IVASS e l'obbligo di azione stragiudiziale secondo la procedura di Risarcimento Diretto: analisi sistemica, principi fondamentali e prospettive di riforma.

Il ruolo dell’IVASS nel Codice delle Assicurazioni Private: interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 144, 145, 148, 149 e 150, prevenzione del contenzioso e nuove vie stragiudiziali


Introduzione: il contesto normativo e la funzione di IVASS

La disciplina delle assicurazioni private in Italia ha subito una profonda trasformazione negli ultimi decenni, culminando nell’adozione del Codice delle Assicurazioni Private (CAP, d.lgs. 209/2005) e nel rafforzamento delle funzioni di vigilanza dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). IVASS, subentrata all’ISVAP, si consacra quale autorità di supervisione e garante dell’efficienza e correttezza dei mercati assicurativi. Il suo ruolo cruciale si rivela tanto nella supervisione degli operatori, quanto nell’attuazione delle norme che regolano i rapporti tra assicurati, danneggiati e imprese, divenendo snodo fondamentale nell’effettività della tutela del danneggiato e nella prevenzione del contenzioso giudiziario.

La crescente rilevanza della riduzione del contenzioso, perseguita sia dal legislatore con la Riforma Cartabia sia dagli interventi regolatori, trova origine nell’esigenza di un sistema assicurativo che sia efficiente, rapido, trasparente e rispettoso delle tutele costituzionalmente garantite. In questo scenario, la corretta applicazione e interpretazione degli articoli 144, 145, 148, 149 e 150 CdA e la vigilanza IVASS rappresentano il presupposto per la riduzione strutturale della litigiosità e l’effettività del diritto al risarcimento dei danni.


Principi giuridici e la funzione del Codice delle Assicurazioni Private

Il Codice delle Assicurazioni Private disciplina tutti gli aspetti essenziali dell’attività assicurativa, dalla stipula dei contratti, ai rapporti tra imprese e consumatori, sino ai procedimenti liquidativi e alle procedure stragiudiziali di composizione delle controversie. I principi generali ispiratori della materia sono quelli della buona fede nell’esecuzione del contratto, dell’equilibrio tra diritti degli assicuratori e tutele dei danneggiati, nonché della necessità di conformare la disciplina ordinaria ai canoni costituzionali di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).

Centralità assiologica è attribuita alla funzione sociale del contratto di assicurazione (art. 2, 41 Cost.), alla protezione del danneggiato, e alla parità delle armi tra consumatore e impresa assicuratrice. In quest’ottica, il Codice bilancia l’esigenza di celerità e certezza nella liquidazione con la necessità di ammettere procedimenti semplificati in presenza di dinamiche tipiche, come avviene nella procedura di risarcimento diretto (art. 149 CdA).

Tali principi si riverberano concretamente anche nell’interpretazione giurisprudenziale, che tende a valorizzare una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di tutela del danneggiato, riconoscendo l’esigenza di garantire un diritto effettivo al risarcimento e di offrire strumenti che evitino il contenzioso, proteggendo al contempo il diritto di accesso alla giustizia.


L’IVASS: funzioni, poteri e vigilanza sulle procedure liquidative

L’IVASS è l’autorità amministrativa indipendente istituita per assicurare la stabilità dei mercati assicurativi e la tutela dei consumatori. I suoi poteri si articolano in:

  • Vigilanza prudenziale sulle imprese
  • Regolazione della trasparenza e correttezza dei comportamenti delle compagnie
  • Sorveglianza puntuale sulle procedure liquidative e sulle pratiche antifrode
  • Elevazione di sanzioni e poteri ispettivi
  • Prescrizione e verifica sulla corretta gestione delle pratiche alla luce delle novità normative e giurisprudenziali

In relazione agli articoli 144, 145, 148, 149 e 150 del CdA, IVASS interviene sia con disposizioni di carattere generale (regolamenti), sia tramite circolari e risposte a interpelli (es. interpello CVI/3), sia verificando concretamente il rispetto delle tempistiche di liquidazione, la congruità delle offerte risarcitorie e l’efficacia delle misure antifrode.

L’attività di IVASS si estende anche alla promozione e al controllo delle procedure stragiudiziali introdotte più di recente, come il ricorso all’Arbitro Assicurativo, e si coordina spesso con altri organismi vigilanti o garanti del mercato (AGCM) in funzione di sinergie per la tutela del danneggiato-consumatore e della concorrenza.


Articolo 144 CdA: procedura e finalità risarcitorie

L’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce la procedura generale per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, riconoscendo al danneggiato il diritto di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, oltre che contro l’autore del danno.

Questa disposizione, nel prevedere l’azione diretta, costituisce una delle principali garanzie per la tutela concreta del danneggiato e, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, non può essere oggetto di restrizione da parte delle compagnie assicuratrici né può formare oggetto di decadenze o limitazioni non espressamente previste dal legislatore. La Corte Costituzionale, in più occasioni, ha ribadito la centralità dell’azione diretta quale presidio indispensabile per l’effettività della tutela risarcitoria (cfr. Corte Cost. 180/2009; Corte Cost. 139/2019).

Ai sensi di questa norma, dunque, il danneggiato, se soddisfatto dei tempi, delle modalità e del contenuto della risposta assicurativa, ha la facoltà di evitare completamente l’instaurazione di un giudizio, riducendo così le situazioni di contenzioso.


Articolo 145 CdA: tipologie di risarcimento e modalità operative

L’articolo 145 disciplina i termini e le condizioni per la presentazione della richiesta risarcitoria e la costituzione in mora dell’assicuratore. Stabilisce, fra l’altro, che:

  • La richiesta debba essere presentata con modalità che consentano una rapida e corretta gestione del sinistro (indicazione di dati anagrafici, circostanze dell’evento, entità del danno, documentazione sanitaria/fotografica)
  • L’assicuratore è obbligato a formulare un’offerta congrua o a comunicare le ragioni di diniego entro termini precisi: 60 giorni per i danni a cose, 90 giorni per i danni alla persona, 30 giorni in caso di CAI (Constatazione Amichevole di Incidente introducendo la procedura CARD)

Tali scadenze, monitorate dall’IVASS, assumono la funzione di assicurare tempestività e correttezza nella gestione dei sinistri, onde scongiurare atteggiamenti dilatori che alimenterebbero il contenzioso.

La corretta interpretazione di questo articolo è stata oggetto di costante attenzione da parte della giurisprudenza, che ha sottolineato l’esigenza di evitare una lettura formalistica e di valorizzare, nel concreto, il diritto sostanziale del danneggiato. La Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite 30 ottobre 1992 n. 11847) ha avuto modo di precisare che la richiesta debba essere completa quanto alla documentazione, ma che la valutazione della sufficienza della domanda resta ancorata a parametri di buona fede e ragionevolezza, a tutela del danneggiato.


Articolo 148 CdA: offerta congrua, motivazione e gestione antifrode

L’articolo 148 rappresenta la norma cardine nella disciplina dell’offerta risarcitoria da parte delle imprese assicuratrici. Prevede l’obbligo per l’assicuratore di formulare, entro uno specifico termine dalla ricezione della richiesta risarcitoria completa, un’offerta motivata, congrua e dettagliata, o di comunicare in modo chiaro i motivi che ostano al pagamento.

Particolare importanza riveste la motivazione dell’offerta e la sua congruità: la norma stabilisce che l’assicuratore, in caso di diniego, debba dettagliare specificamente le motivazioni e non potrà limitarsi a mere formule di stile. Questo aspetto tutela il diritto di difesa del danneggiato, il quale potrà valutare se attivare strumenti stragiudiziali o agire in giudizio, già avendo conoscenza delle ragioni di eventuale rifiuto o delle basi dell’offerta.

Altro elemento innovativo è rappresentato dalla gestione delle pratiche a rischio frode (art. 148, comma 2-bis). In queste ipotesi, la compagnia può sospendere la procedura risarcitoria e segnalarla ai competenti organismi per le verifiche del caso. L’IVASS monitora questa facoltà per evitare abusi e ritardi indebiti, promuovendo prassi omogenee tra gli operatori e vigilando, anche attraverso dati statistici, sul corretto utilizzo delle segnalazioni antifrode.

L’obbligo di comunicazione dettagliata e motivata costituisce, dunque, presidio a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.), come ribadito anche dalla giurisprudenza costituzionale, e, se adeguatamente vigilato da IVASS, diviene uno strumento formidabile per diminuire il ricorso alla giustizia ordinaria, evitando incardinamento di cause pretestuose o di mero accertamento documentale.


Articolo 149 CdA: procedura semplificata di risarcimento e la convenzione CARD

L’articolo 149 introduce la procedura di risarcimento diretto, nota nel settore automobilistico come CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Questa normativa, che si applica alle ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore immatricolati e assicurati in Italia, consente al danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa per il risarcimento dei danni subiti.

Lo scopo è di semplificare e velocizzare la liquidazione dei sinistri, riducendo i tempi, standardizzando le modalità di gestione e abbattendo le cause di contenzioso. L’efficacia di questa procedura è garantita dallo stretto coordinamento tra IVASS, le compagnie coinvolte e gli organismi di conciliazione previsti dalla legge.

La stessa norma prevede che restino escluse dall’ambito applicativo del risarcimento diretto alcune specifiche ipotesi (più di due veicoli coinvolti, danni gravi alla persona, veicoli non assicurati o non identificati), demandando in tali casi la gestione alla procedura ordinaria ex art. 144.

La giurisprudenza, anche costituzionale (Corte Cost. 180/2009; cfr. anche 139/2019), ha sottolineato che questa disciplina, se interpretata in modo costituzionalmente orientato, non può essere intesa come limitativa del diritto del danneggiato di agire nei confronti del responsabile civile o della compagnia di quest’ultimo, ma piuttosto come uno strumento opzionale e agevolativo, fatto salvo il diritto a scegliere la procedura più favorevole.


Articolo 150 CdA: surroga e disciplina delle cessioni

L’articolo 150 disciplina i rapporti di surroga tra le imprese assicuratrici nell’ambito delle procedure di risarcimento diretto, regolando le modalità di restituzione fra compagnie degli importi risarciti.

La surroga è concepita come strumento per neutralizzare il rischio che l’introduzione della procedura semplificata (art. 149) si traduca in una perdita economica per l’assicuratore che risarcisce il danneggiato non responsabile. Tramite un sistema di rimborso gestito sulla base della convenzione CARD, ogni compagnia recupera le somme anticipate nei limiti sanciti dalle modalità e dai limiti fissati dalla convenzione omologata da IVASS.

Questa norma non impatta direttamente sui diritti sostanziali del danneggiato, ma consente lo snellimento e la razionalizzazione nella gestione dei sinistri tra operatori professionali, contribuendo indirettamente alla riduzione della litigiosità.


Tabella di confronto: le procedure risarcitorie ex artt. 144 e 149 CdA

Procedura Fondamento Normativo Soggetti Coinvolti Campo di Applicazione Tempi Risposta Vantaggi e Limiti
Ordinaria ex art. 144 CdA Art. 144 CdA Danneggiato, compagnia del responsabile, responsabile civile Sinistri stradali/nautici, nessuna limitazione in base ai veicoli o alle parti coinvolte 60/90 giorni Azione diretta verso compagnia del responsabile, ampia applicabilità, iter più lungo
Risarcimento Diretto ex art. 149 CdA (CARD) Art. 149 CdA e DPR 254/2006 Danneggiato verso propria compagnia Sinistri fra due veicoli assicurati in Italia, con responsabilità certa o concorsuale 30 giorni (CAI) Maggiore rapidità, iter semplificato, escluso in casi di danni gravi, più di due veicoli ecc.

Le due procedure presentano significative differenze sul piano soggettivo, oggettivo e temporale. La procedura ordinaria ex art. 144 consente al danneggiato di agire direttamente verso la compagnia del responsabile e, ove necessario, anche verso il responsabile civile, garantendo una tutela ampia ma spesso meno celere per via della necessità di ricostruire dettagliatamente la dinamica del sinistro .

La procedura semplificata di risarcimento diretto (CARD ex art. 149) è invece limitata ai casi ordinari (due veicoli assicurati, responsabilità delimitata), prevede tempistiche ancora più stringenti (30 giorni in caso di CAI) e spostamento della posizione di controparte sulla propria compagnia. Ciò determina, nella generalità dei casi, un incremento della soddisfazione dell’utenza e una diminuzione del ricorso al giudice civile, ma lascia comunque salvo il diritto del danneggiato di scegliere la procedura più favorevole .


L’interpretazione costituzionalmente orientata e il diritto del danneggiato di scegliere la procedura

La lettura costituzionalmente orientata delle norme del Codice delle Assicurazioni, consolidata nella recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, impone che la disciplina delle procedure risarcitorie, sia nella forma ordinaria sia in quella semplificata, non possa mai tradursi in ostacolo irragionevole al diritto di difesa del danneggiato.

Il principio è stato chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009 e ribadito dalla n. 139/2019, affermando che “la disciplina del risarcimento diretto non priva il danneggiato della facoltà di agire anche nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia”, se ciò risulti per lui più conveniente o necessario per ragioni processuali e probatorie.

La Cassazione, con insegne pronunce (es. Sez. Unite 30 ottobre 1992 n. 11847) ha inoltre stabilito che il rapporto tra le due procedure deve essere improntato ad autentica libertà di scelta per il danneggiato, pena la violazione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).

In sede amministrativa, sia IVASS che AGCM sono intervenute per richiamare le compagnie a non ostacolare la scelta del danneggiato mediante clausole vessatorie, moduli prestampati limitativi o prassi dissuasive. La correttezza dell’informazione, vigilata da IVASS, e i provvedimenti sanzionatori contro le pratiche commerciali scorrette adottati dall’AGCM, rappresentano così presidi irrinunciabili di garanzia e strumenti efficaci di prevenzione del contenzioso.


La gestione dell’offerta risarcitoria: confronto tra art. 148 CdA e art. 8 DpR 254/2006

L’articolo 148 CdA impone alle imprese assicuratrici l’obbligo di inviare al danneggiato, entro i termini previsti, una proposta di risarcimento o una motivata risposta di diniego, pena l’aumento degli interessi dovuti sull’importo assente o illegittimamente ritardato.

La disciplina di dettaglio, specificata anche dall’art. 8 del DpR 254/2006 (Regolamento sul Risarcimento Diretto), introduce alcune differenze di forma e contenuto in merito all’offerta risarcitoria. Più precisamente:

  • L’art. 148 CdA richiede che l’offerta sia congrua e motivata, ossia che riporti una precisa quantificazione del danno e la puntuale spiegazione degli atti istruttori svolti (perizie, ispezioni, accertamenti medici), e che illustra chiaramente i criteri adottati;
  • L’art. 8 DpR 254/2006, invece, disciplina la congruità dell’offerta in senso più rigoroso, collegandola agli importi liquidati risarciti secondo i criteri standardizzati dalla convenzione CARD, riducendo i margini di discrezionalità e accelerando la liquidazione del sinistro.

Queste differenze, seppure sottili, possono generare rilevanti conseguenze: in caso di inadeguata o non motivata offerta, la compagnia rischia sanzioni IVASS e, in sede processuale, la condanna ad interessi/maggior valore di liquidazione.

IVASS, tramite circolari e controlli a campione, monitora costantemente la rispondenza tra offerte presentate e obblighi previsti da entrambi i regimi normativi, intervenendo anche d’ufficio per reprimere e correggere eventuali prassi elusive o meramente dilatorie.


Gestione delle casistiche antifrode (art. 148 comma 2-bis CdA e art. 20 CARD)

L’esigenza di contrastare le frodi assicurative ha portato il legislatore a predisporre specifiche regole per le ipotesi in cui vi siano fondati sospetti di irregolarità. L’art. 148, comma 2-bis CdA consente alla compagnia di sospendere la procedura liquidativa e di segnalare tempestivamente a IVASS e alle autorità competenti le pratiche sospette.

Parallelamente, l’art. 20 della convenzione CARD disciplina, per i sinistri in regime di risarcimento diretto, le modalità di segnalazione e gestione delle pratiche “fuori convenzione” quando emergano elementi sintomatici di frode, prevedendo stringenti obblighi di tracciabilità e trasparenza.

Il coordinamento tra le due discipline impedisce alle compagnie di abusare del sistema antifrode per ritardare indebitamente la liquidazione dei danni, mentre IVASS esercita un controllo stringente sulla frequenza delle segnalazioni, sulla loro effettiva fondatezza e sull’esito delle relative attività istruttorie.

Le misure antifrode, seppur necessarie, devono essere proporzionate e non oggetto di uso distorsivo, pena la violazione del diritto alla tempestiva riparazione del danno. Sanzioni amministrative, richiami formali e ispezioni straordinarie rientrano tra gli strumenti di vigilanza di IVASS, che monitora anche su segnalazione degli utenti e delle associazioni dei consumatori.


Diritto del danneggiato di scegliere la procedura più favorevole: il nodo della stragiudizialità

Uno degli aspetti più sensibili della materia è rappresentato dal diritto del danneggiato di scegliere tra pluralità di vie stragiudiziali, optando di volta in volta per la procedura maggiormente aderente al proprio interesse. Questa libertà di scelta, riconosciuta e protetta giurisprudenzialmente (Cass. civ. SU 11847/1992; Corte Cost. 180/2009), costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, un elemento irrinunciabile a salvaguardia della parità delle armi e della tutela effettiva del danneggiato.

La vigilanza di IVASS si estrinseca anche nella verifica dell’effettiva informazione degli utenti in merito alla possibilità di scegliere tra risarcimento diretto e ordinario, all’adozione di moduli trasparenti ed esaustivi e al divieto di ostacoli contrattuali alla fruizione della procedura preferita dagli utenti.

La scelta della procedura più favorevole può essere influenzata anche dalla presenza di strumenti deflattivi del contenzioso, come la mediazione obbligatoria, i sistemi di negoziazione assistita e, più recentemente, l’Arbitro Assicurativo, la cui introduzione rappresenta una delle principali novità della Riforma Cartabia e delle riforme di sistema.


L’Arbitro Assicurativo: una nuova via per la risoluzione delle controversie

Introdotto a partire da luglio 2023, l’Arbitro Assicurativo si pone come il nuovo organo stragiudiziale per la risoluzione delle controversie tra consumatori e compagnie di assicurazione, gestito da IVASS. L’Arbitro interviene nelle controversie RCA sino a 15.000 euro, offrendo una soluzione rapida, imparziale e interamente telematica, con tempi di risposta significativamente ridotti rispetto a quelli giudiziari.

L’Arbitro, attraverso un procedimento standardizzato, fornisce un parere vincolante per la compagnia (ma non per il consumatore), contribuendo così a risolvere gran parte delle controversie in modo definitivi stragiudiziale. Questo strumento, vigilato e gestito da IVASS, è pensato come presidio di equità, trasparenza e imparzialità, ed evidenzia la volontà del legislatore di rafforzare la protezione del danneggiato e di ridurre strutturalmente il contenzioso giudiziario assicurativo.


L’impatto della Riforma Cartabia sulla riduzione del contenzioso assicurativo

La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha inciso profondamente sull’assetto del processo civile e, indirettamente, anche sulla materia assicurativa, attraverso la generalizzazione della mediazione obbligatoria e la promozione di ulteriori strumenti stragiudiziali.

In particolare, per le controversie stradali e assicurative, si è rafforzato il principio della residualità della giurisdizione rispetto agli strumenti deflattivi; il ricorso preventivo alla mediazione, la possibilità di soluzione davanti all’Arbitro Assicurativo e la crescita delle procedure di negoziazione assistita rendono l’instaurazione del processo civile l’estrema ratio, nell’ottica di evitare il sovraccarico giudiziario.

L’attività di IVASS, in tale contesto, è cruciale sia nell’assicurare la reale fruizione da parte dei danneggiati dei diritti stragiudiziali sia nel contrastare comportamenti elusivi delle compagnie che, attraverso offerte inadeguate o motivazioni generiche, potrebbero spingere forzosamente i danneggiati verso la via processuale.

Secondo i dati diffusi da IVASS e dal Sole24Ore, il contenzioso automobilistico rimane elevato solo nei casi in cui le offerte liquidative manchino di trasparenza/congruità, o in presenza di prassi dilatorie delle compagnie, indicando che l’intervento regolatorio dell’Autorità è essenziale per ridurre la litigiosità e garantire la funzione deflattiva delle procedure stragiudiziali.


Gli interventi AGCM nel settore assicurativo: sanzioni e tutele per il danneggiato

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) esercita una funzione di controllo sulle pratiche commerciali scorrette e sulle possibili intese restrittive fra compagnie assicurative, soprattutto nei casi di offerta risarcitoria sistematicamente bassa, di abbassamento preordinato dei rimborsi o di limitazione della concorrenza nelle convenzioni CARD.

Nel procedimento p24268/13, AGCM ha esaminato la possibilità che la gestione convenzionale dei sinistri secondo CARD si traducesse in un ostacolo alla libera concorrenza e alla scelta del consumatore-danneggiato, raccomandando maggiore trasparenza e contestando ogni tentativo di limitare la libertà di scelta dell’utente.

L’azione coordinata tra AGCM e IVASS ha portato a:

  • Applicazione di sanzioni alle compagnie per le condotte anticoncorrenziali
  • Disposizioni sulla trasparenza dei contratti e delle offerte risarcitorie
  • Interventi a favore della piena informativa al danneggiato circa le possibili scelte procedurali a disposizione

Tale sinergia si rivela efficace anche nella prospettiva di prevenzione del contenzioso: pratiche commerciali chiare e non discriminatorie, sanzionate e corrette in tempo reale, rafforzano la fiducia dell’utenza e riducono la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.


Il DpR 254/2006: disciplina e limiti delle richieste risarcitorie

Il DpR 254/2006 attua la disciplina delle procedure di risarcimento diretto, integrando e specificando quanto disposto dall’art. 149 CdA. Individua:

  • I requisiti formali e sostanziali della richiesta risarcitoria
  • Le modalità di acquisizione della documentazione medica e peritale
  • I limiti applicativi (due veicoli, assicurazione attiva e regolare, danni lievi)
  • I criteri di verifica della congruità dell’offerta secondo i parametri CARD

L’impianto del DpR 254/2006 è volto a standardizzare la gestione dei sinistri, semplificando le attività di verifica e liquidazione e offrendo al danneggiato un contesto “paritetico” tra le compagnie coinvolte, sempre soggetto al controllo stringente della vigilanza IVASS.

Resta salva la possibilità per il danneggiato, in presenza di elementi ostativi o di interesse differente (esigenze di accertamento sul quantum, danni gravi, più di due veicoli), di percorrere la procedura ordinaria.


Abuso del processo e sanzioni ex art. 96, comma 3 c.p.c.

Un elemento correlato alla riduzione del contenzioso giudiziario risiede nelle sanzioni per abuso del processo. L’art. 96, comma 3 c.p.c., come novellato, prevede la possibilità che il giudice condanni la parte soccombente anche d’ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte (oltre al risarcimento del danno in caso di lite temeraria), nel caso sia provato che l’instaurazione o la prosecuzione del giudizio sia stata determinata dalla consapevolezza di essere dalla parte del torto.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 139/2019) ne ha confermato la validità costituzionale, ribadendo che la norma agisce come deterrente contro la proliferazione di contenziosi manifestamente infondati e strumentali, rafforzando la funzione delle procedure stragiudiziali e incentivando comportamenti processuali corretti e responsabili.

Anche l’attività di vigilanza IVASS si interseca con questa tematica, poiché la pressione regolatoria verso offerte congrue e motivate riduce ex ante il rischio di abusi processuali da parte delle compagnie, mentre, in presenza di offerte non motivate o in ritardo, le compagnie rischiano condanne aggravate in termini di interessi e di sanzioni processuali.


Conclusioni: il ruolo sistemico dell’IVASS e la prospettiva futura

L’analisi degli articoli chiave del Codice delle Assicurazioni Private, delle fonti regolamentari, delle pronunce giurisprudenziali e degli interventi istituzionali evidenzia chiaramente un quadro normativo e operativo complesso, ma univocamente orientato al perseguimento dell’effettività della tutela risarcitoria del danneggiato e alla riduzione strutturale del contenzioso giudiziario.

L’IVASS, quale autorità di vigilanza, svolge un ruolo di snodo essenziale nell’assicurare l’omogeneità e la qualità delle procedure liquidative, nell’implementare controlli e sanzioni tempestive, nell’attuare la trasparenza delle offerte risarcitorie e nella promozione di vie alternative alla giurisdizione ordinaria. La sua interazione sinergica con altri attori istituzionali (AGCM, Arbitro Assicurativo, associazioni dei consumatori) rafforza ulteriormente la protezione dell’utenza finale.

Il sistema delineato dagli artt. 144-145-148-149-150 CdA, così come integrato dal DpR 254/2006 e costantemente aggiornato alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali e delle riforme legislative, rappresenta un baluardo per la tutela effettiva e costituzionalmente orientata del danneggiato, e un modello che, se correttamente vigilato da IVASS e supportato dalle riforme deflattive più recenti (Riforma Cartabia, Arbitro Assicurativo), può realmente garantire la drastica riduzione della litigiosità e degli abusi processuali.

Il futuro del contenzioso assicurativo italiano dipende dunque dalla piena attuazione di tali strumenti: un sistema governato da trasparenza, celerità, correttezza e reale accountability dell’autorità di vigilanza, nel rispetto sostanziale dei diritti fondamentali e dell’interesse pubblico alla funzionalità del sistema giudiziario e assicurativo. 

Commenti

Post popolari in questo blog

LETTERA APERTA AD UN AGENTE ASSICURATIVO

#PeritoAssicurativo: il dado è tratto.