16 gennaio 2024

#PeritoAssicurativo, cronaca di una morte annunciata (malgrado disperati colpi di coda)...

Illustration of a cartoon tombstone with R.I.P written on it.


Torno a parlare dell'argomento circa una figura professionale a me cara seppur osteggiata: il #PeritoAssicurativo, così come definito dall'art. 156 c.1 del Dlgs 209/2005.
Potrebbe sembrare una dichiarazione incoerente ma lo è solo per chi ha da sempre - e tutt'ora date alcune pubblicazioni social - asserito e vissuto nel "delirio d'onnipotenza" alimentato da chi da oltre 30 anni anima le più rappresentative (!) associazioni di categoria.
 
Sia chiaro che anche io affermo che - come scritto nel Dlgs 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" - l'espletamento della professione di Perito Assicurativo è materia riservata agli iscritti al Ruolo ex art. 157 CdA che inoltre delega a CONSAP S.p.A. il mantenimento del Ruolo Periti Assicurativi.
Segnalo inoltre che l'art. 305 c.5 CdA riporta esplicitamente che: "L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.".

Il punto nodale, però, è comprendere in cosa consista l'attività peritale considerato che una "riserva di Legge" deve essere chiara e definita in quanto restringe il campo di azione professionale ovvero limita la libertà d'impresa dei cittadini dello Stato.

Sul punto a breve pubblicherò
una perizia da me digitalmente firmata ed utilizzata all'interno di una trattazione di un sinistro RCAuto unitamente ad un breve saggio difensivo finalizzato alla corretta delimitazione dello spazio economico "riservato" al Perito Assicurativo. Lo scopo è di non voler più dare alibi a coloro che "vendono" la professione come integralmente riservata ovvero estendendone la riserva in ambiti non pertinenti.

Infatti il problema maggiore è che le associazioni più vecchie han fatto credere che l'esser iscritto al Ruolo Periti Assicurativi, rendesse tali professionisti:
  • esperti “generici” di automotive
  • patrocinatori stragiudiziali
  • ricostruttori
  • idonei ad espletare incarichi per la Giustizia quali CTU
Il perchè è tanto evidente quanto indicibile ! Da anni combatto tali affermazioni e il 2023 è stato l'anno che ha consacrato quanto da me ipotizzato più volte.

A riprova fattuale elenco una minima cronaca da cui si evince la chiara volontà del Legislatore e dei Ministeri competenti:
  • 2005: viene promulgato il "Codice delle Assicurazioni" che raggruppa e raccorda numerose leggi, abrogandole. Tra queste la L. 166/92 inerente la professione di Perito Assicurativo, tagliata e sintetizzata nel il Capo VI del Titolo X che disciplina l'attività peritale. Il titolo L'art. 156 c.3 chiarisce come il perito - persona fisica - espleti l'incarico mentre l'art. 329 c.3 chiarisce che l'incarico è conferito dall'impresa assicurativa e non da una generica "mandante" (che non sarebbe vigilabile da IVASS);
  • 2013: la gestione del Ruolo passa a CONSAP che redige fino al 2019 domande di esame contenenti riferimenti alla CARD, convenzione privata redatta da ANIA e supervisionata da IVASS ma nient'affatto pubblica;
  • 2013: viene emanata la Legge 04 relativa alle professioni non ordinistiche che unitamente alle norma UNI, definiscono giuridicaente la professione di Patrocinatore Stragiudiziale (UNI 11477) e di Ricostruttore di sinistri stradali (11294);
  • 2015: trapelano note ministeriali che identificano la professione di Perito Assicurativo come “privatistica” e non idonea al recepimento di incarichi da parte dell'Autorità Giudiziaria;
  • 2017: il Parlamento nel proporre un tavolo per la “riparazione a regola d’arte” all’interno del DDL Concorrenza (art. 1 comma 10), non includendo la figura di Perito Assicurativo;
  • 2022: alla camera naufraga per motivi "politici" la proposta di Legge relativa alla richiesta terzietà del Perito Assicurativo. Rumors narrano di enormi pressioni da parte di ANIA;
  • 2023: viene promulgata la Legge sull’Equo Compenso che non tiene conto della figura professionale del Perito Assicurativo, che invece è proprio colui che riceve incarichi SOLO dalle compagnie assicurative come esplicitato nell'art. 329 c. 3 CdA;
  • 2023: viene emanato il Decreto 109/2023 per il popolamento dell’albo CTU voluto dalla Riforma Cartabia: in esso non è contemplato il Ruolo PA pur trattandosi di innovazione in quanto sono accettati i professionisti iscritti nelle Associazioni Professionali non Ordinistiche monitorate dal Ministero.
Orbene, questo il quadro della situazione... chiunque può verificare quanto scritto avendo riportato anche i collegamenti a documenti.
Alcuni non erano stati letti, altri non erano conosciuti e tra questi cito la rilevante importanza dell'art. 329 c. 3 CdA presente da ben 18 anni. 
 
Tale comma, infatti, nel chiarire che l'incarico professionale è conferito dalle imprese (e non da un generico mandante) taglia i "sogni di gloria" di taluni ma nel contempo blinda la professione impedendo che le imprese utilizzino società esterne per disintemediare il rapporto coni periti. Ovvio che nulla impedisce ai periti incaricati di organizzarsi all'interno si stutture societarie, ma l'incarico ovvero il rapporto fiduciario va sempre dato al perito iscritto al RPA presso CONSAP.

Vi rimando al prossimo aritcolo in merito, se volete commentate liberamente.

1 commento:

Fausto Sarnataro ha detto...

Cosa c'è da commentare? Sei di una precisione e di una rigorosità da far invidia al capo di un plotone di esecuzione quando ordina di far fuoco. Se proprio devo trovare qualcosa da segnalare, devo ricorrere all'individuazione di qualche piccolo errore di battitura ma, anche per tali segnalazioni, vale il principio che essi si possono facilmente correggere al contrario di qualche critico idiota che rimane incorreggibile.

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo ) Premessa Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice ...