18 maggio 2013

Assicurazioni. Mancata esposizione contrassegno.


Dimenticarsi di sostituire il contrassegno alla scadenza di polizza o di rata intermedia è purtroppo un’errore molto frequente; l’Art. 181 del Codice della Strada regolamento l’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo e ne indica le sanzioni per mancata esposizione oltre i tempi consentiti dalla Legge.
La mancata esposizione è valida sai per i mezzi circolanti sia per i mezzi in sosta su strada pubblica, perciò ricordatevi per tempo di sostituire il contrassegno ormai scaduto per non incorrere in sanzioni delle forze dell’ordine.

Cosa dice l’Art. 181 del Codice della Strada?

L’Art. 181 del CDS recita così nei suoi 3 commi:

É fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 21,00 ad € 85,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.
L’obbligo di esposizione quindi non vige per i motocicli e ciclomotori che per ovvie ragioni non potrebbero lasciare il contrassegno soggetto alle intemperie o a malintenzionati; per tutti gli altri mezzi l’esposizione del contrassegno è quindi legge. Il proprietario ha l’obbligo di sostituire il contrassegno scaduto entro 5 giorni, passati i quali è sanzionabile dalle forze dell’ordine sia se sopreso alla guida sia se il veicolo viene notato in sosta con il contrassegno scaduto.

La prova della copertura assicurativa

Il proprietario una volta elevata la multa ha l’obbligo di presentare entro 30 giorni alle forze dell’ordine che hanno emesso la sanzione dimostrazione di pagamento del premio di rinnovo o di rata intermedia; nel caso il proprietario fosse impossibilitato a fornire prova documentata della copertura assicurativa  si configurerebbe il reato di “mancanza di copertura assicurativa” regolamentata dall’Art. 193 del Codice della Strada, con relative conseguenze ben più gravi economicamente ma anche penalmente.

Sostituzione entro 5 giorni

E’ bene quindi evitare di dimenticarsi di sostituire il contrassegno assicurativo nei 5 giorni successivi alla scadenza indicata sul tagliando, anche se è bene ricordare che la copertura assicurativa è operativa comunque nei 15 giorni successivi alla scadenza nel caso di rata intermedia.

Dal 2013 proroga di 15 giorni alla scadenza di contratto.

A partire dal 2013 in caso di scadenza annuale nei contratti la compagnia concede comunque i 15 giorni di proroga della copertura.

Ultima raccomdazione riguarda le polizze online, le compagnie si impegnano ad inviare al cliente i documenti originali entro 5 giorni dalla data di effettuazione del pagamento (rilasciano comunque un certificato di circolazione provvisoria valido 5 giorni) per cui è preferibile pagare con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza per evitare di rimanere senza documenti originali in caso di ritardi postali o necessità di reinvio.

Nessun commento:

Professione #PeritoAssicurativo. Tra falsi miti e la cruda realtà. 1/2

(rara immagine di perito assicurativo non in giacca, presa da un interessante articolo ) Premessa Il D.Lgs 209/2005 alias il Codice ...