24 settembre 2023

L'evidente omissione di VIGILANZA da parte di IVASS. #1 - Le clausole contrattuali in RCAuto.

 

#IVASS #RisarcimentoOrdinario #RisarcimentoDiretto #Alternatività #Stragiudiziale

Questo è il primo di una (non lunga) serie di articoli in cui evidenzierò l'omissione di Vigilanza da parte di IVASS su alcuni aspetti strettamente legati al "Risarcimento Diretto" ed a ciò che esso comporta in merito al controllo del mercato da parte delle compagnie assicurative...

Queste, di fatto, sono diventate sempre più sfacciate in quanto tramite lo strumento della CARD hanno iniziato a "legiferare" rispettando, solo di facciata, la vigente Legislazione...
Ne parlerò, però, in seguito poichè al momento ciò che più mi "brucia, arde e freme" è una risposta ricevuta da una carica apicale di IVASS, opportunamente compulsata in merito a lamentele ufficiali già inviate e che, comunque, faranno parte di uno specifico dossier che verrà consegnato alla politica, ai ministeri ed alla AGCM.

La mia lamentela era relativa ad una archiviazione inerente un reclamo in cui il dott. Francescangeli aveva asserito che la procedura di Risarcimento Diretto fosse obbligatoria in fase stragiudiziale

A tale risposta avevo evidenziato come il tutto fosse difforme dalla lettura "costituzionalmente orientata" del Codice delle Assicurazioni in quanto si impediva all'avente diritto di agire nei confronti dell'assicuratore del Responsabile Civile.

Difatti evidenziavo che quanto riportato dal dott. Francescangeli non collimasse nè con una risposta data da IVASS ad AGCM nel 2013 nè tantomeno con quanto recentemente narrato al Senato dal dott. Cesari che in rappresentanza di IVASS diceva ai senatori della Repubblica che:

"...naturalmente c'è piena libertà da parte del consumatore... è il consumatore che può decidere se chiedere il risarcimento diretto oppure rivolgersi - se vuole - alla compagnia del danneggiante compagnia del responsabile però un conto è lasciare al consumatore questa libertà un conto è consentire all'impresa di sottrarsi a questa possibilità..."
Queste parole dette in pubblica audizione leggendo il testo depositato da IVASS in cui leggesi:

"Naturalmente resta sempre possibile, in via di principio, per un qualunque assicurato-danneggiato rivolgersi all’impresa del responsabile anziché alla propria ma come propria scelta libera e consapevole e non come opzione della compagnia offerente."
Ad ogni buon conto di seguito v'è la risposta di IVASS e le mie controdeduzioni:

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Egregio Dott. Barbarino
Provo ancora una volta a ribadire quanto ormai da mesi le comunichiamo con dispendio di tempo ed energie sottratte ad altre incombenze.
Per “azione diretta” ex art. 144 CAP si intende l’azione giudiziale diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del danno da circolazione stradale.
Con riferimento invece alla fase stragiudiziale, l’art. 149 CAP impone che la richiesta di risarcimento sia rivolta dal danneggiato all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, secondo la procedura detta di “risarcimento diretto”.
Altrettanto pacifico è che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 180/2009 faccia riferimento solo ed esclusivamente all’azione giudiziale.
Crediamo che quanto sopra sia assolutamente di facile comprensione e non richieda ulteriori riprese.
Un cordiale saluto

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Es. dott. XXX,
la ringrazio per la spiegazione. Quanto virgolettato e sotto riportato è e sarà il leit motiv della seguente risposta.

"Altrettanto pacifico è che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 180/2009 faccia riferimento solo ed esclusivamente all’azione giudiziale. Crediamo che quanto sopra sia assolutamente di facile comprensione e non richieda ulteriori riprese"

Non volendo immediatamente contrapporLe elementi giuridici, inizio nell'evidenziarLe che - visto che IVASS è supervisore della CARD redatta da ANIA - quanto asserito è diverso da quanto contenuto nella CARD (oggi aggiornata al 2023).

In essa, all'art. 1 bis inserito nel 2011 per rispondere alla citata Sentenza 180/2009, si narra dell'esistenza di un mandato di rappresentanza in fase stragiudiziale per riportare nell'alveo della gestione CARD anche i sinistri per i quali v'è una lecita richiesta ex art. 144/148:

> "Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà l’impresa Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in nome e per conto della Debitrice."

Ovviamente vorremmo poter sfruttare tale aspetto in ambito pubblicistico ma - come da Voi stessi asserito - la convenzione è atto strettamente privato il che, però, non toglie che la stessa ANIA sia al corrente della facoltà par l'avente diritto di esperire azione stragiudiziale che viene deviata alla Gestionaria tramite un mandato di rappresentanza diretta ex art. 1704 C.C.

A conferma di quanto appena asserito basti leggere l'art. 15 CARD inerente il "rimando alla Gestionaria" ex art. 15. Nelle norme operative le compagnie debitrici anziché respingere la gestione ex lege - allorquando si richiede la procedura ex art. 144/148 CdA - provvedono ad invitare il richiedente a rivolgersi alla Gestionaria:

> L’impresa del soggetto civilmente responsabile che riceva una richiesta di risarcimento in cui non si evidenzino motivi di inapplicabilità del risarcimento diretto deve sempre comunicare formalmente al danneggiato di rivolgersi al proprio assicuratore, anche nel caso in cui la richiesta sia stata inviata per conoscenza alla impresa Gestionaria. Tale comunicazione va effettuata entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Va esplicitato che IVASS non aderisce alla CARD ma la supervisiona e pertanto non è obbligata - come invece le compagnie aderenti - a "ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria.", inserito come incipit al predetto art. 1bis.

Anche in questo caso appare ovvio che se l'azione diretta fosse stata obbligatoria ex lege, tale incipit sarebbe stato INUTILE !

Sembra evidente, quindi, che ANIA sia più realista di IVASS !

Dal punto di vista giuridico, invece, non volendo scomodare il dott. Rossetti, ci basta evidenziare che:

  • la AGCM nel p24268/2013 narra di "richiesta di risarcimento" e non di "domanda giudiziale"; pertanto per dar valenza a quanto da Lei asserito necessiterebbe comunicare ad AGCM affinché provveda a correggere la propria p24268/2013 a cui IVASS stessa fa riferimento con la Lettera al Mercato del 24/07/2017;
  • nello specifico se la Corte Costituzionale asserisce che l'art. 144 CdA è alternativo all'art. 149 CdA e questi è esperibile in fase stragiudiziale è fattuale che il 144 sia esperibile in tale fase;
  • il DIRITTO di azione non è direttamente collegato alla "fase" giudiziale, ovvero non cambia se si è dinanzi o meno ad un Giudice ovvero all'interno di un processo Civile;
  • inoltre, coerentemente con la Sua affermazione, essendo un prerequisito per l'azione giudiziale chi richiede i danni ex art. 144/148 CdA non potrebbe agire in giudizio;
  • infine, considerando che anche per IVASS il "cessionario del credito" non è il "danneggiato", questi potrebbe richiedere il risarcimento solo ex art. 2054 Cod. Civ. visto che gli è preclusa l'azione ex art. 144/148 CdA ?

Appare evidente che anche giuridicamente la Sua affermazione esponga il fianco alle numerose contestazioni di cui sopra che - pur non essendo di immediata comprensione - Le sono state esposte nel modo più lineare e logico possibile.

L'impostazione da Lei narrata obbligherebbe sempre l'avente diritto ad agire giudizialmente per attivare il proprio diritto risarcitorio il che cozza inevitabilmente con lo spirito deflattivo del contenzioso insito nel Codice delle Assicurazioni vigilato proprio da IVASS.

Non considerando che con tale impostazione e con la piena operatività della riforma Cartabia - che prevede il ricorso al Giudice e non la domanda giudiziale inizialmente notificata alla compagnia convenuta in giudizio - si avrà un INCREMENTO del numero di cause a ruolo con buona pace del raggiungimento degli obiettivi del PNRR governativo che dovrà ringraziare IVASS.

Se vorrà confrontarsi sull'argomento ne sarò lieto diversamente avrò da chiedere ulteriori spiegazioni nelle opportune sedi.

Cordiali saluti.

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Inutile dire che non ho avuto più alcun riscontro dall'esimio dott. XXX, forse troppo indaffarato a gestire altre problematiche, ignorando che la "facoltatività in fase stragiudiziale del risarcimento diretto" è necessaria per impedire alla fonte la malsana abitudine delle Imprese assicuratrici di applicare clausole contrattuali in RCAuto, argomento già ampiamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, Ord. Sez. VI n. 5928/2012) a cui gli stessi Organi di Vigilanza hanno attinto nel redigere alcuni provvedimenti (p26255 agcm) o Lettere dispositive (ivass 24/07/2017).

Quindi pongo una semplice quanto scontata domanda: "Chi beneficia della evidente e provata OMESSA VIGILANZA di IVASS sull'argomento ? Non di certo i "consumatori" (mai termine più errato... "aventi diritto le prestazioni assicurative" sarebbe più conforme al dettato Legislativo invocato) nè il sistema Giustizia!
La risposta la lascio a Voi.

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