possibilità di comminare sanzione nei confronti di soggetti vigilati
perchè operanti all’interno del CdA.
Analogamente appare più che ovvio che il privato cittadino, il professionista,
l’impresa non esternalizzata ex art. 30septies CdA od i Tribunali non siano
soggetti a tale vigilanza poiché operano esternamente al CdA.
Se quanto scritto è ovvio per il cittadino, il libero professionista e per la
Pubblica Amministrazione, va meglio chiarita la posizione delle imprese non
esternalizzate operanti come Perito Assicurativo.
Continuando, quindi, il processo di sintesi:
● La professione di Perito Assicurativo è privatistica poiché limitata ai soli incarichi da parte delle imprese nell’ambito di applicazione del Codice delle Assicurazioni e pertanto solo in ambito stragiudiziale.
2.5 Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, posso serenamente affermare che
l’attività professionale di Perito Assicurativo esiste solo in ambito stragiudiziale ed è espletata dalla persona fisica iscritta al RPA che accerta e stima tutti i danni alle cose cagionati a terzi e coperti da RCA dall’Impresa mandante.
3. Lo status quo. La disintermediazione fuorilegge.
(continua...)
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