“Le fasi di offerta e liquidazione (laddove possibile) del danno sono distinte e separate pur se concatenate: non può esserci liquidazione - laddove possibile - senza preventiva indicazione di offerta ed un lasso di tempo per le eventuali controdeduzioni difensive”
...questa è la sintesi del nostro pensiero dopo attente riflessioni in merito alla professione di #PatrocinatoreStragiudiziale allorquando taluni liquidatori asseriscono l'inutilità dell'operato professionale specie in casi semplici o gestiti velocemente.
Nel rileggere attentamente le norme di rango primario e secondario redatte dal Legislatore, appare evidente l'esistenza di uno spazio di trattativa (definito come spatium contradicendi quale contraltare al più noto spatium deliberandi) che intercorre tra la formulazione di offerta e la successiva liquidazione.
Diversamente da quanto si pensi, non è previsto alcun obbligo di liquidazione contestuale all'offerta delle somme non contestate (c.d. "offerta reale") ma solo l'obbligo perentorio di formulare/proporre offerta ovvero di indicare la somma messa a disposizione dal debitore alla cui comunicazione sarà possibile rispondere entro un tempo prestabilito.
Pertanto in questo lasso temporale trova piena applicazione il diritto di difesa del danneggiato mediante l'istituto del contraddittorio tra le parti rendendo praticamente superfluo anche l'istituto pre-giudiziale della negoziazione assistita - già ampiamente criticato da più parti - poichè mero duplicato dello spazio giuridico qui evidenziato.
Si rammenta, infatti, che il Codice delle Assicurazioni ha un chiaro intento deflattivo e che quanto asserito è “in prospettiva di una satisfattiva soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari.” (Sent. Corte Costituzionale n. 111/2012). Per perseguire tale intento, tuttavia, non bisogna solo affidarsi alla dilazione temporale utile alla istruzione del fascicolo “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Corte Cassazione,Sez. III Sent. 1829/2018).
Va precisato che la sopra descritta "offerta reale" era prevista nell'ormai abrogato (dal 2018) art 315 c.3 del Codice delle Assicurazioni: "Qualora
l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e
contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli
obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di
attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e
2, diminuite del trenta per cento".Tale norma abrogata prevedeva che con l'offerta e la contestuale liquidazione a seguito di OFFERTA TARDIVA. v'era una riduzione della multa per mala gestio del 30%. Oggi, a seguito dell'abrogazione di tale articolo la mala gestio è normata dall'art. 310 c.1 c) del CdA che esclude la possibilità di "offerta reale".
In assenza di riscontro ovvero al termine dello spatium contradicendi l'impresa liquiderà l’offerta tranne il caso di cessione del credito (149bis c.1 CdA), poichè in tal caso la liquidazione del danno avverrà "[...] previa esibizione di fattura [...]".
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Quindi
non fatevi ingannare dalla #prassi assicurativa che vede addirittura la
complicità (ovvero la pressochè assente vigilanza) di #IVASS nel confondere l'offerta con la successiva
liquidazione !
Eppure l'ex ISVAP nel lontano 1997, allorquando l'OdV non era così
strettamente collegato alla BancAssicurazione (oggi IVASS è in seno alla
Banca D'Italia,ndr), redigeva la splendida Circolare 293/1997 in cui l'art. 4) narra proprio delle diverse fasi di Offerta e Pagamento. Tra l'altro anche l'art. 22 della CARD, nella norma operativa, asserisce: "Nei casi in cui il danneggiato non accetti la proposta di liquidazione, l'impresa Gestionaria deve corrispondergli la cifra offerta negli stessi termini di tempo previsti per il pagamento definitivo [...]"
Di certo appare evidente che lo spatium contradicendi sia complementare al ben noto spatium deliberandi e sia chiaramente finalizzato alla deflazione dell'inutile (bagatellare ?) contenzioso giudiziale... (dati IVASS 2020 narrano di oltre il 50% del contenzioso definito stragiudizialmente).
Tale spazio deve diventare il terreno preferenziale in cui il #PatricinatoreStragiudiziale (ma anche un avvocato sensibile alle esigenze del proprio cliente) può mettere in atto tutte le sue competenze evidenziando quanto operato durante lo spatium deliberandi.
Non utilizzarle le opportunità date dello spatium contradicendi, non contestare al proprio contraddittore il mancato rispetto
dello stesso vuol dire sminuire la propria professione
divenendo dei meri portantini per l'avvocato di turno... il che porta ad una ulteriore conseguenza: sminuire la propria professione cercando di far
valere le proprie ragioni solo in ambito giudiziale... semplicemente inaccettabile per un #PatrocinatoreStragiudiziale.
Dott. Ing. Ciro Gammone e Dott. Per.Ind. Roberto Barbarino