I limiti della vigilanza IVASS
Introduzione
Il tema del risarcimento del danno in ambito stragiudiziale costituisce uno degli snodi più rilevanti e controversi del diritto civile italiano contemporaneo. Nell’ultimo trentennio, il sistema è stato oggetto di una vera e propria stratificazione normativa e giurisprudenziale, dalla rielaborazione dei principi generali sanciti dalla Corte di Cassazione a una progressiva "specializzazione" garantita dal Codice delle Assicurazioni Private (CdA) e dalle relative disposizioni attuative, non senza interferenze dirompenti dal punto di vista delle prassi liquidative e della gestione dei sinistri automobilistici. In questo quadro, l’attività di vigilanza dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e l’implementazione di normative antifrodi appaiono sempre più centrali, ma non prive di criticità ormai strutturali.
L’obiettivo di questo approfondimento è tracciare l’evoluzione storica e normativa dei principali principi giuridici legati al risarcimento stragiudiziale, facendo emergere il ruolo peculiare del Codice delle Assicurazioni Private, con il corollario della procedura diretta e del sistema antifrode. Particolare attenzione sarà dedicata alle interpretazioni restrittive dell’IVASS, alla luce degli ultimi interpelli e provvedimenti, e alla riflessione su come una vigilanza inefficace abbia contribuito a mantenere elevati i livelli di contenzioso, a dispetto delle dichiarate finalità deflattive delle riforme.
Cronologia dei Principi Giuridici del Risarcimento Stragiudiziale
Dalla Cassazione all’attuazione dei nuovi meccanismi risarcitori
Il punto di partenza imprescindibile per comprendere l’attuale disciplina del risarcimento danni in Italia è rappresentato dai principi generali del diritto, come cristallizzati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 ottobre 1992, n. 11847. Tale pronuncia ha sancito con estrema chiarezza la natura e la funzione riparatoria del risarcimento del danno, sottolineando la necessità che l’indennizzo sia proporzionato all’effettiva lesione della sfera giuridica del danneggiato, ispirandosi al principio della “integralità” della riparazione.
Questa impostazione ha costituito il canovaccio interpretativo per tutte le successive applicazioni, riaffermando la centralità della tutela effettiva e tempestiva, anche in ambito stragiudiziale. Parallelamente, la crescente esigenza di contenere il fenomeno del contenzioso giudiziario e di accrescere la celerità nelle risposte all’utenza ha portato all’introduzione, nel tempo, di norme e istituti specifici, culminati nella codificazione delle procedure alternative e nella valorizzazione della fase stragiudiziale quale strumento autonomo e non meramente preliminare, bensì preferenziale, già prima dell’instaurazione di un giudizio.
Con l’entrata in vigore dell’art. 96 comma 3 del Codice di Procedura Civile nel 2009, su impulso della legge 69/2009, si è dato ulteriore impulso alla razionalizzazione delle azioni risarcitorie. Tale norma consente di condannare d’ufficio la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, chiarendo (con la conferma della Corte costituzionale sent. 139/2019) il nesso tra responsabilità processuale aggravata e abuso della fase giudiziale, anche quando un’agevole soluzione stragiudiziale sarebbe stata praticabile.
Il percorso cronologico può essere efficacemente riassunto nella tabella seguente:
Anno | Norma/Giurisprudenza | Contenuto | Impatto sul sistema risarcitorio |
---|---|---|---|
1992 | Cass. Sez. Unite n. 11847 | Principio di integralità della riparazione | Focus su adeguatezza del ristoro del danno |
2005 | Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005) | Introduzione di procedure stragiudiziali e risarcimento diretto | Strutturazione delle fasi pregiudiziali |
2006 | DPR 254/2006 | Regolamentazione attuativa procedimento diretto | Uniformazione prassi liquidative |
2009 | Art. 96 c.3 c.p.c. | Responsabilità aggravata ex officio | Deterrenza verso abuso del processo |
2009 | Sent. Corte Cost. n. 180 | Legittimità costituzionale risarcimento diretto | Consolidamento nuovo modello processuale |
2013 | Provv. IVASS p24268/13 | Attività antifrode, controlli procedurali e contenuto motivazionale | Rafforzamento meccanismi antifrode |
2019 | Sent. Corte Cost. 139 | Conferma costituzionalità art. 96 c.3 c.p.c. | Sanzione per eccessivo ricorso alla via giudiziale |
Questo sviluppo storico-normativo mostra l’intreccio costante fra istanze di giustizia sostanziale e obiettivi di deflazione del contenzioso, con risultati alterni dal punto di vista applicativo. Se la fase stragiudiziale ha guadagnato dignità e forza propulsiva, rimangono spazi di criticità soprattutto sui rapporti fra legge speciale (Codice delle Assicurazioni) e regole generali.
I Principi Generali del Risarcimento: Centralità della Tutela del Danneggiato
La Sentenza Cass. Civ. Sez. Unite 30 ottobre 1992 n. 11847
La sentenza n. 11847/1992 delle Sezioni Unite, ancora oggi citatissima, pone al centro della riflessione giuridica il principio di “integralità del risarcimento”. Secondo la Corte, il danno va inteso come «qualsiasi diminuzione patrimoniale ingiusta derivante da fatto illecito», con obbligo per il responsabile di ristabilire, per quanto possibile, la situazione patrimoniale antecedente il danno.
Questa visione supera la mera liquidazione tabellare per aprire il campo a una valutazione personalizzata, che tenga conto della reale situazione del soggetto, nell’ottica di una piena soddisfazione della pretesa risarcitoria. La pronuncia enfatizza la necessità di strumenti procedurali e di merito volti a facilitare la composizione bonaria; dunque, in nuce, vi è già la valorizzazione della sede stragiudiziale, sia come garanzia di rapidità, sia come diritto fondamentale del danneggiato di accedere a un risarcimento efficace e congruo.
È in questo alveo che si innestano le successive riforme dirette a stimolare la dinamica compositiva, anzitutto con l’introduzione delle azioni dirette verso l’assicuratore e, successivamente, con la previsione di meccanismi di “liquidazione automatica” e procedure standardizzate.
L’Art. 96, Comma 3, del Codice di Procedura Civile: Responsabilità Processuale e Stimolo alla Stragiudizialità
L’art. 96 c.p.c., nella sua evoluzione, rappresenta una leva normativa di notevole impatto per disincentivare il contenzioso pretestuoso, soprattutto in quei casi in cui la fase stragiudiziale è stata colpevolmente omessa o condotta con superficialità da una delle parti. In particolare, il comma 3, introdotto con la legge 69/2009, ha previsto che il giudice possa condannare anche d’ufficio (senza specifica domanda di parte) la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della controparte, nel caso di lite temeraria.
Questa misura, confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139/2019, persegue l’intento di evitare che la strada giudiziale sia scelta come opzione “di default”, senza avere prima adeguatamente percorso la via della composizione volontaria. La ratio della norma consiste dunque anche nel valorizzare la procedura stragiudiziale come canale privilegiato e, nei fatti, spesso il più rapido e conveniente per il danneggiato.
La giurisprudenza recente ha sottolineato il valore di deterrenza dell’art. 96 c.p.c., considerandolo un “freno” alle azioni giudiziali pretestuose e uno stimolo a una gestione responsabile e consapevole delle richieste risarcitorie. Di fatto, laddove vi sia la possibilità di ottenere soddisfazione in tempi congrui e con trattamento imparziale grazie alla procedura stragiudiziale, viene meno l’interesse a ricorrere frettolosamente al giudice.
Il Codice delle Assicurazioni Private come Legge Speciale: Significato e Struttura
Origini, Caratteri e Razionalità del CdA
Il Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) si pone come legge speciale rispetto ai principi generali civilistici, regolando in modo compiuto i profili sostanziali e procedurali della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La scelta del legislatore di codificare in un unico corpo normativo una materia tanto articolata risponde alla funzione di garantire uniformità applicativa, prevedibilità degli esiti e, soprattutto, certezza del diritto.
La legge speciale si estende a ogni aspetto della procedura risarcitoria, dalla legittimazione attiva e passiva alle modalità degli accertamenti tecnici, dalle tempistiche di risposta alle sanzioni per inadempienze, fino ai meccanismi antifrode e ai poteri di vigilanza affidati all’IVASS. È proprio questa dimensione “totale” che rende il CdA il contesto di riferimento obbligato in caso di danni da sinistro stradale, con effetti di prevalenza sulle regole codicistiche di carattere generale, salvo quanto espresso in materia residuale.
Nel CdA, uno degli snodi più significativi è rappresentato dal Titolo X, che affronta la disciplina dei danni derivanti dalla circolazione stradale, introducendo istituti innovativi come l’azione diretta contro l’assicuratore (art. 144), la procedura di risarcimento ordinario e diretto (artt. 145 e 149), le tempistiche e la trasparenza liquidativa (art. 148) e il quadro sanzionatorio e regolamentare (art. 150), il tutto corredato dal regolamento attuativo (DPR 254/2006).
Analisi Approfondita degli Articoli Chiave del Titolo X CdA
Articolo 144 CdA: L’Azione Diretta contro l’Assicuratore
L’art. 144 Codice delle Assicurazioni Private rappresenta la pietra miliare nell’evoluzione della tutela del danneggiato in ambito stragiudiziale. Prevede infatti che il danneggiato possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, senza necessità di preventivo coinvolgimento del presunto danneggiante (il proprietario o conducente del veicolo). Più precisamente, la disposizione stabilisce che «il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
Con questa scelta, si abbattono notevoli barriere procedimentali, privilegiando una tutela effettiva e rapida, in linea con i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e tutela giurisdizionale effettiva. L’azione diretta traduce in prassi quanto già affermato dalla Cassazione nel 1992, ossia il diritto del danneggiato a una risposta tempestiva, preferendo la strada stragiudiziale ogniqualvolta questa appaia idonea a raggiungere il risultato riparatorio.
Articolo 145 CdA: Il Ruolo della Richiesta Stragiudiziale e i Tempi della Liquidazione
L’art. 145 CdA disciplina la procedura di risarcimento ordinario, dettando tempi stringenti e oneri di collaborazione tra le parti. Secondo la norma, il danneggiato deve presentare una richiesta scritta all’assicuratore mediante raccomandata o altro mezzo equipollente. L’assicuratore ha l’obbligo di formulare un’offerta congrua o motivatamente negare il risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta (ridotti a 30 giorni in caso di danni a cose).
La norma si rivela fondamentale per la valorizzazione della fase stragiudiziale: il dialogo strutturato e vincolato nei termini induce le parti – specialmente le compagnie – a risolvere la controversia senza necessità dell’intervento giudiziale. Questa impostazione, conforme ai migliori standard europei, risponde all’esigenza pratica dei danneggiati di ottenere ristoro in tempi certi e con modalità trasparenti, riducendo costi e incertezze.
L’art. 145 prevede, inoltre, la necessità che la richiesta sia completa di documentazione idonea a consentire la valutazione dei danni e la corresponsione dell’importo dovuto, evitando così che le compagnie ne approfittino per differire indebitamente la liquidazione (Cass. civ., Sez. VI, 7 giugno 2016, n. 11636).
Articolo 148 CdA: Trasparenza, Tempistiche e Antifrode
L’art. 148 del CdA rappresenta il fulcro delle procedure liquidative, poiché sancisce l’obbligo dell’assicuratore di fornire risposta motivata entro termini perentori e con modalità idonee a garantire la massima trasparenza. Il comma 1 esige che la compagnia, ricevuta la richiesta completa, proceda agli accertamenti necessari e, entro 60 o 90 giorni (secondo la fattispecie), formuli un’offerta o comunichi i motivi della mancata offerta in modo dettagliato. Il comma 2-bis, introdotto successivamente, impone l’attivazione di specifici controlli antifrode, prevedendo la sospensione del termine procedimentale in caso di fondato sospetto di frode.
Questa disposizione è di particolare rilievo, poiché tutela sia l’esigenza del danneggiato alla tempestività sia l’interesse della collettività contro le pratiche fraudolente. Le compagnie devono comunicare all’IVASS i casi sospetti e trasmettere le informazioni all’Archivio Integrato Antifrode (AIA), istituito appositamente per favorire la tracciabilità e il contrasto delle frodi assicurative.
La ratio del meccanismo sta, ancora una volta, nel bilanciamento tra rapidità di risposta e controllo di legalità, con la finalità non secondaria di rafforzare la fiducia degli utenti nella sede stragiudiziale, pur a fronte di una pressione crescente verso una maggiore diligenza e proattività da parte degli operatori assicurativi.
Articolo 149 CdA: La Procedura di Risarcimento Diretto
L’art. 149 introduce uno degli istituti più innovativi del diritto assicurativo italiano: il risarcimento diretto. Tale meccanismo consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa nei casi tipizzati dal regolamento (DPR 254/2006), ossia nei sinistri con due veicoli identificati e regolarmente assicurati, fuori dall’ipotesi di lesioni gravi. La compagnia del danneggiato provvederà poi al rimborso con la compagnia del responsabile, secondo accordi di conguaglio.
Questo sistema, di chiara ispirazione deflattiva, è stato oggetto di accessi dibattiti interpretativi, specie in merito al suo carattere di obbligatorietà o facoltatività e ai limiti di applicazione soggettiva e oggettiva. L’IVASS, come vedremo, ha adottato una posizione restrittiva in ordine alla possibilità per il danneggiato di scegliere liberamente la procedura, circoscrivendo i casi di opt out su base tassativa.
L’art. 149, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, è stato dichiarato conforme ai principi costituzionali (parità di trattamento, diritto al risarcimento integrale, ragionevolezza), purché non si traduca in una diminuzione sostanziale delle garanzie per il danneggiato.
Articolo 150 CdA e il DPR 254/2006: Regolamentazione Organica e Attuazione
L’art. 150 CdA assegna al DPR 254/2006 il compito di disciplinare in dettaglio la procedura di risarcimento diretto e ordina, definendo obblighi documentali, tempistiche operative e flussi informativi tra compagnie e IVASS. Il regolamento prevede, tra l’altro, l’adozione di modalità informatiche e tracciabili per tutte le comunicazioni, garantendo efficienza e trasparenza.
Ad esempio, il DPR dettagliatamente disciplina la tempistica delle perizie, le modalità di collaborazione obbligatoria tra assicurazioni e la gestione delle riserve tecniche, così da prevenire margini di discrezionalità che, in passato, avevano generato numerosi contenziosi. In tale quadro, il ruolo degli strumenti informatici (come AIA) assume una centralità crescente, quale presidio contro le anomalie e i comportamenti opportunistici.
La Sentenza Corte Costituzionale n. 180/2009 e l’Evoluzione della Procedura Diretta
La decisione della Corte Costituzionale n. 180/2009 ha avuto un impatto epocale sul sistema del risarcimento diretto. Se si eccettuano alcune limitazioni sulle voci di danno (come le lesioni gravi o i casi di coinvolgimento di veicoli non assicurati), il sistema del risarcimento diretto non è stato ritenuto in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
Nella motivazione, la Corte valorizza il principio di parità di trattamento, lo scopo deflattivo e la non compressione della posizione del danneggiato, a condizione che siano sempre garantite la possibilità di accesso alla via giudiziale e la piena tutela dei diritti risarcitori. La Consulta precisa anche che il sistema può essere oggetto di rimodulazione attuativa, qualora emergano storture o problematiche applicative tali da compromettere la funzione equitativa della norma.
Questa sentenza, dunque, segna il definitivo riconoscimento della procedura stragiudiziale “agile” e della centralità del Codice delle Assicurazioni quale legge speciale nel settore, restituendo dignità e forza autonoma alle regole interne del settore assicurativo.
Il Ruolo Ispettivo di IVASS e le Misure Antifrode
Competenze di Vigilanza e Ispezione
L’IVASS, istituto succeduto all’ISVAP, svolge un ruolo di garante del corretto funzionamento del mercato delle assicurazioni, esercitando poteri ispettivi, regolamentari e sanzionatori anche in campo stragiudiziale. In particolare, il Servizio Ispettorato di IVASS ha la missione di verificare il rispetto, da parte delle compagnie, delle regole procedurali e della trasparenza nella gestione dei sinistri, con la possibilità di proporre interventi correttivi e di proporre sanzioni amministrative in caso di infrazioni.
Le ispezioni riguardano sia le pratiche liquidative sia la gestione dei reclami, nella logica di tracciabilità e accountability delle decisioni aziendali. Il sistema di controllo incrociato con l’Archivio AIA e con le segnalazioni provenienti dal pubblico consente di monitorare l’applicazione delle disposizioni in materia di risarcimento diretto e antifrode, costituendo un ulteriore presidio a favore della correttezza delle prassi stragiudiziali.
Interpello IVASS CVI/3 e Provvedimento 24268/13: Limitazione e Controllo Operativo
Nella pratica, l’IVASS ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità delle disposizioni del CdA in riscontro a specifici interpelli (quale il CVI/3) e, con il provvedimento p24268/13, ha introdotto obblighi puntuali di trasparenza nella gestione liquidativa. Il provvedimento, in particolare, ha imposto che ogni rigetto parziale o totale della richiesta risarcitoria sia motivato in modo circostanziato e documentato, pena la nullità degli atti interni aziendali e il rischio di sanzione.
Inoltre, l’IVASS ha rafforzato l’obbligo di comunicazione all’AIA di tutti i sinistri sospetti, in modo da implementare una strategia coordinata di prevenzione e repressione delle frodi. Se da una parte ciò risponde all’esigenza collettiva di risparmio, dall’altra un’applicazione eccessivamente rigida rischia di generare dilatazioni temporali e compressioni dei diritti sostanziali del danneggiato.
L’Archivio AIA e Le Modalità Antifrode dell’Art. 148 c2-bis
L’Archivio Integrato Antifrode (AIA) costituisce la banca dati nazionale per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore delle assicurazioni. Esso raccoglie tutte le segnalazioni sui sinistri sospetti, mettendo in rete le compagnie, l’IVASS e le autorità inquirenti.
L’art. 148 comma 2-bis CdA impone la sospensione dei termini ordinari nei casi in cui emerga, anche solo potenzialmente, un rischio di frode, vincolando la compagnia ad attivare accertamenti supplementari e a comunicare l’esito dell’indagine all’utente, ai sensi del ciclo di trasparenza imposto dal provvedimento IVASS p24268/13. Questo meccanismo risponde a una finalità sana sotto il profilo sistemico ma, nella prassi, rischia di essere interpretato come “scudo” per dilatare ingiustificatamente i tempi di liquidazione a danno dei soggetti genuinamente lesi.
L’Importanza della Scelta della Procedura Stragiudiziale
A fronte del quadro normativo e giurisprudenziale tracciato, la scelta della via stragiudiziale da parte del danneggiato rappresenta uno snodo centrale, non solo in termini di rapidità ma anche di efficacia concreta. Optare per una gestione bonaria, fondata sulle tempistiche e sulle garanzie tipizzate dal CdA, consente in molti casi di ottenere un ristoro commisurato alle reali esigenze, evitando i rischi connessi all’incertezza e alla durata del processo civile.
La procedura stragiudiziale si avvantaggia, inoltre, della strutturazione informatica e della trasparenza imposte dall’IVASS e dalle relative banche dati. L’accesso diretto al risarcimento (art. 149 CdA) permette, nei casi tipici, una notevole accelerazione dei tempi, con un’attenzione particolare agli aspetti documentali, alla chiarezza dei motivi dell’offerta e alla possibilità di contestare rapidamente ogni elemento non congruo senza costringere il danneggiato a costose azioni giudiziali.
Non mancano, tuttavia, criticità legate all’interpretazione delle clausole condotte dalle compagnie – spesso reticenti rispetto agli obblighi di collaborazione – e agli atteggiamenti dilatori che rendono la via stragiudiziale, nei fatti, meno efficace di quanto il sistema normativo vorrebbe. In tale ottica, la dignità della fase stragiudiziale non può che dipendere dall’effettività degli strumenti di controllo e dal rigore applicativo nell’interpretazione favorevole al danneggiato, come raccomandato dalla migliore giurisprudenza (Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2020, n. 13573).
Critica all’Interpretazione Restrittiva di IVASS sull’Art. 149 CdA
Un nodo delicatissimo riguarda l’interpretazione – attualmente restrittiva – fornita da IVASS sul perimetro di applicazione dell’art. 149 CdA. L’ente di vigilanza, diversamente da una parte della dottrina e da alcune pronunce giurisprudenziali, rifiuta l’estensione della procedura di risarcimento diretto a ipotesi non espressamente previste dal regolamento attuativo (DPR 254/2006), limitando fortemente la libertà di scelta del danneggiato.
In particolare, secondo IVASS, il sistema del risarcimento diretto ha carattere tassativo, sicché ogni pretesa di “opzione” fra procedura diretta e ordinaria viene tendenzialmente respinta, con l’esclusione, ad esempio:
- dei sinistri plurimi o con responsabile ignoto/non assicurato;
- dei casi in cui siano coinvolti ciclomotori o veicoli stranieri;
- delle ipotesi di danni gravi alle persone.
Questa lettura, formalmente stringente, è stata criticata da larga parte della dottrina per il rischio di depotenziare la funzione garantista del sistema, negando al danneggiato la possibilità di optare per la procedura più conveniente in termini di tempi e modalità di accertamento.
Alcuni interpreti richiamano la lettera e la ratio della sentenza Corte Cost. 180/2009, che legittima sì dei limiti, purché non si traduca in una compressione sostanziale delle tutele. Si chiede una interpretazione sistemica, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, anziché rinchiudere la valutazione in griglie rigide e predefinite.
Riflessione Finale sull’Omessa Vigilanza dell’IVASS: Effetti e Prospettive
La funzione di IVASS – sia come legislatore secondario sia come controllore delle prassi – si rivela decisiva per assicurare la piena efficacia del sistema e per salvaguardare l’obiettivo, più volte dichiarato, di ridurre il fenomeno dell’arretratezza e della litigiosità endemica nel settore assicurativo. Tuttavia, l’esperienza degli ultimi anni mostra come l’attività di vigilanza sia stata spesso inadeguata, accentuando i rischi di abuso e vanificando molti degli effetti virtuosi delle riforme.
L’omessa vigilanza su aspetti cardine – quali la reale motivazione dei rigetti, la tracciabilità delle decisioni aziendali, la rapidità delle comunicazioni antifrodi – produce una triplice distorsione:
- Incremento del contenzioso: i danneggiati, frustrati da pratiche dilatorie o da risposte stereotipate, si vedono costretti a incardinare azioni giudiziali, spesso onerose.
- Perdita di fiducia nel sistema: la percezione di una stragiudiziale inefficace genera sfiducia generalizzata nelle istituzioni e nelle compagnie.
- Vanificazione delle banche dati: l’AIA e le reti informatiche, se non puntualmente alimentate e controllate, perdono la funzione di argine alle frodi e diventano meri archivi statistici.
Le vicende più recenti hanno mostrato che le ispezioni e le sanzioni sono ancora numericamente ridotte rispetto all’ampiezza del fenomeno – basti pensare alla mole di sinistri non definiti nei termini o trattati con motivazioni manifestamente generiche. In assenza di un controllo serio sui contenuti delle offerte, sulle reali motivazioni dei rigetti e sulla trasparenza procedurale, ogni strategia di deflazione della lite rischia di fallire, perpetuando la cultura del “rinvio sistematico” e dell’abuso delle eccezioni formali.
Stimolare una riflessione autentica sulla responsabilità dell’IVASS significa chiedere che la vigilanza non sia solo formale, ma sostanziale: ciò implica un controllo a campione, approfondito sulle prassi liquidative, e una pubblicità effettiva delle sanzioni e degli esiti dei reclami. Soprattutto, significa impedire la cristallizzazione di prassi difformi fra le compagnie che, in assenza di intervento correttivo, generano disparità di trattamento e, di conseguenza, una proliferazione di controversie.
Esempi Concreti e Richiami Giurisprudenziali
Per comprendere la portata pratica di questi meccanismi, basti considerare talune pronunce dei Tribunali civili (es. Trib. Milano, 18 gennaio 2022, n. 581): in caso di motivazione generica del rigetto stragiudiziale, il giudice non solo accoglie la domanda ma condanna la compagnia sia al risarcimento sia al rimborso delle spese processuali aggravate, richiamando esplicitamente la combinazione degli artt. 148 e 96 c.p.c. (in relazione alla mala fede difensiva).
In altri casi, come evidenziato dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 2023, n. 21321), la mancata o insufficiente attivazione delle modalità antifrode in presenza di indizi di frode configura una responsabilità aggravata a carico della compagnia che, nel non attivare tempestivamente la segnalazione AIA, aggrava la posizione processuale.
Da questa casistica emerge, per converso, l’importanza non solo della scelta dello strumento stragiudiziale, ma anche della qualità e trasparenza nella gestione del fascicolo, investendo direttamente sulla funzione (a oggi solo potenziale) dei controlli di IVASS: un organismo di controllo che si limita a rilevare le mere statistiche senza incidere sulle singole pratiche difficilmente potrà contribuire a una reale riduzione del contenzioso.
Conclusione: Stimolo per una Condivisione Come Idea Rara
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale del risarcimento del danno in ambito stragiudiziale si muove tra la tensione verso la tutela effettiva e la costante ricerca di efficienza, costeggiando il rischio di irrigidimenti formali e inerzie da parte delle autorità di controllo. La disciplina speciale del Codice delle Assicurazioni Private, con i suoi meccanismi innovativi – azione diretta, risarcimento diretto, procedure documentali, misure antifrode – avrebbe tutte le potenzialità per restituire centralità alla via stragiudiziale e abbattere i muri del contenzioso seriale.
Ma, senza un’attività ispettiva efficace e senza un’interpretazione autenticamente garantista da parte di IVASS, i pericoli di ritorno alla giustizia ordinaria, tra costi e lungaggini insostenibili, restano altissimi. La vera scommessa non è “solo” nella qualità delle leggi, ma nella vigilanza reale e nell’effettività degli strumenti di controllo e supporto al danneggiato.
Solo una condivisione ampia e consapevole di questa riflessione – che chiede di superare la “liturgia della forma” e restituire dignità alla fase stragiudiziale – può innescare un miglioramento reale, costringendo tutti gli stakeholder (compagnie, IVASS, giuristi, utenti) a rompere con vecchi schemi e inventare modalità innovative, trasparenti e realmente eque. Stimolare il dibattito significa, oggi più che mai, sottrarre il risarcimento del danno alla logica della procedura fine a sé stessa, per restituirlo finalmente alla sua funzione originaria: la protezione piena e immediata del cittadino danneggiato. E in questo, il ruolo della vigilanza – quella vera – è tutt’altro che marginale.
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