06 maggio 2015

Incidente stradale.... rivolgiti ai professionisti del risarcimento del danno.

Articolo ripreso dal blog di Luigi Mercurio, mio caro e stimato amico (fonte).


Primo passo – Il modello CAI

La compilazione del modello CAI è il primo momento fondamentale dopo un sinistro stradale. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.
La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.
Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali autorità intervenute sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, trasportati ed eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte.
Per utilizzare il modello CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello CAI a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti o una responsabilità concorsuale (30%, 50%, ecc.).
Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 giorni per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla guarigione clinica.
Il modello CAI può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 143 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti.
Attenzione: l’accordo non vincola l’assicuratore che, attraverso approfonditi accertamenti, ha la facoltà di ricostruire le circostanze del sinistro stradale.

Secondo passo – Come presentare  la richiesta di risarcimento danni

Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Per attivare tale procedura di risarcimento è necessario che si verifichino determinate condizioni:
L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore).
Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
Entrambi i veicoli sono identificati e assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
Se nell’incidente si registrano anche danni a persone, si può accedere al risarcimento diretto solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.
I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n. 153 (ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 con targa a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile.
Quindi, la procedura di risarcimento diretto “obbliga” il “danneggiato/assicurato”, in fase stragiudiziale, a richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, e non a quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 209/2005.
In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopraelencati, è necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 209/2005.
Alcuni casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:
gli incidenti in cui siano coinvolti tre o più veicoli a motore (es. i tamponamenti multipli).
Gli incidenti senza urto (es. da un veicolo cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo).
Nei casi di incidenti con veicoli agricoli, o con rimorchio non agganciato al veicolo (es. rimorchio, carrello o roulotte in sosta o spostata a mano).

Se il danneggiato/assicurato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:
  • raccomandata con avviso di ricevimento, anche inviata a mezzo PEC, indirizzata alla propria Agenzia o presso la Sede Legale ;
  • consegna a mano presso la propria Agenzia (in questo caso richiedere la ricevuta);
  • telefax alla propria Agenzia o presso la Sede Legale;
  • telegramma nelle stesse modalità;
  • e-mail (condizione se prevista nelle condizioni di polizza del contratto).
Raccomandiamo, sempre, l’invio mediante raccomandata A/R, anche attraverso l’utilizzo della PEC.

Nei casi in cui non può essere applicato il risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento del danno va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (od anche PEC) alla Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo responsabile del sinistro.

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

  • Data, luogo e ora del sinistro.
  • Generalità delle parti coinvolte (assicurati, conducenti dei veicoli).
  • Dinamica dell’incidente.
  • Dati dei veicoli coinvolti.
  • Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni.
  • Indicazione di eventuali lesioni subite.
  • Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente.
Due casi, meno comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:
  • gli incidenti avvenuti in territorio nazionale ma che coinvolgano veicoli con targa straniera.
  • gli incidenti verificatisi all’estero.
Nel primo caso, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 209/2005, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) indicando tutti i dati a disposizione (indicazioni del giorno, ora e luogo del sinistro, generalità delle parti coinvolte, dati dei veicoli, indicazioni di eventuali lesioni subite, indicazione di testimoni  o autorità, ecc.).
Nel secondo caso, se l’incidente si è verificato in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera il danneggiato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 151 del decreto legislativo 209/2005. Le modalità e la modulistica per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A., alla voce Centro Informazione Italiano. Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 0685796334 – PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: organismo@consap.it.

Per concludere, nel caso di persona trasportata rimasta infortunata nell’incidente stradale, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, l’azione di risarcimento danni deve essere esercitata nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava che, al di là delle responsabilità nel sinistro, deve provvedere al risarcimento congruo dei danni, fino al massimale previsto. Nel caso il risarcimento eccede il massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte non risarcita.

N.B. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.06.2009, ha stabilito quanto segue: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Quindi, il ricorso all’indennizzo diretto, in fase giudiziale, resta una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che può scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.

Terzo passo – consigli utili.

In caso di disaccordo tra le parti o in presenza di feriti si raccomanda di:
  • chiedere l’intervento sul luogo del sinistro delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.);
  • scattare fotografie dei mezzi coinvolti nell’incidente ritraenti le targhe e le zone danneggiate;
  • scattare fotografie panoramiche del luogo del sinistro;
  • verificare la presenza di testimoni e richiederne le generalità.
In caso di controversia ogni elemento probatorio a favore può semplificare il risarcimento dei danni subiti. Raccomandiamo, in tutti i casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.), oppure contattare un esperto di ricostruzione della dinamica di un sinistro per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!

Consiglio personale: rivolgiti a professionisti del settore !!

Non esitate ad affidare l’incarico ad un professionista del settore quali sono i "patrocinatori stragiudiziali"; nel caso vogliate riparare la Vs. vettura senza anticipare i costi di riparazione, invece, rivolgetevi ad un carrozziere indipendente MIOCARROZZIERE !
I primi sono professionisti orientati al veloce e congruo risarcimento del danno (e non all'instaurazione di inutili quanto lunghe cause giudiziarie ai soli fini speculativi) mentre i secondi sono i carrozzieri degli automobilisti, non delle assicurazioni!

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