07 settembre 2014

Considerazioni sulla "Convenzione di negoziazione assistita"

Schema di Decreto Legge contenente misure urgenti per la giustizia civile
Scorrendo gli articoli dell’emanando Decreto Legge contenente misure urgenti per il processo civile, il primo pensiero, a caldo, è il seguente: “La mediazione obbligatoria per la RC Auto esce dalla porta e rientra dalla finestra?”
Innanzitutto bisogna premettere che le seguenti considerazioni sono effettuate sulla bozza di Decreto Legge approvato in Consiglio dei Ministri (allegata in fondo a questo commento), per cui sono ancora possibili variazioni prima della imminente pubblicazione sulla G.U.  Ulteriori modifiche potranno essere apportate dalla legge di conversione del decreto. Si tratta quindi di un testo che non possiamo considerare definitivo. Se vi saranno modifiche sostanziali, torneremo in argomento.
Dal punto di vista assicurativo, il “piatto forte” del Decreto è costituito dall’introduzione di una nuova procedura di composizione stragiudiziale delle controversie, denominata “Convenzione di negoziazione assistita”. Si tratta di un “accordo” mediante il quale le parti, cooperando lealmente (ecc.), pervengono alla transazione definitiva del sinistro.
Per alcune materie, la procedura sarà “obbligatoria”, nello stesso senso in cui lo è la Mediazione. In che senso, “obbligatoria”? Nel senso che la negoziazione assistita diventa una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In altre parole, se si vuole convenire in giudizio il responsabile di un sinistro e il suo assicuratore (o, a scelta, il proprio assicuratore, nel caso di sinistro al quale è applicabile la procedura di Risarcimento Diretto) sarà necessario esperire prima il tentativo di negoziazione assistita.
Quali sono queste materie? Principalmente tre:
1)    controversie disciplinate dal codice del consumo;
2)    controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (quelle che qui interessano);
3)    domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000.
La domanda che sorge spontanea è: “Ma assistita da chi?”
La risposta è semplice: le parti devono obbligatoriamente essere assistite da avvocati, che avranno, oltre al compito principale di condurre le trattative, anche quelli di certificazione dell’identità delle parti e dell’autenticità delle firme, obblighi d’informazione sulla procedura e di riservatezza.
 Come funziona questa procedura?
Anche la procedura è molto semplice. La parte che intende esercitare in giudizio l’azione di risarcimento deve, tramite appunto il proprio avvocato, invitare l’altra parte alla stipulazione di una negoziazione assistita. La parte invitata può aderire o rifiutare. In assenza di comunicazioni della parte invitata entro un mese, la procedura si considera esperita (con esito ovviamente negativo).
Nella “convenzione”, redatta in forma scritta a pena di nullità, devono essere indicati:
il termine concordato tra le parti per l’espletamento della procedura (non inferiore ad un mese);
l’oggetto della controversia (che non può riguardare diritti indisponibili).
In caso di rifiuto o di mancata risposta, il comportamento della parte invitata può essere considerato dal giudice ai fini delle spese del giudizio (oltre a conseguenze più gravi in caso di malafede).
La “dichiarazione di mancato accordo” è certificata dagli avvocati designati.
L’accordo, andato a buon fine, regolarmente sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo. Infine, tale accordo deve essere inviato in copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, a fine di monitoraggio.
Il Decreto, inoltre, contiene ulteriori specificazioni sull’interruzione della prescrizione e gli effetti sui procedimenti speciali o d’urgenza o in altri casi particolari.
L’entrata in vigore del D.L. è fissata al giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, l’”obbligatorietà” della procedura sarà efficace decorsi 90 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 3 u.c. della bozza).
Qual è lo scopo di queste nuove norme? Il Decreto reca nel suo titolo la (terrificante) parola “degiurisdizionalizzazione”: se ne desume che, al pari della Mediazione Obbligatoria, l'iniziativa, insieme ad altre, contenute nello stesso Decreto, si pone l’obiettivo principale di deflazionare il contenzioso civile, ingolfato soprattutto dalle controversie in materia di RC Auto. Se sia, o no, idoneo a tale scopo, si vedrà attraverso il monitoraggio effettuato dai Consigli dell’Ordine.
In ogni caso, valgono alcune considerazioni già effettuate a proposito della Mediazione Obbligatoria, e cioè la frapposizione di un nuovo passaggio – obbligatorio anch’esso – tra la trattativa libera delle parti e l’esercizio dell’azione civile. Una sorta di “filtro” che dovrebbe scoraggiare le parti, incentivandole a non perdere ulteriore tempo, favorendo una composizione amichevole.
Le intenzioni sono, come sempre, lodevoli. Nei fatti, se non è stato possibile raggiungere una composizione della controversia nella fase a trattativa libera, non sarà più semplice, attraverso questa procedura, raggiungere una transazione. Il rischio per il danneggiato potrebbe consistere in un’ulteriore perdita di tempo, prima di poter validamente adire la giustizia civile. Ciò, comunque, in alcune zone è solo parzialmente vero: ben si può, infatti, iniziare l’azione civile prima della conclusione della negoziazione assistita (o ancor prima di iniziarla); in questo caso il giudice fissa la data della prossima udienza successivamente alla scadenza della procedura stessa (art. 3 comma 1 del DL emanando). Nei fori dove le udienze sono fissate a distanza di mesi e mesi l’una dall’altra, il fattore tempo non è così decisivo.
Dal punto di vista dell’Impresa assicurativa, mentre, da un lato, l’ulteriore passaggio della negoziazione assistita può facilitare la transazione, spingendo il danneggiato che ha fretta ad evitare il contenzioso, dall’altro, la necessità di farsi assistere da un legale rappresenta, per l’Impresa, un costo in più, sia nel caso di negoziazione andata a buon fine sia in caso di mancato accordo.
Insomma: per finire dove avevamo iniziato, rientra dalla finestra la Mediazione Obbligatoria? Solo in parte, a mio avviso. Questa procedura è molto più semplice, non ha costi fissi (a parte gli onorari di patrocinatore legale), è ispirata alla massima informalità.
Tuttavia, anche in questo caso, come per altri interventi legislativi in passato, la sua efficacia come incentivo alla deflazione del contenzioso è dubbia e dovrà essere messa alla prova dei fatti.
G.L. Fenu @ questioniassicurative.it

articolo originale

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